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Sentenza

Sentenza del 23/09/2019 n. 532 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'accertamento IRPEF relativo al 2005, fondato sull'applicazione di uno studio di settore che aveva determinato un maggior reddito d'impresa rispetto a quello dichiarato. Ha dedotto, tra l'altro, la violazione del diritto al contraddittorio preventivo, l'omessa corrispondenza tra domanda e decisione, la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni e l'illegittimità degli interessi. In subordine ha chiesto la riduzione del reddito accertato e delle imposte, nonché l'eliminazione o riduzione delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il contraddittorio con l'Ufficio si fosse effettivamente svolto attraverso due incontri e che il contribuente non avesse fornito prove idonee a giustificare lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito risultante dallo studio di settore. L'Ufficio aveva inoltre considerato alcuni elementi favorevoli al contribuente, tra cui l'obsolescenza dei beni strumentali, applicando lo studio di settore più favorevole e riducendo i ricavi accertati. Il terzo motivo, relativo alla proporzionalità delle sanzioni, è stato dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in appello. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito quando gli elementi disponibili, inclusi i risultati degli studi di settore, evidenziano ricavi o redditi superiori a quelli dichiarati.

  • Art. 3, commi 181-187, legge n. 549/1995

    Disciplina i parametri e gli studi di settore, quali strumenti di ricostruzione statistica della redditività normale delle attività economiche.

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000

    È stato richiamato in relazione al contraddittorio endoprocedimentale. La decisione considera necessario che il contribuente sia posto in condizione di interloquire con l'Amministrazione, ma ritiene soddisfatto tale requisito quando il confronto si sia concretamente svolto.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulla domanda e sulle eccezioni proposte. La sentenza precisa che non è necessaria la confutazione analitica di ogni argomentazione, purché la motivazione consenta di comprendere le ragioni della decisione.

  • Art. 5, comma 3, Trattato sull'Unione Europea

    È stato richiamato dal contribuente in relazione al principio di proporzionalità, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo e proposto soltanto in appello.

  • Artt. 3, 5, 6 e 21 d.lgs. n. 472/1997

    Riguardano la responsabilità e il trattamento delle sanzioni tributarie. La Commissione non ha esaminato nel merito le relative censure, poiché dedotte tardivamente in appello.

Massime di principio

  • Gli studi di settore non determinano automaticamente il maggior reddito: costituiscono presunzioni semplici, la cui efficacia deriva dal contraddittorio e dalla concreta applicabilità dello standard all'attività del contribuente.
  • L'Amministrazione deve dimostrare perché lo studio di settore sia applicabile al caso concreto e deve valutare le osservazioni del contribuente; quest'ultimo deve fornire elementi specifici e documentati che spieghino lo scostamento dal reddito stimato.
  • Il contraddittorio è effettivo quando il contribuente viene invitato a interloquire e può presentare giustificazioni. Se il confronto si svolge, ma le giustificazioni non sono adeguate, l'accertamento può essere confermato.
  • In giudizio il contribuente può fornire ogni prova utile, anche diversa da quella prodotta nella fase amministrativa, ma deve dimostrare concretamente le circostanze anomale o specifiche che rendono inattendibile la stima standardizzata.
  • Le contestazioni sulle sanzioni e sugli altri profili dell'accertamento devono essere proposte tempestivamente già nel primo grado: motivi nuovi introdotti per la prima volta in appello possono essere dichiarati inammissibili.
  • La mancata confutazione dettagliata di ogni singola argomentazione non comporta di per sé omessa motivazione, se la decisione affronta il nucleo della controversia e rende comprensibile il ragionamento del giudice.

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