Sentenza del 09/06/2020 n. 384 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di rettifica e liquidazione n. 20141T00XXX000 relativo alla compravendita, registrata il 7 novembre 2014, di immobili situati nel Comune di Pontremoli, acquistati dalla società dal fallimento I. s.p.a. per Euro 350.000. L’Agenzia, sulla base di una perizia dell’Agenzia del Territorio, aveva rideterminato il valore complessivo in Euro 545.000 e richiesto maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale per Euro 8.955, per un totale intimato di Euro 18.604,69. La società sosteneva che, trattandosi di vendita nell’ambito di una procedura fallimentare, la base imponibile dovesse essere il prezzo di vendita ai sensi dell’art. 44 del d.P.R. n. 131/1986. L’Agenzia ha appellato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca n. 143/2018, deducendo errata valutazione dei fatti e violazione dell’art. 44: a suo avviso, la vendita era avvenuta a trattativa privata dopo un esperimento competitivo infruttuoso, e non ricadeva quindi nei casi di trasferimento coattivo o di aggiudicazione mediante pubblico incanto contemplati dalla norma. La società ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma dell’annullamento della rettifica.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia e confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società. Ha ritenuto applicabile l’art. 44 del d.P.R. n. 131/1986 quando il trasferimento avvenga in via coattiva, nell’ambito di una procedura pubblica sotto il controllo del giudice, o comunque a un prezzo determinato dal giudice o da una pubblica autorità; in tale ipotesi l’imposta è commisurata al prezzo di aggiudicazione e l’Ufficio non può rettificare il valore. L’appello dell’Agenzia è stato quindi respinto e la rettifica non è stata confermata. L’Ufficio è stato condannato a rifondere alla società le spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500, oltre IVA e CAP. La decisione è stata assunta a Firenze il 9 dicembre 2019.
Norme richiamate
Art. 44, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Osserva il Collegio che condizione di operatività della norma richiamata (art. 44) è che il trasferimento avvenga in via coattiva ed in forza di una procedura pubblica sotto il controllo del giudice o in ogni caso con un prezzo determinato dal giudice stesso o dalla pubblica autorità.
La regola speciale che commisura l’imposta al prezzo di aggiudicazione e impedisce la rettifica del valore presuppone un trasferimento coattivo nell’ambito di una procedura pubblica controllata dal giudice, oppure un prezzo determinato dal giudice o da una pubblica autorità.
Art. 43, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Ove si pervenga alla determinazione del prezzo attraverso il pubblico incanto non è consentita la rettifica da parte dell'Ufficio del prezzo di vendita del bene ceduto, atteso che in tale ipotesi non trova applicazione la regola generale di cui all' art. 43 del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 secondo cui, ai fini della determinazione dell'imposta di registro, si fa riferimento al valore del bene trasferito bensì l'eccezione contenuta nell' art. 44 del medesimo decreto che riferisce l'imposta al prezzo di aggiudicazione.
L’art. 43 esprime la regola generale per cui l’imposta di registro è determinata facendo riferimento al valore del bene trasferito; essa cede, nei casi contemplati dall’art. 44, alla base imponibile costituita dal prezzo di aggiudicazione.
Massime di principio
- Per invocare la disciplina speciale dell’art. 44 non basta che la vendita sia collegata a una procedura concorsuale: occorre che il trasferimento abbia natura coattiva e avvenga nell’ambito di una procedura pubblica sotto controllo giudiziale, oppure che il prezzo sia determinato dal giudice o da una pubblica autorità.
- Quando ricorrono i presupposti dell’art. 44, la base imponibile è il prezzo di aggiudicazione e l’Ufficio non può sostituirlo con un diverso valore estimato del bene.
- Al di fuori dei presupposti della disciplina speciale, resta applicabile la regola generale dell’art. 43, che assume a riferimento il valore del bene trasferito; la decisione non afferma quindi che ogni vendita effettuata in ambito fallimentare sia automaticamente immune da rettifica.
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