Ordinanza n. 14232/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata sull’istanza di accesso presentata dalla parte ricorrente in data 4 febbraio 2026 e per l’ostensione della documentazione ivi indicata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di accesso documentale del 4 febbraio 2026, relativa agli atti della procedura di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dopo il semestre filtro
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, partecipante agli esami di profitto del semestre filtro propedeutici all'accesso a Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 e collocata in posizione non utile nella graduatoria nazionale, ha proposto ricorso contro gli atti della procedura selettiva e, nel relativo giudizio, ha formulato istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. contro il silenzio serbato dalle amministrazioni sull'istanza di accesso documentale. Dopo la trasmissione di alcuni atti e il deposito di una relazione tecnica CINECA sulle modalità di predisposizione, correzione e valutazione delle prove, la ricorrente ha dichiarato di avere ancora interesse a documenti riguardanti: la matrice originaria dei quesiti e delle risposte corrette; gli atti di nomina e i verbali delle commissioni e del gruppo di lavoro; la documentazione relativa alla correzione della propria prova; le minute degli elaborati; eventuali test di anomalia post-correzione; segnalazioni sull'erroneità dei quesiti e relative determinazioni; il procedimento di rivalutazione o neutralizzazione di quesiti; il parere CUN; gli atti istruttori relativi a decreti ministeriali; linee guida ministeriali sulla gestione e correzione delle prove; il provvedimento relativo ai posti vacanti riservati agli extracomunitari; il numero dei posti vacanti nelle singole sedi. La ricorrente ha dedotto la strumentalità dell'accesso alla difesa nel giudizio principale, in particolare per verificare la corrispondenza tra quesiti elaborati e somministrati e l'originaria individuazione delle risposte corrette.
La decisione
Il TAR ha definito l'istanza in modo frazionato. Ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse la domanda relativa agli atti già ostesi in corso di causa e a quelli non più richiesti nell'ultima memoria. Ha accolto la richiesta relativa alla matrice originaria dei quesiti e delle risposte corrette, rilevando che la stessa risultava esistente in formato digitale, era stata predisposta dalle commissioni, caricata sulla piattaforma prima della correzione ed era necessaria per verificare i quesiti somministrati e le risposte e i sinonimi originariamente ammessi. Ha ordinato l'ostensione del decreto di nomina delle due commissioni di esperti, quale atto formale presupposto dal decreto ministeriale di riferimento. Quanto ai verbali delle commissioni, ai verbali del soggetto validatore e ai lavori del gruppo di lavoro, ha ordinato la produzione se esistenti oppure una formale dichiarazione di inesistenza. Ha accolto, nei limiti dell'effettiva esistenza, la richiesta relativa al verbale di correzione, ordinando la trasmissione della documentazione informatica equivalente contenente quesiti, risposte e punteggi, oppure la dichiarazione che non esiste un verbale unitario. Ha accolto con formula dubitativa la richiesta sulle minute, imponendo all'ateneo detentore, o al CINECA se in possesso di copia informatica, l'ostensione oppure la dichiarazione di inesistenza o smarrimento. Ha respinto la richiesta sui test di anomalia post-correzione perché esplorativa e non riferita a documenti determinati di cui fosse accertata o probabile l'esistenza. Ha respinto la richiesta sulle segnalazioni esterne relative all'erroneità dei quesiti per genericità, mancata individuazione di documenti specifici e natura sostanzialmente esplorativa, distinguendo tali segnalazioni dal flusso tecnico interno del sistema HCR. Ha respinto la richiesta sugli atti relativi al procedimento di “abbonamento” o rivalutazione dei quesiti perché non individuava documenti determinati e non dimostrava, neppure in via presuntiva, la concreta utilità e strumentalità della documentazione rispetto alla difesa. Ha respinto l'accesso al parere CUN e agli atti istruttori relativi al d.m. n. 1115/2025, in quanto atti endoprocedimentali concernenti l'emanazione di atti amministrativi generali, sottratti all'accesso dall'art. 24, comma 1, lett. c), l. 241/1990, anche in caso di accesso difensivo. Ha accolto la richiesta sulle linee guida e indicazioni ministeriali solo se contenute in documenti già formati e detenuti, escludendo l'obbligo dell'amministrazione di elaborare dati o informazioni. Ha respinto la richiesta sul provvedimento relativo ai posti vacanti riservati agli extracomunitari, ove esistente, perché atto generale soggetto a pubblicazione e già conoscibile. Ha respinto la richiesta sul numero dei posti vacanti nelle singole sedi perché, se non incorporato in un documento amministrativo già formato, si tratta di una mera informazione non ostensibile. Ha ordinato alle amministrazioni di ostendere i documenti accolti, o dichiararne formalmente l'inesistenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, nonché di depositarli in giudizio. Le spese della fase, pari a euro 500 oltre accessori, sono state poste in solido a carico del Ministero e del CINECA.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente di proporre nel giudizio pendente l'istanza relativa all'accesso quando l'amministrazione abbia opposto il silenzio; il TAR ha utilizzato tale strumento per esaminare separatamente le richieste documentali residue.
art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990
L'accesso documentale riguarda documenti amministrativi già formati e detenuti; una mera informazione, come il numero dei posti vacanti, non è ostensibile se non risulta cristallizzata in un documento.
art. 22, comma 4, l. 241/1990
non sono accessibili le informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo
L'amministrazione non deve trasformare o elaborare dati per soddisfare una richiesta di accesso; deve invece ostendere i documenti già formati, ove esistenti.
art. 24, comma 1, lett. c), l. 241/1990
attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione
Esclude l'accesso agli atti endoprocedimentali relativi all'emanazione di atti amministrativi generali e agli atti prodromici, esclusione ritenuta applicabile anche all'accesso difensivo.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici
L'accesso difensivo richiede una relazione di strumentalità tra documenti e tutela giuridica. Non è necessaria la prova rigorosa del contenuto o della necessità, ma deve essere dimostrata almeno presuntivamente l'utilità concreta della conoscenza.
art. 2, comma 2, d.P.R. 184/2006
l'Amministrazione non è tenuta ad elaborare dati
La richiesta può riguardare soltanto documenti amministrativi già esistenti; l'amministrazione non è obbligata a creare o ricostruire documenti e dati non formati.
art. 4, comma 3, d.m. n. 418/2025
Presuppone l'esistenza del decreto di nomina delle due commissioni di esperti; tale presupposizione ha consentito di ordinare l'ostensione del decreto.
art. 7 d.m. n. 1115/2025
È richiamato quale base del provvedimento relativo alla messa a disposizione dei posti vacanti riservati agli extracomunitari, ritenuto atto generale soggetto a pubblicazione.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'accesso documentale, la domanda deve riferirsi a documenti amministrativi determinati o sufficientemente determinabili e non può trasformarsi in un'indagine esplorativa su dati, informazioni o attività amministrative di consistenza e contenuto ignoti.
- L'accesso difensivo richiede una relazione di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica da tutelare. Il richiedente non deve dimostrare in modo rigoroso il contenuto di documenti che ancora non conosce, ma deve indicare almeno su base presuntiva l'utilità concreta e plausibile che potrebbe derivare dalla loro conoscenza.
- Quando la documentazione amministrativa è formata e conservata in modalità informatica, l'obbligo di accesso riguarda la documentazione effettivamente esistente nella forma digitale disponibile, anche se non coincide con un verbale unitario o cartaceo tradizionale.
- Se l'esistenza del documento richiesto è incerta, il giudice può ordinare all'amministrazione di produrlo ove esistente oppure di rendere una formale dichiarazione di inesistenza, senza imporre la formazione di un documento nuovo.
- Sono sottratti all'accesso, anche difensivo, gli atti endoprocedimentali e prodromici direttamente afferenti all'emanazione di atti amministrativi generali, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), l. 241/1990.
- L'accesso documentale non impone all'amministrazione di elaborare dati o creare documenti: una richiesta relativa a informazioni numeriche o contenutistiche è accoglibile soltanto se tali informazioni risultano già incorporate in documenti amministrativi formati e detenuti.
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