Sentenza del 23/09/2019 n. 530 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato la cartella relativa all'ICI 2005 sostenendo di non aver ricevuto l'avviso di accertamento presupposto e che, essendo trascorsi circa nove anni dalla maturazione del tributo, il diritto del Comune alla riscossione fosse prescritto. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo non dimostrata la qualifica della persona che aveva ricevuto la raccomandata contenente l'avviso di accertamento. Il Comune ha appellato sostenendo che la notifica del 7 dicembre 2010 fosse valida, che avesse interrotto la prescrizione e che la successiva cartella, notificata il 9 dicembre 2014, fosse tempestiva.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anche se l'avviso non indicava la qualità o il rapporto del soggetto che aveva ricevuto l'atto con il destinatario. La notifica del 2010 ha interrotto la prescrizione quinquennale e ha reso tempestiva la cartella notificata nel 2014. La cartella di pagamento è stata quindi confermata. Il contribuente è stato condannato a rimborsare al Comune le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 1.500,00.
Norme richiamate
Art. 11, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione ICI è previsto il ricorso al servizio postale mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La notifica degli atti ICI tramite servizio postale segue le regole del servizio postale e non necessariamente quelle degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. È sufficiente che l'avviso di ricevimento risulti consegnato al domicilio del destinatario e sottoscritto da una persona ivi rinvenuta, anche senza indicazione della sua qualità o relazione con il destinatario.
Art. 2953 del codice civile
La scadenza del termine per opporsi o impugnare un atto di riscossione non determina, di per sé, la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
La definitività della cartella o di altro atto di riscossione non trasforma automaticamente una prescrizione quinquennale in decennale. Per i tributi locali, resta applicabile il termine breve previsto per il relativo credito, salvo diverso titolo giudiziale.
Art. 1335 del codice civile
La dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
La consegna dell'atto presso l'indirizzo del destinatario consente di presumere la conoscenza dell'atto. Il destinatario può superare tale presunzione dimostrando l'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
Art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 140 del codice di procedura civile
Le disposizioni sono richiamate dalla giurisprudenza in tema di notificazione degli atti della riscossione e di raccomandata informativa. La raccomandata informativa ha funzione di comunicare il deposito dell'atto e non sostituisce l'atto da notificare; la sua consegna è soggetta alle regole della raccomandata ordinaria.
Cassazione, ordinanza n. 28576 del 2017
La definitività di un atto di riscossione non produce automaticamente la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale per i crediti tributari degli enti locali.
Cassazione, sentenza n. 270 del 2012
In materia di ICI, l'avviso di ricevimento della raccomandata è valido anche quando sia firmato da una persona diversa dal destinatario e non ne indichi la qualità o il rapporto con quest'ultimo, purché la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario. Il destinatario può contestare tale presunzione mediante querela di falso o provando l'assoluta estraneità del firmatario alla propria sfera personale o familiare.
Cassazione, ordinanza n. 24780 del 2018
La raccomandata informativa relativa al deposito dell'atto, avendo funzione meramente informativa, non è soggetta alle regole della notificazione a mezzo posta. Non sussiste nullità se viene consegnata al domicilio del destinatario e firmata da una persona rinvenuta sul posto, anche senza indicazione della relativa qualità.
Massime di principio
- Per i tributi locali soggetti a prescrizione quinquennale, una valida notifica dell'avviso di accertamento entro il termine interrompe la prescrizione e consente la successiva riscossione entro il nuovo termine applicabile.
- Nelle notifiche postali degli avvisi ICI, la mancata indicazione sull'avviso di ricevimento della qualità della persona che ha firmato non determina automaticamente l'invalidità della notifica, se la consegna è avvenuta presso l'indirizzo del destinatario.
- Chi contesta la notifica deve indicare concretamente le ragioni della sua invalidità e, ove necessario, dimostrare che il firmatario era estraneo al domicilio o alla sfera personale e familiare del destinatario.
- La mancata costituzione del contribuente non equivale di per sé ad ammissione della validità della notifica, ma può lasciare incontestati gli elementi documentali prodotti dall'amministrazione.
- La cartella di pagamento può essere legittima anche se notificata diversi anni dopo la maturazione del tributo, purché l'ente dimostri una precedente notifica valida e il rispetto dei termini successivi di prescrizione o decadenza.
- La definitività di una cartella non converte automaticamente il termine quinquennale di prescrizione in quello ordinario decennale: occorre verificare la specifica natura del credito e l'eventuale esistenza di un titolo giudiziale.
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