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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16119/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite trae origine da un rapporto di conto corrente connesso, secondo i ricorrenti, a un’apertura di credito e da una fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni della società. In primo grado era stata respinta la domanda di nullità del contratto di conto corrente per asserita usurarietà del tasso applicato; in appello il medesimo soggetto, anche quale fideiussore, aveva censurato la decisione e la banca aveva ottenuto accoglimento dell’appello incidentale, con condanna al pagamento del saldo passivo del conto al 22.6.2011 oltre interessi moratori. In cassazione sono stati proposti dieci motivi: i primi due denunciavano l’erronea esclusione dell’esistenza di un affidamento/apertura di credito e l’omesso esame di fatti decisivi; i motivi dal terzo al settimo lamentavano omessa pronuncia e omesso esame su nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma scritta, usurarietà del tasso e nullità delle condizioni economiche; gli ultimi tre censuravano la decisione per mancata considerazione della nullità/inefficacia della fideiussione perché conforme allo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia, nonché per la mancata applicazione della decadenza ex art. 1957 c.c. I ricorrenti sostenevano inoltre che la nullità della fideiussione fosse rilevabile d’ufficio e che la banca non avesse contestato la riconducibilità del contratto allo schema ABI.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. I primi sette motivi sono stati dichiarati inammissibili: i primi due per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi, poiché la Corte d’appello aveva dichiarato generico e quindi inammissibile il motivo di gravame sulla pretesa usurarietà; gli altri per difetto di autosufficienza e perché vertevano su questioni non esaminate in appello, risultate assorbite dal rilievo di genericità e comunque non adeguatamente riprodotte nel ricorso. Quanto ai motivi sulla fideiussione, la Cassazione ha corretto la motivazione della sentenza d’appello: ha affermato che le fideiussioni "a valle" di intese anticoncorrenziali sono nulle solo in parte, limitatamente alle clausole che riproducono lo schema ABI contrastante con la normativa antitrust, salvo prova di una diversa volontà delle parti o dell’interdipendenza con il resto del contratto; nel caso concreto però mancava qualunque allegazione/prova dell’interdipendenza tale da estendere la nullità all’intero contratto. È stata inoltre ritenuta non proponibile per la prima volta in appello la domanda/eccezione di decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., trattandosi di questione diversa dalla nullità e non rilevabile d’ufficio. Per tale ragione il rigetto è stato confermato, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato quale parametro di dedotta violazione nella valutazione delle prove e dei fatti non contestati, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili o non pertinenti.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come norma sulla valutazione delle prove, senza esito favorevole ai ricorrenti per difetto di pertinenza/autosufficienza.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia, ma le questioni sollevate risultavano assorbite o non devolute validamente al giudice di merito.

  • art. 342 c.p.c.

    la Corte d’appello aveva dichiarato generico il motivo di gravame; la Cassazione ha ritenuto non attaccata tale ratio decidendi.

  • art. 345 c.p.c.

    ostacola la proposizione per la prima volta in appello di domande/eccezioni nuove, come la decadenza ex art. 1957 c.c. dedotta in relazione alla nullità parziale.

  • art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993

    richiamato dai ricorrenti per lamentare la nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma scritta.

  • art. 127 d.lgs. n. 385 del 1993

    richiamato dai ricorrenti in combinazione con le norme sulla trasparenza/validità del rapporto bancario, ma senza esito favorevole.

  • art. 1284 c.c.

    richiamato per la dedotta nullità delle pattuizioni sugli interessi.

  • L. n. 108 del 1996, artt. 2 e 4

    richiamata quale base della doglianza di usurarietà del tasso applicato.

  • art. 644 c.p.

    richiamato in relazione alla denunciata usurarietà.

  • art. 1815 c.c.

    invocato per la pretesa nullità della clausola sugli interessi usurari.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per la nullità del contratto di apertura di credito e della fideiussione.

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per la rilevabilità d’ufficio della nullità.

  • L. n. 287 del 1990, art. 2

    la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI è ricondotta all’intesa restrittiva vietata dalla norma antitrust.

  • art. 101 TFUE

    insieme all’art. 2 l. antitrust, fonda la nullità parziale delle clausole fideiussorie riproduttive dello schema anticoncorrenziale.

  • art. 1419 c.c.

    la nullità delle clausole anticoncorrenziali non travolge automaticamente l’intero contratto; l’estensione richiede prova dell’interdipendenza e si applica il principio di conservazione.

  • art. 1957 c.c.

    la decadenza del creditore verso il fideiussore è questione distinta dalla nullità della clausola e non può essere introdotta per la prima volta in appello.

  • art. 33 L. n. 287 del 1990

    richiamato dalla Corte d’appello, ma la Cassazione chiarisce che la nullità delle fideiussioni "a valle" discende dall’illiceità antitrust dell’intesa, non da quella previsione azionaria in senso esclusivo.

  • delibera Banca d’Italia n. 55 del 2005

    considerata quale atto che ha accertato l’intesa anticoncorrenziale a monte delle fideiussioni conformi allo schema ABI.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito ha dichiarato inammissibile un motivo di appello per genericità ex art. 342 c.p.c., il ricorso per cassazione deve censurare specificamente tale ratio decidendi; se le doglianze investono questioni diverse, esse sono inammissibili per difetto di pertinenza.
  • In cassazione non sono scrutinabili censure che presuppongano questioni non trattate nella sentenza impugnata, se il ricorso non dimostra in modo autosufficiente come e quando quelle questioni siano state devolute al giudice di merito.
  • Le fideiussioni "a valle" di intese anticoncorrenziali sono nulle solo in parte, limitatamente alle clausole che riproducono lo schema vietato; l’estensione dell’invalidità all’intero contratto richiede la prova dell’interdipendenza tra clausole nulle e residuo assetto negoziale.
  • La rilevabilità d’ufficio della nullità non esonera la parte dall’onere di allegare e provare i presupposti dell’eventuale caducazione totale del contratto quando essa dipenda dall’interdipendenza delle clausole.
  • La decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. è istituto distinto dalla nullità della clausola di deroga e integra un tema diverso, che non può essere introdotto per la prima volta in appello perché costituisce domanda o eccezione nuova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneUsura bancaria
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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