Cassazione Civile, Ordinanza n. 20209/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un disciplinare del 23.4.1986 relativo alla realizzazione di uno stabilimento industriale per serramenti e infissi metallici a favore dei terremotati della Campania. La società assegnataria aveva impugnato per nullità il lodo arbitrale del 2.9.2008, sostenendo che la pubblica amministrazione fosse obbligata a realizzare le infrastrutture dell’area industriale; la Corte d’appello di Roma aveva dichiarato nullo il lodo per violazione di norme di diritto, aveva poi accertato l’inadempimento del Ministero e, all’esito di c.t.u., lo aveva condannato al risarcimento dei danni per complessivi euro 950.611,48. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) ha contestato l’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto, sostenendo che la convenzione arbitrale era anteriore alla riforma del 2006 e che mancava un’espressa pattuizione di impugnabilità; 2) ha censurato l’interpretazione dell’art. 32 l. n. 219/1981, dell’art. 39 d.lgs. n. 76/1990 e del disciplinare, negando che tra le obbligazioni del concedente vi fosse quella di realizzare le infrastrutture. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale con nove motivi, lamentando, tra l’altro, un preteso giudicato interno sulla questione delle infrastrutture, vizi della c.t.u., errata quantificazione di alcune voci di danno, omessa pronuncia su ulteriori domande risarcitorie e sulle spese del giudizio arbitrale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale del Ministero. Ha ritenuto infondata la censura sull’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per violazione di legge, affermando che, per una convenzione arbitrale stipulata prima della riforma del 2006, si applica il regime previgente dell’art. 829 c.p.c., che consentiva l’impugnazione per inosservanza delle regole di diritto salvo diversa volontà delle parti. Ha poi respinto il secondo motivo del Ministero, confermando che la normativa speciale e il disciplinare imponevano all’amministrazione la realizzazione delle infrastrutture dell’area industriale. Sul ricorso incidentale della società ha dichiarato inammissibili o infondati quasi tutti i motivi, escludendo vizi di giudicato, di motivazione e di valutazione delle prove, ma ha accolto il motivo di omessa pronuncia sulle domande risarcitorie ulteriori (e quindi la sentenza d’appello è stata cassata limitatamente a tale profilo), con assorbimento del motivo sulle spese del giudizio arbitrale. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità e del giudizio arbitrale.
Norme richiamate
Per le convenzioni di arbitrato anteriori alla riforma del 2006, in caso di arbitrato promosso dopo l’entrata in vigore della novella, continua ad applicarsi il regime previgente che ammetteva l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto, salvo diversa pattuizione delle parti.
d.lgs. n. 40 del 2006, art. 24
Ha riformulato l’art. 829 c.p.c. in materia di impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto.
d.lgs. n. 40 del 2006, art. 27
La disciplina transitoria va letta senza attribuire efficacia retroattiva alla nuova regola rispetto a convenzioni arbitrali anteriori.
La previsione che le aree localizzate nelle zone disastrate dovessero essere infrastrutturate è stata considerata precettiva e vincolante per l’amministrazione.
art. 39 d.lgs. n. 76 del 1990
Riproduce e specifica il precetto secondo cui le aree sono infrastrutturate e destinate a incentivare gli insediamenti industriali; la Corte ha valorizzato il contenuto vincolante della previsione.
L’interpretazione del disciplinare deve avvenire secondo i criteri legali ermeneutici, coordinando il testo convenzionale con la disciplina speciale applicabile.
Il ritardo o la mancata esecuzione delle infrastrutture integra inadempimento contrattuale rilevante ai fini del risarcimento.
I provvedimenti istruttori adottati nel corso del giudizio non hanno contenuto decisorio, sono revocabili e non sono autonomamente muniti di giudicato.
Il giudicato interno opera solo sulle statuizioni effettivamente decisive e non sui provvedimenti meramente istruttori o non definitivi.
Richiamato nei motivi incidentali sulla ripartizione dell’onere probatorio in tema di danno e delle opere da realizzare.
Richiamato per la determinazione del danno risarcibile e delle voci patrimoniali da includere.
Non consente di censurare in cassazione il mero cattivo apprezzamento delle prove, ma solo la violazione delle regole legali di valutazione.
L’omessa pronuncia su domande ritualmente proposte integra vizio denunciabile in cassazione.
La Corte ribadisce che i motivi devono essere specifici, autosufficienti e distinti; non è consentita la commistione di censure eterogenee né il riesame del merito sotto mentite spoglie.
Il ricorso deve esporre in modo chiaro e specifico i fatti e le ragioni di censura, pena l’inammissibilità.
Le nullità relative della consulenza tecnica avrebbero dovuto essere eccepite tempestivamente nel giudizio di merito.
La regolazione delle spese deve seguire l’esito complessivo della lite; il giudice di rinvio dovrà riesaminare anche le spese del giudizio arbitrale.
La riforma parziale della decisione impone la riconsiderazione della regolazione delle spese in rapporto all’esito complessivo della causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non opera l’ulteriore contributo unificato per il ricorso proposto da un’Amministrazione dello Stato.
Massime di principio
- Se la convenzione di arbitrato è stata stipulata prima della riforma del 2006, l’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto va valutata secondo il regime previgente dell’art. 829 c.p.c., salvo espressa volontà contraria delle parti.
- La disciplina speciale che impone alle aree industriali di essere infrastrutturate può avere contenuto precettivo e integrare, insieme al disciplinare, un obbligo giuridico della pubblica amministrazione, rilevante anche sul piano risarcitorio.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove; i motivi devono essere specifici, autosufficienti e riferiti a fatti storici decisivi realmente omessi.
- I provvedimenti istruttori adottati nel corso del giudizio non hanno attitudine al giudicato e non possono fondare una deduzione di giudicato interno se la decisione definitiva affronta poi il tema con autonoma valutazione.
- La nullità o l’errore della consulenza tecnica devono essere tempestivamente dedotti nel giudizio di merito; in cassazione non è possibile far valere per la prima volta vizi relativi che avrebbero richiesto una contestazione immediata.
- L’omessa pronuncia su domande specificamente formulate integra un vizio di nullità della sentenza e comporta cassazione con rinvio sul punto, con riesame anche della regolazione delle spese connesse all’esito complessivo della lite.
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