Cassazione Civile, Sentenza n. 15746/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Accertamento IVA per l'anno 2009: l'Ufficio aveva determinato l'imponibile e recuperato IVA (€1.250,00) ritenendo che la società avesse partecipato a una 'frode carosello', acquistando tartufi tramite la fittizia "Principe s.r.l." mentre in realtà la merce sarebbe stata comprata da "cavatori" privi di partita IVA, al fine di eludere l'obbligo di autofatturazione previsto dall'art. 1, comma 109, della L. 30 dicembre 2004, n. 311; la contribuenti impugnò l'accertamento e, dopo i gradi di merito, la CTR Marche accolse l'appello escludendo la consapevolezza della frode e ritenendo insufficiente la prova dell'approvvigionamento dai cavatori e di pagamenti in nero; l'Agenzia propose ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza della Commissione tributaria regionale. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice d'appello secondo cui l'Amministrazione non aveva fornito prova, anche presuntiva con gravità, precisione e concordanza, della consapevolezza della società circa l'inesistenza soggettiva del fornitore o dell'esistenza di pagamenti in nero e dell'approvvigionamento dai cavatori. Pertanto è stata esclusa la partecipazione colposa o consapevole della contribuyente alla frode e dichiarata la insussistenza dell'indetraibilità dell'IVA contestata; l'Agenzia è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (artt. 19, co.1 e 54, co.2)
Riferimento alla disciplina IVA: i riferimenti sono stati invocati dall'Amministrazione in relazione alla legittimità dell'accertamento e alla detraibilità dell'IVA; la Corte ha valutato la corretta applicazione delle norme alla luce della prova apportata.
L. 30 dicembre 2004, n. 311 (art. 1, comma 109)
"obbligo di autofatturazione per l'acquisto di tartufi da raccoglitori dilettanti privi di partita IVA, con versamento dell'IVA senza diritto alla detrazione"
Norma centrale nella ricostruzione fattuale dell'Ufficio: la presunta frode avrebbe avuto lo scopo di eludere tale disciplina facendo risultare fornitori diversi dalla cessione dai cavatori.
Codice civile (artt. 2697, 2727, 2729)
Principi sull'onere della prova (art. 2697) e sulle presunzioni/indizi (2727 e 2729): la Corte ha richiamato il bisogno di gravità, precisione e concordanza degli indizi e il corretto uso delle presunzioni, valutati complessivamente dal giudice di merito.
Codice di procedura civile (artt. 115, 116, 378; art. 360 c.p.c. richiamato nel ricorso)
Richiami processuali relativi alla valutazione delle prove e ai motivi di cassazione per violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c.).
Direttiva 2006/112/CE (IVA) e giurisprudenza della Corte di Giustizia (ex multis C-281/20 Ferimet SL; C-154/20 Kemwater ProChemie)
La Corte ha richiamato l'orientamento UE secondo cui il diritto alla detrazione può essere negato se mancano elementi per verificare che il fornitore sia soggetto passivo o se risulta che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione; tuttavia tali principi richiedono comunque prova adeguata e, nel caso di specie, non sono risultati soddisfatti.
Massime di principio
- Onere della prova: spetta all'Amministrazione dimostrare non solo l'apparente fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza (anche per via presuntiva) del destinatario circa l'inserimento dell'operazione in una frode IVA; in mancanza la contestazione non regge.
- Valutazione degli indizi: gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti e valutati complessivamente (giudizio di sintesi); singoli elementi isolati non sono sufficienti a fondare l'accertamento.
- Diligenza dell'acquirente: se l'Amministrazione assolve all'onere probatorio, grava sul contribuente la prova di aver adottato la diligenza massima esigibile; viceversa, se l'Amministrazione non provvede adeguatamente, la posizione del contribuente è preservata.
- Regime di inversione contabile (reverse charge): la giurisprudenza UE e nazionale ha inasprito i criteri di prova quando è in gioco il reverse charge, ma tali principi operano solo se ricorrono le condizioni specifiche dell'inversione contabile e se l'Amministrazione prova gli elementi richiesti.
- Prassi prudenziale per i contribuenti: mantenere documentazione completa e tracciabile (contratti, ordini, DDT, giustificativi di pagamento bancari), verificare la partita IVA e l'affidabilità del fornitore, raccogliere referenze e registrare i controlli effettuati — tali misure sono utili a dimostrare la diligenza in caso di contestazioni.
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