Sentenza del 23/09/2019 n. 143 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso delle accise sul gasolio utilizzato per la produzione di forza motrice mediante motori fissi. A fronte della richiesta di 70.554 euro, l'Agenzia aveva riconosciuto soltanto 31.934 euro con provvedimento del 9 marzo 2015. La contribuente non aveva impugnato tempestivamente tale provvedimento, ma aveva presentato un'istanza di annullamento in autotutela, successivamente respinta, tentando di contestare in quella sede il mancato riconoscimento della parte residua del rimborso.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha confermato l'inammissibilità del ricorso. Il provvedimento di rimborso parziale del 9 marzo 2015 costituiva, per la parte non rimborsata, un diniego espresso o implicito ed era autonomamente impugnabile entro sessanta giorni ai sensi degli articoli 19 e 21 del d.lgs. 546/1992. Non essendo stato impugnato nel termine, era divenuto definitivo. L'istanza di autotutela non poteva essere utilizzata come rimedio sostitutivo per riaprire i termini o ottenere una nuova valutazione del merito, poiché il giudice può sindacare il diniego di autotutela soltanto sotto il profilo dell'illegittimità del rifiuto e dell'eventuale sussistenza di un rilevante interesse generale. Le ulteriori questioni sul diritto al maggior rimborso non sono state esaminate, essendo la statuizione di inammissibilità autonoma e sufficiente. La società è stata inoltre condannata al pagamento di 1.500 euro di spese del grado.
Norme richiamate
Art. 19, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il provvedimento di rimborso parziale, per la parte in cui nega il rimborso richiesto, è un atto autonomamente impugnabile nel processo tributario.
Art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"termine di sessanta giorni dalla notificazione"
L'atto di diniego, anche parziale, deve essere impugnato entro il termine previsto; decorso inutilmente tale termine, l'atto diventa definitivo e non più contestabile ordinariamente.
Principio giurisprudenziale sull'autotutela tributaria
"Il sindacato sull'atto di diniego dell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale"
L'autotutela è uno strumento discrezionale dell'Amministrazione e non costituisce un mezzo ordinario per tutelare diritti individuali già non fatti valere nei termini. Il giudice non può riesaminare direttamente il merito dell'originario diniego, salvo verificare l'illegittimità del rifiuto di autotutela in presenza di un rilevante interesse generale.
Principio giurisprudenziale sul rimborso parziale
"Qualora, a fronte di una istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale [...] il provvedimento, per la parte relativa all'importo non rimborsato, ha valore di rigetto"
Un rimborso parziale equivale a un diniego, anche implicito, della parte residua della richiesta, se l'Amministrazione non lo qualifica come interlocutorio. Il contribuente deve quindi impugnare direttamente quel provvedimento e non può presentare una seconda istanza per ottenere la parte non riconosciuta.
Massime di principio
- Quando un'Amministrazione accoglie solo parzialmente una richiesta di rimborso, la parte non riconosciuta deve essere trattata come un diniego impugnabile, anche se il provvedimento non usa espressamente la parola "rigetto".
- Il termine per impugnare decorre dalla notificazione o conoscenza dell'atto di rimborso parziale; una volta scaduto, l'atto diventa definitivo.
- L'istanza di autotutela non può normalmente sostituire il ricorso originario, riaprire termini scaduti o consentire una nuova discussione del merito della pretesa.
- Il diniego di autotutela può essere contestato soltanto per vizi propri del rifiuto, soprattutto in presenza di ragioni di rilevante interesse generale, e non per ottenere semplicemente una diversa valutazione di un diritto individuale ormai non impugnato.
- Per tutelare una richiesta di rimborso non integralmente accolta, occorre impugnare tempestivamente il provvedimento parziale, indicando già in quel giudizio tutte le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'importo richiesto.
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