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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35590/2026 del 07/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 19 febbraio 2026, aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 20 dicembre 2023 quanto alla pena dell'imputato, confermandone la responsabilità per bancarotta fraudolenta societaria di tipo distrattivo relativa a Confenergia S.r.l.; aveva inoltre respinto l'appello della parte civile contro il diniego del risarcimento. L'imputato era stato prosciolto per prescrizione dalla truffa contestata in danno della società ricorrente e da reati tributari. Secondo l'accusa, tra il 2016 e il 2018 l'imputato, direttore generale della società poi fallita, aveva posto in essere condotte distrattive e falsificato scritture contabili. Tra le condotte richiamate figurava anche l'ottenimento, mediante accordi asseritamente sottoscritti con falsificazione della firma del legale rappresentante della società fallita e falsa rappresentazione di una delega, di un pagamento di euro 121.000 da parte della società ricorrente a favore di Confenergia Servizi S.r.l., società riconducibile all'imputato, anziché della società poi fallita. La parte civile aveva presentato atti distinti di costituzione in relazione alla truffa e alla bancarotta; per quest'ultima aveva chiesto il ristoro del danno non patrimoniale, in particolare reputazionale e d'immagine. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse valutato la propria costituzione in relazione alla bancarotta e che il pagamento fosse stato distratto dal patrimonio della fallita, con conseguente danno anche per la parte civile. Ha richiamato, fra l'altro, elementi relativi ai rapporti commerciali e alle dichiarazioni testimoniali. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c., lamentando l'omesso riconoscimento del danno non patrimoniale all'immagine e alla reputazione e del pregiudizio derivante dall'interruzione dei rapporti commerciali. La richiesta di risarcimento del danno patrimoniale è stata formulata soltanto in cassazione e non faceva parte della causa petendi dedotta con la costituzione di parte civile e l'appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della parte civile e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali. Ha chiarito che gli artt. 146 e 240 l. fall. non impediscono al terzo danneggiato, estraneo al ceto creditorio, di costituirsi parte civile per far valere un danno proprio direttamente derivante dalla condotta di bancarotta, anche nei confronti del direttore generale. Ha quindi riconosciuto che la parte ricorrente poteva agire per il danno non patrimoniale reputazionale prospettato. La censura relativa al danno patrimoniale non è stata esaminata nel merito, perché tale pretesa era stata introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. La critica alla motivazione d'appello sull'erroneo richiamo alla truffa prescritta è stata ritenuta fondata, ma non decisiva: la condotta era contestata anche come distrazione integrante la bancarotta, autonoma rispetto alla truffa. Il ricorso non ha però specificamente censurato l'ulteriore e autonoma ragione della decisione di merito, ossia la mancata prova del danno d'immagine e reputazionale; inoltre, le allegazioni probatorie erano generiche e non riportavano integralmente le dichiarazioni asseritamente travisate. Poiché non era stata attaccata una delle rationes decidendi autonome e sufficienti, il ricorso è stato complessivamente rigettato.

Norme richiamate

  • art. 240 l. fall.

    Risultando l’art. 240 l. fall. norma processuale - posta nel capo IV della l. fall. titolato «Disposizioni di procedura» - eccezionale, in quanto in deroga alla generale disciplina prevista dall’art. 74 cod. proc. pen., della stessa deve esser data una interpretazione non estensiva, cosicché i relativi limiti alla costituzione riguardano oggettivamente i delitti ivi indicati – comprensivi della bancarotta preferenziale (cfr. Sez. U. civ., 23/01/2017, n. 1641, Rv. 642008 – 01) e delle diverse ipotesi incriminatrici contenute nell'art. 223 l. fall. (Sez. 5, Mazzotta, cit.) – e i soli soggetti ivi citati, non anche il terzo che – alla stregua del creditore che vanti un titolo proprio – prospetti la sussistenza di un diritto di credito non quale persona offesa del delitto di bancarotta, bensì solo come danneggiato dalla medesima condotta di reato.

    Il limite alla costituzione di parte civile previsto per i creditori dalla norma fallimentare, eccezionale e da interpretare restrittivamente, non si estende al terzo danneggiato che non agisca quale persona offesa dal delitto di bancarotta, ma faccia valere un danno proprio.

  • art. 146 l. fall.

    Deve, pertanto, affermarsi il principio per il quale gli artt. 146 e 240 l. fall. non ostano alla autonoma costituzione di parte civile del terzo danneggiato dalla bancarotta fraudolenta – quando non appartenente al ceto creditorio, persona offesa del delitto medesimo – in quanto le norme fallimentari, che attribuiscono legittimazione ex lege al curatore, hanno la funzione di regolare i rapporti fra quest’ultimo, titolare delle azioni di massa finalizzate alla ricostruzione del patrimonio del fallito nella sua funzione di garanzia generica, e i singoli creditori e non riguardano il terzo.

    La legittimazione del curatore per le azioni di massa non esclude l'autonoma costituzione di parte civile del terzo danneggiato dalla bancarotta che non appartenga al ceto creditorio.

  • art. 74 c.p.p.

    Risultando l’art. 240 l. fall. norma processuale - posta nel capo IV della l. fall. titolato «Disposizioni di procedura» - eccezionale, in quanto in deroga alla generale disciplina prevista dall’art. 74 cod. proc. pen., della stessa deve esser data una interpretazione non estensiva, cosicché i relativi limiti alla costituzione riguardano oggettivamente i delitti ivi indicati – comprensivi della bancarotta preferenziale (cfr. Sez. U. civ., 23/01/2017, n. 1641, Rv. 642008 – 01) e delle diverse ipotesi incriminatrici contenute nell'art. 223 l. fall. (Sez. 5, Mazzotta, cit.) – e i soli soggetti ivi citati, non anche il terzo che – alla stregua del creditore che vanti un titolo proprio – prospetti la sussistenza di un diritto di credito non quale persona offesa del delitto di bancarotta, bensì solo come danneggiato dalla medesima condotta di reato.

    La disciplina speciale fallimentare deroga alla regola generale sulla costituzione di parte civile solo nei limiti dei soggetti e dei reati contemplati; non preclude al terzo danneggiato di esercitare l'azione civile nel processo penale.

  • art. 185 c.p.

    Così delimitato l’ambito dell’art. 240 l. fall., ne consegue che è consentita l’azione civile in sede penale per il terzo, non creditore, nei confronti del direttore generale imputato del delitto di bancarotta fraudolenta.

    Il terzo non creditore può far valere nel processo penale il risarcimento del danno proprio derivante dal reato di bancarotta, anche nei confronti del direttore generale imputato.

  • art. 2059 c.c.

    La sentenza impugnata, infatti, rappresenta come non sia stata offerta alcuna prova del danno da immagine e reputazionale e, a riguardo, è lo stesso ricorso ad essere in sé contraddittorio.

    La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale reputazionale richiede prova; nel caso concreto la Corte territoriale aveva escluso che tale prova fosse stata offerta e il ricorso non aveva efficacemente superato tale autonoma ragione.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di Edison Energia S.p.a. consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    La motivazione della decisione di legittimità espone i motivi di ricorso nei limiti necessari alla decisione.

  • art. 611 c.p.p.

    Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.

    Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti secondo la disciplina dell'art. 611 c.p.p. richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • Il divieto o limite alla costituzione di parte civile dei creditori uti singuli previsto dalla disciplina fallimentare non si estende al terzo estraneo al ceto creditorio che faccia valere un danno proprio, direttamente derivante dalla condotta di bancarotta; la legittimazione del curatore riguarda le azioni di massa dirette alla ricostruzione del patrimonio fallimentare.
  • La costituzione di parte civile del terzo danneggiato può essere proposta nel processo penale anche nei confronti del direttore generale imputato per bancarotta fraudolenta, quando il terzo deduca una lesione della propria sfera individuale e non un pregiudizio meramente riflesso del danno arrecato alla società o alla massa dei creditori.
  • La condotta fraudolenta contestata anche come distrazione integrante la bancarotta conserva, ai fini dell'azione civile, autonomia rispetto al distinto reato di truffa eventualmente dichiarato estinto per prescrizione.
  • Il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes decidendi autonome e sufficienti poste a fondamento della pronuncia; la mancata contestazione specifica anche di una sola di esse rende la censura inidonea a determinare una modifica della decisione.
  • Quando si deduce il travisamento o l'omessa valutazione di una prova dichiarativa, il ricorrente deve riportarne integralmente il contenuto rilevante; la citazione di brani isolati o una sintesi generica non consente al giudice di legittimità di verificarne compiutamente la portata.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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