Ordinanza n. 14233/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata sulle istanze di accesso presentate dalla parte ricorrente in data 23 gennaio 2026 e 4 febbraio 2026 e per l’ostensione della documentazione ivi indicata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze di accesso documentale del 23 gennaio 2026 e del 4 febbraio 2026, relative alla procedura di esami del semestre filtro per l'accesso a Medicina e Chirurgia
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa candidata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, collocata in posizione non utile nella graduatoria nazionale di accesso a Medicina e Chirurgia e già ricorrente nel giudizio principale contro gli atti della procedura selettiva, ha proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. contro il silenzio serbato dalle amministrazioni sulle proprie istanze di accesso. In corso di causa sono stati trasmessi alcuni atti e il TAR ha disposto chiarimenti istruttori sulle modalità di predisposizione delle domande, correzione degli elaborati, funzionamento del sistema informatico e criteri di valutazione. La ricorrente ha dichiarato di conservare interesse all'accesso a una serie di documenti, tra cui la matrice originaria dei quesiti e delle risposte corrette, gli atti di nomina e i verbali delle commissioni, i documenti relativi alla custodia dei plichi, la documentazione corrispondente alla correzione della propria prova, le minute degli elaborati, eventuali atti su test di anomalia e segnalazioni di errori nei quesiti, gli atti relativi alla rivalutazione o neutralizzazione di quesiti, il parere CUN, gli atti istruttori di decreti ministeriali, linee guida sulla gestione e correzione della prova, dati sui posti vacanti e verbali dell'associazione tra punteggi e schede anagrafiche. Le richieste sono state valutate singolarmente, verificando l'esistenza o determinabilità dei documenti, la loro specificità, la strumentalità rispetto alla difesa nel giudizio principale e i limiti dell'accesso agli atti prodromici ad atti amministrativi generali e alle informazioni non incorporate in documenti amministrativi.
La decisione
Il TAR ha definito la fase di accesso dichiarandola improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, quanto alla documentazione già ostesa in corso di causa e a quella non più richiesta nell'ultima memoria. Ha accolto l'accesso alla matrice o proposta originaria dei quesiti, ritenendo provata dalla relazione CINECA l'esistenza degli elenchi digitali delle risposte corrette e dei sinonimi ammessi, predeterminati e non modificabili discrezionalmente, nonché la loro strumentalità alla verifica della corrispondenza tra quesiti elaborati e somministrati e delle risposte originariamente ritenute corrette. Ha accolto l'accesso al decreto di nomina delle due commissioni di esperti, necessario a verificare la regolarità della loro composizione. Ha ordinato alle amministrazioni di produrre, ove esistenti, i verbali di lavoro delle commissioni, i verbali del soggetto validatore, i lavori del gruppo nominato con il decreto ministeriale indicato e i verbali sulla custodia dei plichi, oppure di rendere formale dichiarazione di inesistenza. Quanto alla prova individuale della ricorrente, ha disposto l'ostensione della documentazione corrispondente al verbale di correzione nella forma effettivamente esistente, con quesiti, risposte e punteggi, ammettendo anche una dichiarazione sull'inesistenza di un verbale unitario tradizionale. Ha accolto, con analoga formula, l'accesso alle minute cartacee, ove conservate, oppure alla relativa copia informatica eventualmente detenuta dal CINECA, imponendo in alternativa una dichiarazione di inesistenza o smarrimento. Ha rigettato le richieste relative ai test di anomalia post-correzione, perché esplorative e basate su un'attività della cui esistenza non risultava prova; alle segnalazioni esterne sull'erroneità dei quesiti, perché non risultava un procedimento documentato e la richiesta era generica; agli atti del procedimento di rivalutazione o neutralizzazione di quesiti, perché non individuava documenti determinati e non dimostrava neppure in via presuntiva la loro utilità difensiva; al parere CUN e agli atti istruttori relativi a decreti ministeriali, perché esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), l. 241/1990, trattandosi di atti endoprocedimentali relativi all'emanazione di atti amministrativi generali; alle linee guida e indicazioni ministeriali, limitatamente alle informazioni non risultanti da documenti già formati, precisando che devono essere ostesi i documenti esistenti oppure dichiarata formalmente la loro inesistenza; al provvedimento sui posti vacanti riservati agli extracomunitari, in quanto atto generale soggetto a pubblicazione e già conoscibile; al numero dei posti vacanti, perché mero dato informativo non contenuto in un documento amministrativo; ai verbali tradizionali dell'associazione punteggi-anagrafiche, ordinando tuttavia l'ostensione della documentazione relativa all'operazione nella forma esistente oppure la dichiarazione di inesistenza di un verbale unitario. Le amministrazioni sono state onerate di consentire visione ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e di depositare in giudizio la documentazione ostesa. Il Ministero dell'Università e della Ricerca e il CINECA sono stati condannati in solido alle spese della fase, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente di chiedere al giudice amministrativo la tutela contro il silenzio serbato sulle istanze di accesso documentale anche nell'ambito del giudizio principale.
art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990
La nozione di documento amministrativo comprende rappresentazioni del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dalla pubblica amministrazione; non comprende il mero dato informativo non cristallizzato in un documento.
art. 22, comma 4, l. 241/1990
Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.
art. 24, comma 1, lett. c), l. 241/1990
Esclude l'accesso agli atti relativi all'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, inclusi gli atti prodromici.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L'accesso difensivo richiede che la conoscenza sia necessaria o, secondo la motivazione della decisione, almeno presumibilmente utile rispetto alla situazione giuridica sottesa; tale requisito non impone la prova rigorosa del contenuto futuro del documento, ma neppure consente richieste prive di qualsiasi prospettazione di utilità.
art. 2, comma 2, d.P.R. 184/2006
L'amministrazione non è tenuta a elaborare dati o creare documenti nuovi per soddisfare una richiesta di accesso.
art. 4, comma 3, d.m. n. 418/2025
Presuppone l'esistenza del decreto di nomina delle commissioni di esperti incaricate della predisposizione dei syllabus e dell'elaborazione dei quesiti.
art. 7 d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025
È richiamato quale base del provvedimento relativo alla messa a disposizione dei posti vacanti riservati agli extracomunitari, qualificato dal TAR come atto amministrativo generale soggetto a pubblicazione.
Massime di principio
- L'accesso documentale difensivo deve riferirsi a documenti specificamente individuati o individuabili e non può trasformarsi in un'attività esplorativa diretta a verificare genericamente come l'amministrazione abbia operato o quali documenti possano eventualmente esistere.
- Quando l'amministrazione descrive un procedimento informatico privo di un verbale unitario tradizionale, l'ostensione deve riguardare la documentazione e le registrazioni che, nella forma concretamente esistente, consentono di ricostruire le operazioni compiute; se il documento richiesto non esiste, l'amministrazione deve rendere una formale dichiarazione di inesistenza, ove il giudice lo disponga.
- Nel giudizio di accesso, la richiesta di documenti non ancora certamente individuati può essere accolta con formula condizionata all'esistenza degli atti: l'amministrazione deve produrli se esistenti oppure attestare formalmente la loro inesistenza.
- L'accesso difensivo non richiede la prova rigorosa e anticipata del contenuto del documento, ma il richiedente deve prospettare almeno in via presuntiva l'utilità concreta che potrebbe derivare dalla sua conoscenza rispetto alla situazione giuridica azionata; in mancanza, la domanda è esplorativa e va respinta.
- L'esclusione prevista per l'attività diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi generali si estende agli atti endoprocedimentali e prodromici, anche quando l'accesso sia invocato per finalità difensive.
- L'accesso documentale non può avere a oggetto la mera elaborazione di dati o informazioni non incorporate in un documento amministrativo, né impone all'amministrazione di creare un nuovo documento per fornire il dato richiesto.
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