Ordinanza n. 14231/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata sull’istanza di accesso presentata dalla parte ricorrente in data 25 febbraio 2026 e per l’ostensione della documentazione ivi indicata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia serbata sull'istanza di accesso documentale del 25 febbraio 2026 relativa agli atti della procedura di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia dopo il semestre filtro
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, partecipante agli esami di profitto del semestre filtro per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, utilmente collocata in graduatoria e assegnataria di una sede ma interessata a ottenere una sede ritenuta più favorevole, ha proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. contro il silenzio serbato dalle amministrazioni sull'istanza di accesso documentale. In corso di causa alcune documentazioni sono state trasmesse e la ricorrente ha limitato l'interesse ostensivo a una serie di documenti riguardanti: la matrice originaria dei quesiti e delle risposte corrette; gli atti di nomina e i verbali delle commissioni incaricate di predisporre programmi e prove; gli atti del gruppo di lavoro; la custodia dei plichi; la documentazione relativa alla correzione della prova individuale; le minute delle prove; eventuali test di anomalia e segnalazioni sull'erroneità dei quesiti; gli atti relativi alla rivalutazione o neutralizzazione di quesiti; il parere del CUN; l'istruttoria relativa a un decreto ministeriale; le linee guida ministeriali sulla gestione e correzione delle prove; il provvedimento relativo ai posti vacanti riservati agli extracomunitari; i dati sui posti vacanti nelle singole sedi; i verbali delle operazioni di abbinamento tra punteggi e dati anagrafici. La ricorrente ha dedotto la strumentalità dell'accesso rispetto alla difesa nel giudizio principale relativo alla procedura selettiva.
La decisione
L'istanza è stata dichiarata improcedibile limitatamente alla documentazione già ostesa in corso di causa e a quella non più richiesta. È stata accolta quanto alla matrice o proposta originale dei quesiti e delle relative risposte corrette e dei sinonimi ammessi, poiché la relazione tecnica del CINECA ne ha confermato l'esistenza digitale, la predeterminazione e l'uniformità; tali atti sono strumentali a verificare la corrispondenza tra quesiti elaborati e somministrati e l'originaria determinazione delle risposte corrette. È stato ordinato l'accesso al decreto di nomina delle due commissioni di esperti, in quanto atto formale del procedimento di predisposizione delle prove. Quanto ai verbali di lavoro delle commissioni, ai verbali del soggetto validatore, ai lavori del gruppo di lavoro, ai verbali sulla custodia dei plichi, alla documentazione relativa alla correzione individuale, alle minute delle prove, alle eventuali linee guida ulteriori e alla documentazione dell'abbinamento tra punteggi e dati anagrafici, l'accesso è stato accolto nei limiti dell'effettiva esistenza dei documenti: le amministrazioni devono produrli nella forma in cui esistono oppure dichiararne formalmente l'inesistenza o lo smarrimento, secondo i casi. Per la correzione individuale, la documentazione deve contenere, ove disponibile, i quesiti somministrati, le risposte date e il punteggio attribuito; non è necessario che esista un verbale unitario tradizionale, essendo la correzione integralmente informatizzata e tracciata mediante log. Sono state respinte le richieste relative a test di anomalia post-correzione, segnalazioni sull'erroneità dei quesiti e relativi provvedimenti, nonché agli atti del procedimento di cosiddetto abbonamento o rivalutazione dei quesiti, perché esplorative, genericamente formulate, non riferite a documenti determinati e, per gli ultimi atti, prive anche di una dimostrata utilità o strumentalità rispetto alla difesa. È stato negato l'accesso al parere del CUN e agli atti istruttori relativi al decreto ministeriale, poiché riconducibili all'attività diretta all'emanazione di atti amministrativi generali, esclusa dall'art. 24, comma 1, lettera c), l. 241/1990, anche in caso di accesso difensivo. È stato negato l'accesso al provvedimento sui posti vacanti riservati agli extracomunitari, in quanto atto generale soggetto a pubblicazione, e al mero dato numerico dei posti vacanti, perché non costituente documento amministrativo se non già incorporato in un documento formato. Le amministrazioni sono state condannate a ostendere o formalmente dichiarare l'inesistenza della documentazione entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e a depositarla in giudizio. Il Ministero dell'Università e della Ricerca e il CINECA sono stati condannati in solido al pagamento delle spese della fase, liquidate in euro 500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Disciplina la tutela giurisdizionale in materia di accesso nel corso di un giudizio pendente; l'istanza è stata esaminata con riferimento al silenzio serbato dalle amministrazioni.
art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990
L'accesso documentale presuppone l'esistenza di una rappresentazione documentale già formata; il mero dato numerico o l'informazione non incorporata in un documento non è autonomamente ostensibile.
art. 22, comma 4, l. 241/1990
non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo
L'amministrazione non è tenuta a elaborare o creare dati per soddisfare la richiesta di accesso; deve ostendere i documenti già formati e detenuti.
art. 24, comma 1, lett. c), l. 241/1990
attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione
Esclude dall'accesso, anche difensivo, gli atti endoprocedimentali e prodromici riferiti all'emanazione di atti amministrativi generali.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L'accesso difensivo non supera l'esclusione prevista dall'art. 24, comma 1, lett. c), per gli atti relativi all'emanazione di atti amministrativi generali; la necessità della conoscenza deve comunque essere apprezzabile in rapporto alla situazione giuridica tutelata.
art. 2, comma 2, d.P.R. 184/2006
L'amministrazione non è tenuta a elaborare dati per soddisfare richieste di accesso documentale.
art. 4, comma 3, d.m. n. 418/2025
Presuppone l'esistenza del decreto di nomina delle commissioni incaricate delle attività relative ai Syllabus e alla predisposizione delle prove.
Massime di principio
- L'accesso documentale deve riguardare documenti amministrativi determinati o ragionevolmente individuabili, già formati e detenuti dall'amministrazione; non può trasformarsi in un'indagine esplorativa su dati, attività o documenti di esistenza incerta e contenuto indeterminato.
- Quando la documentazione richiesta è prodotta mediante procedure informatiche e non esiste un verbale unitario in forma tradizionale, l'amministrazione deve ostendere i dati e le registrazioni corrispondenti nella forma in cui effettivamente esistono, oppure dichiarare formalmente l'inesistenza del documento richiesto.
- La strumentalità dell'accesso difensivo non richiede la prova rigorosa del contenuto del documento, ma deve essere rappresentata almeno su basi presuntive, mediante l'indicazione dell'utilità presumibile che la conoscenza dell'atto può avere rispetto alla situazione giuridica azionata; in mancanza, la richiesta può essere respinta per difetto di pertinenza e utilità.
- L'accesso difensivo non si estende agli atti endoprocedimentali e prodromici relativi all'emanazione di atti amministrativi generali, quando ricorre l'esclusione prevista dall'art. 24, comma 1, lett. c), l. 241/1990.
- Un atto amministrativo generale soggetto a pubblicazione non può formare oggetto di accesso documentale quando è già posto nella sfera di conoscibilità del richiedente; parimenti, il mero dato informativo non è ostensibile se non risulta incorporato in un documento amministrativo già formato.
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