Sentenza del 09/06/2020 n. 387 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Procedura di sovraindebitamento con liquidazione dei beni - Divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive - Sussiste - Notifica della cartella di pagamento - Illegittimità - Non sussiste - Cartella di pagamento quale atto dell'esecuzione - Negazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento n. 10420170001XXX00, di € 4.340,93, notificata il 28 marzo 2017, per crediti relativi a contributi unificati non versati e alle connesse spese postali. Sosteneva che la notifica fosse preclusa dalla procedura di sovraindebitamento e liquidazione dei beni pendente davanti al Tribunale di Siena, nell’ambito della quale era stato disposto il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive; contestava inoltre la notifica via PEC, la mancanza della relata e la legittimazione dell’Agenzia a stare in giudizio tramite un avvocato del libero foro. L’Agenzia contestava che la cartella fosse un atto esecutivo e difendeva la validità della notifica e del proprio patrocinio. Il contribuente contestava anche l’ammissibilità dell’appello per mancata specifica indicazione delle parti della sentenza impugnate e chiedeva, con appello separato, il pagamento delle spese del primo grado.
La decisione
La Commissione riunisce i due appelli connessi ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 546/1992. Respinge le eccezioni del contribuente: ritiene provata e valida la notifica PEC, anche alla luce del raggiungimento dello scopo; riconosce la possibilità per l’Agenzia di farsi rappresentare da un avvocato del libero foro; non accoglie le contestazioni processuali sull’appello. Nel merito stabilisce che la cartella, pur essendo presupposto necessario del pignoramento e assolvendo funzioni equivalenti alla notifica del titolo e del precetto, non è essa stessa un atto di esecuzione e non avvia la procedura esecutiva. Perciò il divieto previsto nella procedura di sovraindebitamento non ne impediva la notifica. Accoglie gli appelli dell’Agenzia, dichiara legittime la cartella e la relativa notifica, riformando l’esito favorevole al contribuente della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siena n. 98/2018. Compensa le spese; non riconosce quindi la richiesta del contribuente di ottenere le spese del primo grado.
Norme richiamate
Osserva il Collegio che occorre, in via preliminare, riunire i giudizi ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 546/1992 in quanto aventi lo stesso oggetto, o in ogni caso essendo i giudizi connessi tra loro, avendo l'istituto della riunione dei giudizi la finalità di evitare il contrasto di giudicati costituendone un rimedio preventivo.
La riunione è giustificata quando le impugnazioni hanno lo stesso oggetto o sono connesse, anche per prevenire decisioni contrastanti.
Art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, convertito
Il menzionato protocollo d'intesa è stato seguito da un arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione che (SS.UU. n. 30008/2019) definisce l'ambito di operatività del patrocinio autorizzato interpretando la normativa dettata ai sensi dell'art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016 siccome convertito e dell'art. 4 novies del d.l. n. 34/2019 avente ad oggetto un'interpretazione autentica della norma in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e secondo cui nella specie è ammissibile il patrocinio a mezzo di un avvocato del libero foro peraltro senza necessità di alcuna specifica o separata documentazione o allegazione.
Nel contenzioso di riscossione considerato, l’Agenzia può avvalersi di un avvocato del libero foro; secondo il principio richiamato dalla decisione, non occorre una specifica o separata documentazione del conferimento, ferme le procedure di evidenza pubblica ove applicabili.
Il menzionato protocollo d'intesa è stato seguito da un arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione che (SS.UU. n. 30008/2019) definisce l'ambito di operatività del patrocinio autorizzato interpretando la normativa dettata ai sensi dell'art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016 siccome convertito e dell'art. 4 novies del d.l. n. 34/2019 avente ad oggetto un'interpretazione autentica della norma in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e secondo cui nella specie è ammissibile il patrocinio a mezzo di un avvocato del libero foro peraltro senza necessità di alcuna specifica o separata documentazione o allegazione.
La norma, come interpretata dalle Sezioni Unite e applicata dal Collegio, conferma l’ammissibilità del patrocinio dell’Agenzia tramite avvocato del libero foro nelle controversie di riscossione.
La cartella contiene quindi l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 60 giorni dalla notifica con l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
La cartella comunica al contribuente il ruolo e intima il pagamento entro sessanta giorni, avvertendo delle possibili successive azioni esecutive; è dunque un atto prodromico, non l’avvio dell’esecuzione.
Artt. 10 e seguenti d.P.R. n. 602/1973
La cartella di pagamento (art. 25 dpr. n. 602/1973) è l'atto con cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione notifica il ruolo concernente il singolo contribuente cui dà comunicazione della sua posizione debitoria mediando quanto acclarato dall' elenco dei contribuenti debitori e delle somme da essi dovute (ruolo) (art. 10 e ss. dpr n. 602/1973).
Il ruolo costituisce l’elenco delle somme dovute dai contribuenti; la cartella ne porta a conoscenza del singolo debitore la posizione iscritta.
Art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
Il dettato normativo prevede inoltre (art. 50 comma 2 d.p.r. n. 602/1973) che "se la espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni".
Se l’espropriazione non inizia entro un anno dalla notifica della cartella, prima di procedere occorre notificare un avviso con intimazione ad adempiere entro cinque giorni; ciò conferma la natura preliminare della cartella rispetto all’esecuzione.
La Corte di Cassazione (3021/2018) ha affermato che la notifica della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di pignoramento da parte dell'agente della riscossione atteso che la cartella di pagamento, ex art. 25 d.p.r. n. 602/1973 assolve uno actu le funzioni svolte ex art. 479 c.p.c. dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica.
La cartella assolve, nel sistema di riscossione, le funzioni di comunicazione del titolo e del precetto, ma resta un presupposto del pignoramento e non un atto di esecuzione.
Art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), legge n. 3/2012
Sicché non può essere operativo nella specie il divieto di cui all'art. 14 quinquies, comma 2, lett. b) legge 3/2012 (sospensione per procedura da sovraindebitamento) che ha ad oggetto solo azioni cautelari o esecutive cui non è ascrivibile la cartella di pagamento e la notifica della stessa.
Il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive nella procedura di sovraindebitamento non impedisce la notifica della cartella, poiché questa non è qualificata come azione cautelare o esecutiva.
Massime di principio
- La cartella di pagamento è un atto prodromico: comunica il ruolo e intima il pagamento, ma non costituisce di per sé pignoramento né avvio dell’espropriazione forzata.
- Il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive nell’ambito della liquidazione dei beni per sovraindebitamento non comporta, secondo questa decisione, il divieto di notificare la cartella; resta distinta la successiva fase esecutiva, cui il divieto può riferirsi.
- La cartella è comunque presupposto necessario dell’eventuale pignoramento e svolge funzioni assimilabili alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto; tale assimilazione funzionale non la trasforma in un atto esecutivo.
- Una contestazione della notifica PEC può essere respinta se la documentazione prodotta e la consegna dimostrano che l’atto è giunto a conoscenza del destinatario e ha raggiunto il suo scopo.
- Nelle controversie di riscossione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può, nei limiti richiamati dalla decisione, stare in giudizio tramite un avvocato del libero foro.
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