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Sentenza

Sentenza del 09/06/2020 n. 382 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Riscossione - Cartella di pagamento - Obbligo di notifica del documento in formato .p7m (modalità CAdES) - Non sussiste - Notifica del documento in formato .pdf (modalità pades) - Sufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa n. 144/2/2018, che aveva riunito e accolto i ricorsi contro le cartelle di pagamento nn. 087201700XXX0, 087201700XXX8 e 087201700XXX9, compensando le spese. Ha contestato che la notifica via PEC fosse invalida perché le cartelle erano state trasmesse in formato PDF anziché .p7m (firma CAdES), sostenendo che si trattava di documenti informatici nativi, per i quali non è prescritto quel formato, e che la PEC e il PDF garantivano integrità e riferibilità. Ha inoltre contestato la decadenza: le cartelle derivavano da accertamenti divenuti definitivi dopo ordinanze della Cassazione depositate tra il 29 ottobre e il 17 novembre 2014 e, secondo l’Agenzia, la riscossione era soggetta al termine prescrizionale decennale, con scadenza nel 2024. La contribuente ha chiesto la conferma della sentenza, insistendo sia sull’asserita necessità del formato .p7m sia sulla tardività delle cartelle.

La decisione

La Commissione, decidendo in appello il 9 dicembre 2019, ha riformato la sentenza di primo grado e confermato la legittimità delle tre cartelle. Ha rigettato la censura sulla notifica: la cartella trasmessa via PEC era un documento informatico nativo, non una copia per immagine di un documento analogico, e nessuna norma imponeva la firma digitale in formato .p7m; la PEC e il PDF non modificabile erano idonei a garantire integrità e riferibilità. Ha inoltre rilevato che la contribuente aveva avuto piena conoscenza degli atti e non aveva allegato né l’assenza del documento né difformità rispetto alla matrice, sicché la notificazione aveva comunque raggiunto il proprio scopo. Ha respinto anche la contestazione di tardività: per la riscossione di imposte definitivamente accertate con sentenza passata in giudicato si applicava il termine generale di prescrizione, non il termine decadenziale invocato, e le cartelle potevano essere notificate sino al 2024. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Art. 22, comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005)

    Non vi è, nella specie, alcuna norma che ne imponga l'uso nella fattispecie, in quanto la cartella di pagamento notificata a mezzo PEC non è la "copia per immagine di documento analogico" con applicazione dell'art. 22, comma 3 del CAD in forza del quale il documento così informatico viene sottoscritto con firma digitale ma costituisce documento informatico nativo unico originale.

    La disciplina richiamata per la copia informatica di un documento analogico non impone la firma digitale alla cartella nativa informatica notificata via PEC.

  • Art. 10 del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005)

    Appare erroneo pertanto il richiamo sia all'art. 22 comma 3 CAD sia all'art. 10 del CAD anch'esso afferente alla copia informatica di documento analogico.

    La Commissione esclude che l’articolo, riferito alla copia informatica di un documento analogico, fondi l’obbligo di usare il formato .p7m per la cartella informatica nativa.

  • Art. 11 del d.P.R. n. 68/2005

    La cartella viene elaborata in base ad un modello tipizzato per legge e che ai sensi dell'art. 11 del d.p.r. n. 68/2005 l'integrità della trasmissione dell'atto in notifica via PEC è garantita dal gestore di posta elettronica certificata (nel caso dell'ente di riscossione dalla SOGEI) la società ad appartenenza pubblica che gestisce l'anagrafe tributaria.

    La garanzia di integrità della trasmissione PEC deriva anche dal sistema e dal gestore di posta certificata; non è quindi necessario, secondo la decisione, il formato CAdES .p7m.

  • Art. 3, comma 1, lettera a), del d.P.C.M. 13 novembre 2014

    La normativa di specie prevede all'art. 3 comma 1 lett. a) del d.p.r. del 13 novembre 2014 che nel caso di documento informatico le caratteristiche di immodificabilità ed integrità è determinata (tra le altre operazioni) da (lett. c) "il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa" modalità che appare idonea garantire il diritto del resistente alla ricezione di un atto intonso.

    Il trasferimento tramite PEC con ricevuta completa è indicato come modalità idonea a garantire integrità e immodificabilità del documento informatico.

  • Art. 156 c.p.c.

    il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c. secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado la irritualità della notificazione, sia venuta a conoscenza del destinatario.

    Un’irregolarità della notificazione non comporta nullità quando l’atto è comunque giunto a conoscenza del destinatario e ha raggiunto la propria funzione.

  • Art. 160 c.p.c.

    La Commissione richiama la norma insieme all’art. 156 c.p.c. nel valutare il vizio di notificazione e conclude che, nel caso concreto, la piena conoscenza degli atti escludeva che l’irregolarità dedotta ne determinasse l’invalidità.

  • Art. 6 del d.P.R. n. 68/2005

    Inoltre il principio operante nell'ambito del perfezionamento della notifica a mezzo PEC ai sensi dell'art. 6 dpr n. 68/05 e 48, comma 2, d.lgs. 82/2005, è analogo a quello sancito per il perfezionamento della notifica a mezzo posta.

    Il perfezionamento della notificazione via PEC è ricondotto a un meccanismo analogo a quello della notifica postale.

  • Art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005

    Inoltre il principio operante nell'ambito del perfezionamento della notifica a mezzo PEC ai sensi dell'art. 6 dpr n. 68/05 e 48, comma 2, d.lgs. 82/2005, è analogo a quello sancito per il perfezionamento della notifica a mezzo posta.

    La norma è richiamata per il perfezionamento della notificazione via PEC, assimilato nei suoi principi alla notifica a mezzo posta.

  • Art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    il diritto alla riscossione di un'imposta definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato è assoggettato non al termine decadenziale di cui al d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 17, concernente la messa in esecuzione dell'atto emanato nell'esercizio del potere impositivo bensì esclusivamente a quello generale di prescrizione atteso che il titolo in base al quale viene intrapresa l'esecuzione non è più l'atto originario ma la sentenza che ne ha confermato la legittimità pronunciando sul rapporto.

    Quando l’imposta è stata definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato, il termine decadenziale previsto per la messa in esecuzione dell’atto impositivo non governa la riscossione: si applica il termine generale di prescrizione, perché il titolo è la sentenza.

Massime di principio

  • Per una cartella informatica nativa notificata via PEC non si può presumere un obbligo di firma digitale in formato .p7m: occorre verificare se una norma imponga quella forma per lo specifico documento e procedimento.
  • La trasmissione PEC e un documento PDF non modificabile possono essere ritenuti sufficienti a garantire integrità e riferibilità, se non sono provate alterazioni, mancanza dell’allegato o difformità rispetto all’atto formato dall’ente.
  • Un vizio formale della notificazione non determina automaticamente la nullità: se il destinatario ha ricevuto l’atto e ne ha avuto piena conoscenza, può operare il principio del raggiungimento dello scopo.
  • Per somme derivanti da un’imposta definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato, la decisione applica il termine generale di prescrizione anziché il termine decadenziale previsto per la riscossione fondata sull’atto impositivo originario. La scadenza va comunque verificata in base alla data e al contenuto del titolo giudiziale concreto.

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