Sentenza del 23/09/2019 n. 225 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Impianto fotovoltaico - Bene immobile - Autonomia - Accatastamento d'ufficio - Legittimità - Rigetto del ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accatastamento autonomo dell'impianto fotovoltaico, sostenendo implicitamente che esso non costituisse un bene immobile autonomo, oppure che fosse una pertinenza dell'immobile principale e quindi non soggetto a separata iscrizione catastale. La controversia riguardava un impianto di elevata potenza, realizzato previa denuncia edilizia, capace di produrre energia e di generare un reddito autonomo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. È stato ritenuto legittimo l'accatastamento d'ufficio effettuato dall'Agenzia delle Entrate, poiché l'impianto, per le sue caratteristiche strutturali, la rilevante potenza e la capacità di generare autonomo reddito, è qualificabile come bene immobile autonomo e non come semplice pertinenza. L'impianto deve pertanto essere accatastato autonomamente, nella categoria catastale D/1 o D/10, secondo la sua concreta destinazione e le caratteristiche dell'attività esercitata.
Norme richiamate
Normativa catastale sulle categorie D/1 e D/10
Gli impianti destinati alla produzione di energia elettrica possono essere autonomamente accatastati quando presentano caratteristiche strutturali proprie e sono idonei a produrre un reddito autonomo. La categoria D/1 riguarda gli opifici e gli impianti industriali, mentre la D/10 riguarda gli immobili strumentali alle attività agricole, quando ne ricorrano i presupposti.
Principi in materia di pertinenzialità catastale
La qualificazione come pertinenza non è automatica: deve risultare un rapporto di accessorietà e servizio rispetto al bene principale. Quando l'impianto ha autonomia funzionale, rilevanza strutturale e capacità di produrre reddito indipendente, prevale la qualificazione come bene autonomo.
Disciplina dell'accatastamento d'ufficio
L'Agenzia delle Entrate può procedere all'accatastamento d'ufficio quando un bene, pur non essendo stato autonomamente dichiarato dal titolare, possiede caratteristiche che ne impongono l'iscrizione catastale separata.
Massime di principio
- Un impianto fotovoltaico di elevata potenza, stabilmente incorporato al suolo o dotato di strutture proprie, può essere considerato un bene immobile autonomo e non una semplice pertinenza dell'edificio o del terreno su cui insiste.
- La capacità dell'impianto di generare reddito autonomo è un elemento rilevante per giustificare l'accatastamento separato.
- La presentazione di una denuncia edilizia non esclude né sostituisce l'obbligo di accatastamento: i profili edilizi e catastali sono distinti.
- In presenza di omissione o errata classificazione catastale, l'Agenzia delle Entrate può procedere d'ufficio, anche senza una dichiarazione spontanea del proprietario.
- La categoria catastale deve essere individuata in base alla concreta funzione dell'impianto: D/1 per impianti industriali o centrali di produzione, D/10 quando l'impianto è strumentale a un'attività agricola e ricorrono i relativi requisiti.
- Per valutare casi analoghi occorre considerare congiuntamente potenza, stabilità dell'installazione, autonomia funzionale, destinazione economica e capacità di produrre reddito.
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