Sentenza del 08/06/2020 n. 41 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’avviso di accertamento relativo al reddito dell’esercizio 2009 recuperava a tassazione € 144.027,66 di costi per prestazioni fatturate da una società francese, descritte genericamente come attività di «ricerca clienti e fornitori in Benelux», perché ritenute non inerenti ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR. Il contribuente aveva contestato in via preliminare la legittimità della sottoscrizione dell’atto da parte di un funzionario delegato e la violazione del contraddittorio endoprocedimentale; nel merito sosteneva l’esistenza e l’inerenza dei costi. Dopo che la Commissione Tributaria Provinciale di Udine aveva accolto la contestazione sulla sottoscrizione, assorbendo le altre questioni, l’Agenzia aveva appellato. Il contribuente aveva riproposto le questioni assorbite e proposto appello incidentale contro la compensazione delle spese.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello principale dell’Agenzia e riformato la decisione di primo grado, confermando l’avviso di accertamento per il 2009. Ha ritenuto legittima la sottoscrizione perché la disposizione n. 43 prodotta in appello individuava i soggetti delegati; la delega può essere depositata anche nel secondo grado. Ha inoltre giudicato non provati esistenza, inerenza e coerenza economica dei costi: la causale era generica, non risultavano vendite in Francia, Olanda o Belgio e i documenti prodotti riguardavano cessioni in Spagna del 2013, quindi erano inconferenti. L’appello incidentale del contribuente è stato respinto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate integralmente, in considerazione dell’oscillante giurisprudenza sulle questioni preliminari. La pronuncia non decide autonomamente la censura sul contraddittorio endoprocedimentale.
Norme richiamate
Art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in appello, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, ed in forma analoga nell'art. 87 disp. att. c.p.c.; tuttavia, ove lo stesso sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e quest'ultimo sia depositato all'atto della costituzione unitamente a quello di appello, si deve ritenere raggiunta - ancorché le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge - la finalità di mettere quel documento a disposizione della controparte, così da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza del citato art. 32 deve ritenersi sanata
La produzione documentale irrituale può essere sanata in appello quando il documento, incluso nel fascicolo di primo grado depositato insieme a quello d’appello, sia concretamente messo a disposizione della controparte, consentendole di difendersi.
Art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni.
Se viene contestata la legittimazione del firmatario non dirigente, spetta all’Amministrazione provare la delega; può produrla anche nel giudizio d’appello. La delega rilevante è di firma, non di funzioni.
in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa.
La deduzione richiede che il contribuente dimostri con documenti non solo l’effettività e l’importo della spesa, ma anche il collegamento con l’attività e la sua coerenza economica. La sola contabilizzazione non basta; in mancanza di prova l’Amministrazione può negare la deduzione.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione contesta la legittimazione del firmatario dell’accertamento, deve provare la delega; la produzione può avvenire anche in appello, purché il documento sia acquisito al giudizio e accessibile alla controparte.
- In caso di contestazione dell’inerenza, il contribuente deve documentare concretamente la prestazione, il suo importo e il nesso con l’attività d’impresa. Causali generiche e documenti relativi ad altre operazioni, territori o periodi non sono sufficienti.
- La prova dei costi deve consentire di valutarne anche la ragionevolezza e la coerenza economica rispetto ai ricavi e all’oggetto dell’impresa; la registrazione contabile, da sola, non dà diritto alla deduzione.
- Un documento prodotto secondo modalità non conformi può non essere inutilizzabile se il suo deposito nel fascicolo rende effettivamente possibile alla controparte conoscerlo e contestarlo, salvaguardando il diritto di difesa.
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