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Sentenza

Sentenza del 23/09/2019 n. 533 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2008, sostenendo che il fondo dovesse beneficiare dell'esenzione prevista per i terreni agricoli coltivati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli. In appello ha inoltre contestato la motivazione della sentenza di primo grado e il rilievo secondo cui il soggetto che conduceva il fondo non risultava iscritto negli appositi elenchi previdenziali. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione di specifici motivi, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, e ha sostenuto comunque l'assenza dei presupposti per l'agevolazione ICI.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi, rilevando che l'atto riproponeva genericamente le argomentazioni del primo grado senza spiegare quali errori contenesse la sentenza impugnata. In ogni caso, ha ritenuto l'appello infondato nel merito: l'agevolazione ICI richiede sia la qualifica soggettiva di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, comprovata dall'iscrizione negli appositi elenchi, sia la conduzione effettiva del terreno. Poiché la stessa contribuente aveva dichiarato che il fondo era condotto da un terzo, l'esenzione non poteva essere applicata. La sentenza di primo grado è stata confermata e la contribuente è stata condannata a pagare al Comune euro 1.500,00 per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione".

    L'appello tributario deve indicare in modo specifico gli errori attribuiti alla sentenza impugnata. La mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi comporta l'inammissibilità, sebbene la giurisprudenza imponga un'interpretazione restrittiva della sanzione.

  • Art. 9, d.lgs. n. 504/1992

    Agevolazione ICI per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale.

    L'agevolazione non deriva dalla sola destinazione agricola del terreno, ma richiede la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, inclusa la conduzione effettiva del fondo.

  • Art. 58, d.lgs. n. 446/1997

    Agli effetti dell'articolo 9 del d.lgs. n. 504/1992 si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali e soggette all'obbligo assicurativo.

    L'iscrizione negli elenchi previdenziali costituisce elemento necessario per la qualifica rilevante ai fini dell'agevolazione; tale requisito deve accompagnarsi alla conduzione effettiva dei terreni.

  • Art. 11, legge n. 9/1963

    Prevede gli appositi elenchi dei coltivatori diretti soggetti all'obbligo assicurativo.

    Gli elenchi richiamati dalla disciplina ICI servono a verificare formalmente la qualifica di coltivatore diretto e il relativo assoggettamento alla previdenza agricola.

  • Art. 14 disp. prel. c.c.

    Le leggi che fanno eccezione a regole generali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

    La sanzione processuale dell'inammissibilità, limitando l'accesso alla giustizia, deve essere interpretata restrittivamente; tuttavia, nel caso concreto, l'appello era privo di motivi individuabili anche considerando il suo complesso.

Massime di principio

  • Un appello tributario non può limitarsi a riproporre le difese svolte in primo grado: deve indicare quali statuizioni della sentenza sono errate e per quali ragioni.
  • La contestazione della motivazione della sentenza deve essere concreta e specifica; affermazioni generiche o meramente assertive possono comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Per ottenere l'agevolazione ICI sui terreni agricoli occorre normalmente dimostrare sia la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, sia l'iscrizione negli elenchi previdenziali o comunque il requisito formale previsto dalla legge.
  • La coltivazione materiale del terreno da parte di un terzo non è automaticamente sufficiente a conservare l'agevolazione in capo al proprietario: deve essere dimostrata la coincidenza tra i requisiti soggettivi del beneficiario e la conduzione effettiva del fondo, secondo la disciplina applicabile.
  • Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: non è sufficiente provare che il terreno sia agricolo, ma devono essere documentati tutti i presupposti richiesti dalla normativa.

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