Ordinanza n. 2330/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) del provvedimento del Comune di Tremestieri n. 5047 in data 19 febbraio 2026, con cui l’Amministrazione ha respinto quattro istanze della società per l’installazione di impianti pubblicitari; b) della deliberazione di Giunta Municipale n. 86 in data 6 giugno 2002, con cui è stato approvato il Piano generale degli impianti pubblicitari; c) per quanto di interesse, dell’art. 1, quarto comma, e l’art. 5, punto 2, lettera g, del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 27 maggio 2021, nella parte in cui, in base a tali disposizioni, si richiede, tra i documenti da allegare alla domanda, una dichiarazione giurata di un tecnico abilitato in ordine all’assenza di pericoli per la pubblica incolumità, corredata da elementi di calcolo e verifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di quattro istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, unitamente al Piano generale degli impianti pubblicitari e a disposizioni del regolamento comunale
Esito
La controversia
La società ha impugnato il diniego con cui il Comune ha respinto quattro istanze presentate nel dicembre 2024 per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato, nonché il Piano generale degli impianti pubblicitari del 2002 e alcune disposizioni del regolamento comunale del 2021. Il diniego era motivato dal fatto che alcune tipologie di impianto non erano previste dal Piano e che le ubicazioni proposte non erano contemplate dallo stesso. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la violazione delle disposizioni regolamentari che imponevano l'acquisizione dei pareri dell'Ufficio Tributi e della Polizia Municipale e la richiesta di integrazione documentale prima dell'archiviazione delle domande incomplete; la violazione dei principi di collaborazione, buona fede, imparzialità e buon andamento per omesso soccorso istruttorio; l'illegittimità dell'obbligo regolamentare di produrre già con la domanda una dichiarazione giurata di tecnico abilitato, corredata da calcoli e verifiche sulla sicurezza degli impianti, ritenuto aggravamento del procedimento rispetto alla disciplina del Codice della strada e del relativo regolamento; l'incompetenza della Giunta ad approvare il Piano del 2002, che avrebbe dovuto essere approvato dal Consiglio comunale o, secondo la prospettazione, rientrare nelle competenze residuali del Sindaco; la violazione della disciplina sopravvenuta in materia di canone patrimoniale e impianti pubblicitari, con particolare riguardo alla necessità e agli effetti del Piano nei Comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti; l'inesistenza o comunque l'erroneo richiamo, nel regolamento del 2021, a un Piano approvato con deliberazione consiliare n. 119 del 4 dicembre 2009; l'inapplicabilità del Piano del 2002 e l'illegittimità dei limiti dimensionali e delle prescrizioni sulle ubicazioni degli impianti, anche alla luce della libertà di iniziativa economica e del principio di proporzionalità. Il Comune ha sostenuto che il diniego fosse vincolato per contrasto con il Piano, che i pareri fossero superflui, che il soccorso istruttorio non potesse superare il contrasto sostanziale con lo strumento pianificatorio e che la dichiarazione tecnica fosse giustificata dalle esigenze di sicurezza della circolazione e pubblica incolumità.
La decisione
Il Collegio non ha definito il merito delle censure. Ha rilevato che il regolamento comunale del 2021 stabilisce che continui ad applicarsi il Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione consiliare n. 119 del 4 dicembre 2009, ma che tale Piano e la relativa deliberazione non sono stati depositati. Poiché la ricorrente ha dedotto che la deliberazione sarebbe inesistente, considerato che la numerazione degli atti consiliari del 2009 si sarebbe arrestata al n. 103, il giudice ha ritenuto non chiaro se il Piano del 2009 esista effettivamente oppure se il riferimento regolamentare costituisca un refuso. Ha quindi disposto un incombente istruttorio: il Comune deve fornire, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, puntuali chiarimenti e depositare, se esistenti, il Piano del 2009 e la relativa deliberazione consiliare di approvazione. La decisione è stata rinviata alla pubblica udienza del 17 dicembre 2026. Nessuna statuizione di merito sulle singole censure e nessuna specifica regolazione delle spese risultano dal testo.
Norme richiamate
art. 5, punto 2, del regolamento comunale sugli impianti pubblicitari
Secondo la prospettazione della ricorrente, impone l'acquisizione dei pareri dell'Ufficio Tributi e della Polizia Municipale e prevede la richiesta di integrazione delle domande incomplete; la questione non è stata decisa.
art. 1, quarto comma, del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 27 maggio 2021
continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera consiliare n, 119 del 4 dicembre 2009
La disposizione è stata ritenuta ambigua quanto all'esistenza del Piano e della deliberazione richiamati; il Comune deve chiarire e documentare tale riferimento.
art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 19/2026, convertito in legge n. 50/2026
Richiamato dal Comune quale disciplina sopravvenuta che subordinerebbe la collocazione dei mezzi pubblicitari alla presentazione di una segnalazione certificata corredata dall'asseverazione di un tecnico abilitato; la questione non è stata esaminata nel merito.
artt. 49 e 53 d.P.R. n. 495/1992
Richiamati dalle parti in relazione alla documentazione tecnica e agli accertamenti sulla sicurezza e stabilità degli impianti pubblicitari; il giudice non ha ancora definito la relativa controversia interpretativa.
Richiamato dal Comune a sostegno della necessità di una verifica preventiva della sicurezza strutturale dei manufatti pubblicitari; questione non decisa.
art. 1, comma 821, lettere b e c, legge n. 160/2019
Richiamato dalle parti in relazione al contenuto del regolamento comunale e alla necessità o meno del Piano generale degli impianti pubblicitari nei Comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti; nessuna interpretazione definitiva è stata resa.
art. 1, comma 847, legge n. 160/2019
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'abrogazione dell'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 507/1993; questione non decisa.
art. 1, terzo comma, legge regionale n. 7/2019
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'aggravamento procedimentale derivante dall'obbligo di dichiarazione tecnica; questione non esaminata.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un diniego amministrativo dipende dall'applicazione di uno strumento pianificatorio richiamato dal regolamento vigente, l'amministrazione deve consentire al giudice di verificare l'effettiva esistenza, il contenuto e la validità dell'atto pianificatorio e della deliberazione di approvazione.
- La presenza nel regolamento di un riferimento a un atto pianificatorio non reperibile e contestato nella sua stessa esistenza integra una lacuna istruttoria rilevante ai fini della decisione, che può essere colmata mediante ordine all'amministrazione di fornire chiarimenti e depositare la documentazione pertinente.
- Quando l'accertamento dell'esistenza o dell'effettiva vigenza dello strumento pianificatorio è preliminare alla soluzione delle censure di legittimità del diniego, il giudice può disporre un incombente istruttorio e rinviare la decisione senza definire il merito.
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