Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/06/2020 n. 373 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - Enti non commerciali - Utilizzo indiretto per fini non commerciali - Esenzione dall'imposta - Non compete

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’esenzione dall’Imposta comunale sugli immobili (ICI) prevista per gli enti non commerciali. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l’immobile potesse beneficiare dell’esenzione perché destinato indirettamente ad attività assistenziali o comunque a finalità di pubblico interesse. Non sono indicati nel testo l’atto impugnato, l’importo richiesto, le date né gli ulteriori motivi delle parti.

La decisione

L’esenzione è stata esclusa: per applicare l’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992 occorrono sia l’utilizzazione diretta dell’immobile da parte dell’ente possessore, sia la sua destinazione esclusiva alle attività agevolate. L’utilizzazione indiretta non dà diritto all’esenzione, neppure se è funzionale a finalità di pubblico interesse. Il testo fornito non specifica giudice, grado, esito formale del dispositivo o statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    Pertanto, è richiesta la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. L'esenzione non spetta, quindi, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorchè assistita da finalità di pubblico interesse.

    L’esenzione ICI per gli enti non commerciali è subordinata congiuntamente all’uso diretto dell’immobile da parte dell’ente che lo possiede e alla sua destinazione esclusiva alle attività agevolate; la finalità di pubblico interesse dell’uso indiretto non è sufficiente.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c)

    La disposizione individua, nel quadro dell’esenzione richiamata, gli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. La qualifica di ente non commerciale, da sola, non basta: devono essere soddisfatte anche le condizioni di utilizzo e destinazione dell’immobile previste dalla disciplina ICI.

Massime di principio

  • Per l’esenzione ICI degli enti non commerciali, la natura dell’ente non è sufficiente: l’immobile deve essere utilizzato direttamente dall’ente possessore e destinato esclusivamente alle attività agevolate.
  • La concessione o l’affidamento dell’immobile a un soggetto terzo costituisce utilizzazione indiretta e, secondo il principio riportato, esclude l’esenzione anche quando l’attività svolta persegue finalità assistenziali o di pubblico interesse.
  • Occorre verificare separatamente chi possiede l’immobile, chi lo utilizza concretamente e a quale attività esso è destinato; il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni impedisce il riconoscimento dell’esenzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.