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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05257/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il fallimento di una società aveva chiesto la condanna di un'altra società al pagamento di Euro 29.595,45 per corrispettivi dovuti in relazione alla vendita di alcuni mezzi e di un terreno, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la debenza della somma capitale, correggendo solo in parte la decorrenza degli interessi. La società condannata ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione di norme processuali, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto inammissibile la doglianza per difetto di interesse e avesse invertito l'onere della prova in relazione all'utilizzo di documenti del fascicolo di parte; (2) violazione degli artt. 2709 e 2710 c.c., lamentando che i giudici di merito non avessero valorizzato elementi indiziari favorevoli alla ricorrente e non avessero applicato correttamente il principio di inscindibilità delle scritture contabili; (3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere la Corte considerato la CTU e gli accertamenti della Guardia di Finanza, che sarebbero stati coerenti tra loro e favorevoli alla tesi difensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la dedotta violazione processuale era formulata in modo meramente formale e senza indicare quale concreto pregiudizio difensivo fosse derivato né quali atti fossero stati indebitamente utilizzati dal giudice di merito. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, rilevando che la sentenza d'appello si fondava su una pluralità di rationes decidendi autonome: una di esse, basata sulla documentazione contabile e sulla CTU, non era stata specificamente censurata; inoltre il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. non poteva investire singole risultanze istruttorie e, in ogni caso, ricorreva una doppia conforme che precludeva la censura sul fatto decisivo. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per mancanza di attività difensiva del fallimento intimato; è stato invece dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 169 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata nella gestione dei documenti del fascicolo di parte.

  • art. 77 disp. att. c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto della dedotta violazione processuale sui documenti utilizzati dal giudice.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Indicata come norma sul vizio di violazione di legge per i primi due motivi di ricorso.

  • art. 2709 c.c.

    Richiamato quale norma in tema di efficacia probatoria delle scritture contabili dell'imprenditore.

  • art. 2710 c.c.

    Richiamato quale norma in tema di efficacia probatoria delle scritture contabili tra imprenditori.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne limita l'operatività ai fatti storici e lo esclude in presenza di doppia conforme.

  • art. 348 ter c.p.c.

    Richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Richiamato come base per la domanda di interessi moratori commerciali.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di una violazione processuale è inammissibile per difetto di interesse se non si allega e specifica il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa e la violazione non rientra nei casi di rimessione al primo giudice.
  • Quando la sentenza d'appello si fonda su più rationes decidendi autonome e idonee da sole a sorreggerla, il ricorso che non censuri tutte le rationes è inammissibile per formazione del giudicato interno sulla ratio non impugnata.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve riguardare un fatto storico decisivo e non può essere costruito come critica alla valutazione di singoli elementi istruttori o questioni di merito già apprezzate dal giudice.
  • In presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado, la censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa nei limiti stabiliti dall'art. 348 ter c.p.c.
  • Le scritture contabili possono avere efficacia probatoria nei rapporti tra imprenditori solo nei limiti e secondo i presupposti di legge, ma la loro valutazione resta affidata al giudice di merito nell'ambito del complessivo materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitoli di credito
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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