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Ordinanza

Ordinanza n. 300/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa201600387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Potenza relativo al pagamento dell’equa riparazione e delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore Pinto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto una pronuncia favorevole della Corte d’Appello di Potenza, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 11.500,00, oltre interessi legali, nonché delle spese processuali. Con sentenza del 2018 il TAR aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato, assegnando al Ministero un termine di 60 giorni e nominando Commissario ad acta il dirigente preposto alla Direzione Generale degli Affari Giuridici e Legali del Ministero o un suo delegato. Persistendo l’inadempimento, il ricorrente ha chiesto la sostituzione del Commissario. Una prima richiesta, presentata nel 2023, era stata respinta dopo che il Ministero aveva riferito di essere in attesa della correzione dell’indicazione nominativa contenuta nel decreto della Corte d’Appello. Dopo il decreto di correzione del 26 settembre 2024, il ricorrente ha reiterato la richiesta, integrando il contraddittorio nei confronti del Commissario ad acta come disposto dal TAR.

La decisione

Il TAR accoglie la domanda di sostituzione del Commissario ad acta e nomina, quale nuovo Commissario, il Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia. La decisione è motivata dall’esigenza di assicurare l’esecuzione del giudicato, alla luce della perdurante inadempienza e dell’intervenuta correzione del decreto della Corte d’Appello. Il TAR richiama inoltre la modifica introdotta dalla legge n. 207/2024 all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, secondo cui il giudice amministrativo deve nominare Commissario ad acta un funzionario dell’amministrazione soccombente. Il Collegio precisa che il ricorrente può rinnovare la dichiarazione prevista dalla disciplina dei pagamenti Pinto entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Non vengono liquidate ulteriori spese, poiché il giudizio di ottemperanza era già stato definito con sentenza che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • artt. 112-115 c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti equiparati.

  • art. 5-sexies l. 89/2001

    Commissario ad acta un funzionario dell’Amministrazione soccombente, a cui è riconosciuto come compenso per l’attività svolta un importo non superiore a 150 euro lordi per ciascun incarico definito, nei limiti dello stanziamento previsto

    Il giudice amministrativo, nell’ambito dell’esecuzione dei decreti Pinto, deve nominare quale Commissario ad acta un funzionario dell’amministrazione soccombente.

  • art. 1, comma 817, lett. g), l. 207/2024

    Ha sostituito il comma 8 dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, introducendo la regola della nomina di un funzionario dell’amministrazione soccombente quale Commissario ad acta.

  • art. 1, comma 817, lett. m), l. 207/2024

    Ha aggiunto il comma 12-bis all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, prevedendo la possibilità di rinnovare la dichiarazione entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la perdurante mancata esecuzione del giudicato può giustificare la sostituzione del Commissario ad acta già nominato, quando il precedente assetto non abbia assicurato l’effettiva attuazione del comando giudiziale.
  • Per l’esecuzione dei decreti Pinto, a seguito della modifica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, il giudice amministrativo deve nominare Commissario ad acta un funzionario dell’amministrazione soccombente.
  • La sopravvenuta correzione di un errore materiale relativo all’identificazione del creditore elimina l’ostacolo formale alla liquidazione previsto dall’amministrazione e consente di valutare la sostituzione del Commissario alla luce della persistente inadempienza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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