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Ordinanza

Ordinanza n. 14230/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata sull’istanza di accesso presentata dalla parte ricorrente in data 25 febbraio 2026 e per l’ostensione della documentazione ivi indicata;

Giustizia amministrativa202602385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze di accesso documentale del 25 febbraio 2026

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidati a selezione)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, partecipanti agli esami di profitto del cosiddetto semestre filtro propedeutici all'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2025/2026, hanno impugnato gli atti della procedura selettiva dopo essere stati collocati in posizione non utile nella graduatoria nazionale. Nel relativo giudizio hanno proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. contro il silenzio serbato sulle richieste di accesso documentale. In corso di causa alcune richieste sono state soddisfatte e la parte ha circoscritto l'interesse residuo a documenti concernenti la matrice originaria dei quesiti e delle risposte corrette, gli atti di nomina e i verbali delle commissioni e dei gruppi di lavoro, la custodia dei plichi, la correzione della prova, le minute, eventuali test di anomalia e segnalazioni sui quesiti, il procedimento di rivalutazione o neutralizzazione di quesiti, il parere del CUN, gli atti istruttori relativi a decreti ministeriali, le linee guida sulla gestione e correzione delle prove, il provvedimento sui posti vacanti riservati agli extracomunitari, i posti vacanti presso le singole sedi e i verbali o documenti relativi all'associazione dei punteggi alle schede anagrafiche. I motivi sostanziali dell'istanza erano la necessità di verificare la regolarità della predisposizione, somministrazione, correzione e valutazione delle prove e la strumentalità della documentazione alla difesa nel giudizio principale.

La decisione

Il TAR ha definito l'istanza in modo parzialmente improcedibile, parzialmente accolto e parzialmente respinto. È stata dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quanto ai documenti già trasmessi in corso di causa e a quelli non più richiesti. È stato ordinato alle amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di ostendere entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, e di depositare in giudizio la documentazione ostesa, la matrice o proposta originale dei quesiti e delle risposte corrette e dei sinonimi ammessi; il decreto di nomina delle due commissioni di esperti; i verbali delle commissioni, del soggetto validatore e del gruppo di lavoro, ove esistenti, ovvero una formale dichiarazione di inesistenza; i verbali sulla custodia dei plichi; la documentazione corrispondente al verbale di correzione, nella forma effettivamente esistente, con quesiti, risposte e punteggi, ovvero la dichiarazione di inesistenza di un verbale unitario; le minute, ove conservate, o la dichiarazione di inesistenza o smarrimento; le eventuali linee guida ministeriali ulteriori rispetto alla documentazione già prodotta, ovvero la dichiarazione che non ne esistono altre; la documentazione relativa all'associazione automatizzata dei punteggi alle schede anagrafiche, ovvero la dichiarazione di inesistenza di un verbale tradizionale. Il rigetto ha riguardato gli ipotizzati test di anomalia post-correzione, perché non risultava l'esistenza di tali attività o documenti e la richiesta era esplorativa; le segnalazioni esterne sull'erroneità dei quesiti e i relativi provvedimenti, perché non risultavano procedimenti di tal genere e la richiesta era generica; gli atti del procedimento di cosiddetto abbonamento o rivalutazione dei quesiti, perché non individuava documenti determinati e non era stata dimostrata, neppure in via presuntiva, la loro utilità per la difesa; il parere del CUN e gli atti istruttori relativi all'elaborazione del decreto ministeriale, perché sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), l. 241/1990, anche nell'accesso difensivo; il provvedimento sui posti vacanti riservati agli extracomunitari, perché atto amministrativo generale soggetto a pubblicazione; il mero numero dei posti vacanti, perché informazione non avente forma di documento amministrativo. Le spese della fase, liquidate in 500 euro oltre accessori, sono state poste solidalmente a carico del Ministero e del CINECA.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a.

    Consente di chiedere al giudice amministrativo la tutela contro il silenzio serbato dall'amministrazione su un'istanza di accesso nel corso del giudizio.

  • art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990

    L'accesso documentale riguarda documenti amministrativi, non meri dati o informazioni non cristallizzati in un documento.

  • art. 22, comma 4, l. 241/1990

    non sono accessibili le informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo

    L'amministrazione non deve trasformare dati o informazioni prive di forma documentale in nuovi documenti per soddisfare la richiesta di accesso.

  • art. 24, comma 1, lett. c), l. 241/1990

    attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione

    Sono esclusi dall'accesso, anche difensivo, gli atti endoprocedimentali riferiti all'emanazione di atti amministrativi generali e gli atti prodromici all'emanazione di atti normativi.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    La finalità difensiva non supera l'esclusione prevista dall'art. 24, comma 1, lett. c), e richiede comunque una dimostrazione, almeno presuntiva, dell'utilità dei documenti rispetto alla situazione giuridica tutelata.

  • art. 4, comma 3, d.m. n. 418/2025

    Presuppone l'esistenza del decreto di nomina delle commissioni di esperti incaricate della predisposizione dei Syllabus e dell'elaborazione dei quesiti.

  • d.m. n. 1760/2024

    È il decreto ministeriale richiamato quale atto di nomina del gruppo di lavoro, rispetto ai cui lavori il giudice ordina la produzione ove esistenti o la dichiarazione formale di inesistenza.

  • art. 7 d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Riguarda il provvedimento relativo alla messa a disposizione dei posti vacanti riservati agli extracomunitari, qualificato come atto amministrativo generale soggetto a pubblicazione.

  • art. 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006

    L'amministrazione non è tenuta a elaborare dati per soddisfare una richiesta di accesso.

Massime di principio

  • L'accesso documentale deve riguardare documenti amministrativi determinati o determinabili e non può trasformarsi in un'attività esplorativa volta a verificare genericamente l'esistenza di procedure, controlli o segnalazioni non documentati.
  • Quando l'amministrazione afferma o lascia emergere che un documento richiesto potrebbe esistere in forma diversa da quella indicata dall'istante, il giudice può ordinare l'ostensione della documentazione corrispondente nella forma concretamente esistente oppure imporre una formale dichiarazione di inesistenza.
  • La strumentalità dell'accesso difensivo non richiede la prova rigorosa del contenuto già conosciuto del documento, ma deve essere rappresentata almeno su basi presuntive mediante l'indicazione dell'utilità presumibile della conoscenza dell'atto rispetto alla situazione giuridica tutelata; in mancanza, l'accesso può essere negato per difetto di interesse concreto.
  • L'esclusione prevista per l'attività amministrativa diretta all'emanazione di atti normativi o amministrativi generali comprende anche gli atti endoprocedimentali e prodromici, ed è opponibile anche quando l'accesso sia invocato per finalità difensive.
  • L'accesso documentale non consente di ottenere la mera elaborazione di dati numerici o informazioni prive di autonoma forma documentale; l'amministrazione deve ostendere il documento esistente, ma non è tenuta a crearne uno nuovo o a elaborare dati per rispondere alla richiesta.
  • Un atto amministrativo generale soggetto a pubblicazione non è normalmente accessibile mediante accesso documentale, poiché si presume già collocato nella sfera di conoscibilità dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicitàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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