Sentenza del 23/09/2019 n. 304 - Comm. Trib. Prov. Ascoli Piceno
Accertamento TARI nei comuni del c.d cratere sismico. Sospensione dei termini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato tre avvisi relativi a TARSU 2011-2012, TARES 2013 e TARI 2014-2017, contestando la decadenza del Comune per la notifica degli accertamenti relativi alle annualità 2011-2012, il difetto di motivazione e l'errata determinazione della superficie imponibile. In particolare, sosteneva che il garage, privo di utenze e non arredato, e il sottotetto, caratterizzato da un soffitto spiovente, non fossero utilizzabili o idonei a produrre rifiuti.
La decisione
I ricorsi riuniti sono stati accolti solo parzialmente. La Commissione ha ritenuto che la sospensione prevista dalla normativa emergenziale per i comuni del cratere sismico riguardasse gli adempimenti, le notificazioni e la riscossione, ma non impedisse al Comune di esercitare il potere di accertamento. Poiché il Comune non ha provato di avere effettuato l'accertamento relativo al 2011 entro il termine quinquennale, l'avviso n. 201800200376 è stato annullato limitatamente alla TARSU 2011. Sono state invece confermate le pretese relative alle altre annualità. Il garage non è stato esentato perché il contribuente non ha dimostrato l'oggettiva inutilizzabilità del locale; per il sottotetto è stata ritenuta corretta l'esclusione delle sole parti con altezza inferiore a un metro e l'applicazione del tributo sulla restante superficie. Le spese sono state compensate per un terzo e il ricorrente è stato condannato a pagare al Comune 200 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Gli enti locali [...] procedono [...] all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente [...] un apposito avviso motivato. Gli avvisi [...] devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Il termine ordinario per la notifica degli accertamenti degli enti locali è quinquennale. La mancata prova dell'esercizio tempestivo del potere di accertamento ha determinato l'annullamento dell'atto relativo all'annualità 2011.
Art. 1, comma 172, Legge 27 dicembre 2006, n. 296
La disposizione ha abrogato, con decorrenza dal 1° luglio 2007, il previgente termine triennale previsto dall'art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, rendendo applicabile il termine quinquennale.
Art. 48, comma 10, Decreto-legge n. 189/2016
La sospensione emergenziale per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni del cratere sismico riguarda versamenti e adempimenti tributari e si estende alle attività consequenziali di notificazione e riscossione, ma non sospende il potere dell'ente locale di emettere l'accertamento. L'ente deve quindi dimostrare di avere esercitato tale potere entro il termine di decadenza.
Regolamenti comunali TARSU/TARI del Comune di Ascoli Piceno
Le mansarde o i sottotetti sono esclusi dalla superficie imponibile limitatamente alle parti con altezza inferiore a un metro; la superficie restante è assoggettabile al tributo.
Principi giurisprudenziali della Corte di cassazione in materia di esenzione o riduzione della superficie TARI/TARSU
L'onere di provare l'oggettiva inutilizzabilità del locale o l'impossibilità di produrre rifiuti grava sul contribuente, poiché l'esenzione costituisce un'eccezione alla regola generale dell'assoggettamento al tributo.
Massime di principio
- La sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale non equivale necessariamente alla sospensione del potere di accertamento: occorre distinguere tra emissione dell'atto, notificazione, versamento e riscossione.
- Quando il contribuente eccepisce la decadenza, il Comune deve dimostrare non solo la data di notifica, ma anche, se rilevante, di avere esercitato tempestivamente il potere di accertamento entro il termine quinquennale.
- L'assenza di utenze, arredi o utilizzo effettivo di un garage non dimostra automaticamente l'inutilizzabilità oggettiva del locale ai fini TARI; servono elementi concreti e documentati.
- Le esenzioni o riduzioni della superficie imponibile devono essere provate dal contribuente, perché costituiscono eccezioni alla regola generale di tassazione degli immobili detenuti o occupati.
- Per i sottotetti, la superficie imponibile va determinata secondo la normativa e i regolamenti comunali applicabili: possono essere escluse le parti con altezza inferiore alla soglia prevista, mentre le restanti superfici possono rimanere tassabili.
- Il Comune non è necessariamente obbligato a effettuare un sopralluogo quando può determinare la superficie imponibile sulla base dei dati catastali e della documentazione disponibile.
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