Sentenza del 09/06/2020 n. 139 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Contenzioso tributario - Procedimento - In genere - Rimessione della causa alla Commissione Provinciale - Art. 59 del d.lgs n. 546 del 1992 - Ipotesi tassative - Conseguenze - Decisione nel merito delle questioni proposte - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento di euro 4.834,62 relativo all’anno d’imposta 2013 e lo aveva condannato alle spese. L’avviso, notificato il 22 dicembre 2016, riguardava maggiori imponibili IRES, IVA e IRAP e contestava al contribuente, quale liquidatore, di avere omesso la liquidazione e di avere assegnato a sé beni sociali, nonché, quale socio unico, di avere ricevuto utili non dichiarati. Il ricorrente ha dedotto: omessa motivazione della sentenza; nullità dell’atto perché riferito a una società cancellata il 21 novembre 2013; assenza dei presupposti e della prova della responsabilità personale, non essendo stati distribuiti attivi e non essendo provata l’assegnazione di beni; vizi di motivazione dell’avviso; e, infine, inapplicabilità dell’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 a imposte diverse da quelle sui redditi e alle relative sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello solo in parte. Ha accolto il motivo relativo all’omessa motivazione della sentenza di primo grado, ma ha stabilito che tale vizio non comportava il rinvio alla Commissione Provinciale: fuori dai casi tassativi dell’art. 59 del d.lgs. n. 546/1992, il giudice d’appello deve decidere nel merito, e ha quindi esaminato direttamente le questioni. Ha rigettato le contestazioni sulla responsabilità e sulla motivazione dell’avviso: l’atto era indirizzato al contribuente e descriveva i titoli della sua responsabilità; inoltre, il bilancio di liquidazione del 9 agosto 2013 indicava un attivo circolante di euro 1.690.465, ma nulla era stato destinato al pagamento del debito erariale, e non erano contestati né gli utili non dichiarati né la ristretta base sociale. Ha invece accolto la censura sull’ambito delle imposte: poiché la società era stata cancellata nel 2013 e si applicava la versione allora vigente dell’art. 19 del d.lgs. n. 46/1999, la responsabilità era limitata alle imposte sui redditi, con esclusione dell’IVA. Ha quindi annullato l’avviso per le somme relative all’IVA e alle relative sanzioni e interessi, confermandolo per IRES e IRAP e relativi accessori. Spese del doppio grado compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 59 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La possibilità di rimettere la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata è limitata, dall'art. 59, d.lgs. n. 546 del 1992, ai soli casi previsti dal primo comma, ai di fuori dei quali la CTR «decide nel merito» (così il secondo comma).
Il rinvio al giudice tributario di primo grado è ammesso soltanto nelle ipotesi tassative previste dalla norma. Se il vizio della sentenza di primo grado non rientra in tali ipotesi, il giudice d’appello deve decidere la controversia nel merito; l’omessa motivazione non giustifica il rinvio.
Art. 36, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Appare evidente che non un solo centesimo è stato destinato dal liquidatore al pagamento del debito erariale oggetto di odierna pretesa, il che è sufficiente a fondare la sua responsabilità ai sensi dell'art. 36, comma l, d.P.R. n. 602, cit.
Il liquidatore può essere chiamato a rispondere personalmente dei debiti tributari quando, pur essendovi attività di liquidazione, non destina risorse al pagamento del credito erariale nei presupposti previsti dalla norma. Nel caso concreto, la mancata destinazione di somme al debito tributario ha fondato la responsabilità per IRES e IRAP.
Art. 36, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
S'è già detto che la ritenuta assegnazione dei beni ai soci si fonda sulla ristretta base azionaria della società che aveva occultato gli utili non dichiarati, non solo sulla affermata ricezione di utilità a seguito della (mancata) liquidazione. Tale circostanza è di per sé assorbente ai sensi dell'art 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973.
La responsabilità del socio può fondarsi sull’assegnazione di beni sociali nei limiti stabiliti dalla disposizione. Nel caso deciso, la ristretta base azionaria e gli utili non dichiarati, non contestati dal contribuente, sono stati ritenuti sufficienti ai fini del titolo di responsabilità contestato.
Ne consegue che, trattandosi di società estinta nel 2013, la responsabilità del liquidatore/socio unico è limitata alle sole IRES e IRAP, con esclusione dell'IVA.
Per una società estinta nel 2013 si applica la disciplina previgente, che circoscriveva l’applicazione delle disposizioni richiamate alle sole imposte sui redditi. Di conseguenza, nel caso concreto la responsabilità non poteva essere estesa all’IVA; l’avviso è stato annullato per l’imposta IVA e i relativi accessori.
Massime di principio
- Nel processo tributario d’appello, il rinvio al primo grado non è la conseguenza ordinaria dell’accoglimento dell’impugnazione: è consentito solo nei casi tassativi previsti dall’art. 59 del d.lgs. n. 546/1992. Fuori da tali casi, il giudice d’appello deve decidere il merito, anche quando la sentenza impugnata è carente di motivazione.
- La responsabilità personale del liquidatore per debiti tributari richiede la verifica dei presupposti dell’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 e del comportamento tenuto nella liquidazione; la mancata destinazione di attività disponibili al pagamento del debito erariale può fondarla.
- La responsabilità del socio per debiti della società estinta non va confusa con quella del liquidatore: occorre individuare lo specifico titolo contestato e verificare l’eventuale assegnazione di beni o utilità e i limiti previsti dalla disciplina applicabile.
- L’estensione della responsabilità a diverse categorie di imposte dipende dalla normativa vigente nel periodo rilevante. In questo caso, per una società estinta nel 2013, il testo previgente dell’art. 19 del d.lgs. n. 46/1999 escludeva l’IVA, pur lasciando ferme le pretese relative a IRES e IRAP.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 giu 2020Sentenza del 09/06/2020 n. 382 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 giu 2020Sentenza del 09/06/2020 n. 384 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 giu 2020Sentenza del 09/06/2020 n. 387 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 41 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 372 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 373 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →