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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1286/2020 del 22/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parti contrapposte)

La controversia

I ricorsi riuniti riguardavano due sentenze della Commissione tributaria regionale della Campania, depositate il 13 maggio 2013 e il 14 gennaio 2016, connesse al recupero di un credito IVA di gruppo riferibile a una società controllata. Nel primo giudizio, l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della società controllante un atto di recupero relativo a compensazioni dell’IVA di gruppo, assumendo che il credito della controllata derivasse da operazioni inesistenti. Dopo il rigetto dell’impugnazione in primo grado, la Commissione regionale aveva accolto l’appello della controllante, ritenendo necessario notificare anche a quest’ultima l’avviso di accertamento prodromico emesso nei confronti della controllata. L’Agenzia ricorse per cassazione con tre motivi: contestò, in primo luogo, che la società avesse introdotto in appello una questione nuova relativa all’omessa notificazione dell’accertamento alla controllante; in secondo luogo, censurò la conclusione secondo cui l’omessa notificazione dell’avviso alla controllata privava di titolo l’atto di recupero; il terzo motivo era subordinato. Nel secondo giudizio, dopo l’escussione da parte dell’Agenzia di una polizza fideiussoria rilasciata a suo favore, la società aveva chiesto la restituzione dell’importo escusso e impugnato il silenzio-rifiuto. Il ricorso era stato respinto in primo grado e l’appello era stato rigettato dalla Commissione regionale, che aveva ritenuto legittima la sospensione della disponibilità della somma fino alla definizione del rapporto, nonostante l’annullamento allora intervenuto dell’atto di recupero. La società ricorse per cassazione con due motivi: il primo riguardava l’immediata esecutività della sentenza regionale favorevole poi impugnata dall’Agenzia; il secondo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente. La società chiese inoltre l’interruzione del giudizio per l’intervenuta amministrazione straordinaria.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi per la stretta connessione delle questioni e ha respinto l’istanza di interruzione, rilevando che l’officiosità del giudizio di legittimità non consente l’interruzione richiesta in ragione dell’amministrazione straordinaria. Nel ricorso dell’Agenzia n. 1126/14, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: l’interpretazione del giudice d’appello circa contenuto e ampiezza della domanda è sindacabile in cassazione, nei limiti indicati dalla Corte, quanto alla logicità e congruità della motivazione, e la censura non superava tale vaglio. Il secondo motivo è stato accolto: nella liquidazione IVA di gruppo, la controllante presenta la propria dichiarazione e quelle delle controllate, facendone propri i contenuti; pertanto il controllo e l’accertamento possono essere esercitati nei confronti della sola controllante, senza necessità di preventive rettifiche nei confronti delle controllate. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza regionale è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’impugnazione originaria della società contro l’atto di recupero. Nel ricorso della società n. 17544/16, il primo motivo è stato dichiarato privo di interesse sopravvenuto, poiché fondato sull’immediata esecutività della sentenza regionale ormai cassata. Il secondo motivo è stato rigettato: la sentenza impugnata aveva esposto un percorso argomentativo intelligibile, fondato sulle cautele connesse all’escussione della fideiussione e sulla conseguente sospensione della disponibilità della somma fino alla definizione del rapporto. Sono state compensate tutte le spese di entrambi i ricorsi, in ragione della formazione successiva dell’indirizzo della Corte che ha determinato l’esito del primo giudizio e conformato quello del secondo. Per il ricorso n. 17544/16 è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Così congegnato, il motivo è inammissibile.

    La censura processuale dell’Agenzia, formulata ai sensi di questa disposizione, è stata dichiarata inammissibile perché investiva l’interpretazione della domanda d’appello senza superare i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha accolto la censura di violazione di legge relativa alla disciplina dell’IVA di gruppo e all’asserita necessità di notificare alla controllante l’accertamento emesso verso la controllata.

  • art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    A tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l’identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri di ermeneutica assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell’autore è irrilevante e l’unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto giudiziale (Cass., sez. un., 20 novembre 2017, n. 27435).

    Nel decidere la censura relativa alla novità della questione introdotta in appello, la Corte ha precisato che l’interpretazione della domanda giudiziale operata dal giudice d’appello è sindacabile nei limiti della logicità e congruità della motivazione; la volontà della parte si ricostruisce secondo criteri ermeneutici assimilabili a quelli negoziali.

  • art. 73, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Per conseguenza l’attività di controllo e accertamento è legittimamente esercitata, senza necessità di pregiudiziali rettifiche alle controllate, nei confronti della sola controllante e, cioè, del soggetto fiscale sul quale ricadono gli obblighi della dichiarazione ed a favore del quale matura il diritto ad ottenere il rimborso o la compensazione dell’eccedenza detraibile.

    Nel regime della liquidazione IVA di gruppo applicabile ratione temporis, la controllante, che presenta le dichiarazioni proprie e delle controllate e ne fa propri i contenuti, è il soggetto verso cui può essere legittimamente svolta l’attività di controllo e accertamento, senza preventive rettifiche a carico delle controllate.

  • D.M. 13 dicembre 1979

    In tema di liquidazione dell’iva di gruppo, nel regime del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73,30 comma, ratione temporis vigente, la speciale modalità di compensazione infragruppo dell’obbligazione tributaria, che consente il sollecito rimborso dei crediti iva vantati da una, o da alcune società del gruppo, mediante compensazione con l’eventuale iva a debito delle altre del medesimo gruppo, presuppone che la controllante presenti, unitamente al prospetto di liquidazione, la propria dichiarazione e quelle delle controllate, di cui fa propri i contenuti tramite la sottoscrizione del proprio legale rappresentante.

    La disciplina della liquidazione IVA di gruppo comporta che la controllante presenti con il prospetto di liquidazione anche le dichiarazioni delle controllate, facendone propri i contenuti mediante la sottoscrizione del proprio legale rappresentante; su tale presupposto si fonda la legittimità del controllo rivolto alla controllante.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    Dichiara, in relazione al giudizio iscritto al n. 17544/16, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, relativo al contributo unificato, se dovuto.

    La Corte ha dichiarato, per il ricorso della società n. 17544/16 rigettato, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella liquidazione IVA di gruppo, la controllante che presenta la propria dichiarazione e quelle delle controllate, assumendone i contenuti tramite la sottoscrizione del legale rappresentante, è il soggetto nei cui confronti può essere esercitata l’attività di controllo e accertamento, senza che siano necessarie preventive rettifiche delle dichiarazioni delle controllate.
  • L’interpretazione della domanda giudiziale compiuta dal giudice d’appello è sindacabile in cassazione nei limiti della logicità e congruità della motivazione; per ricostruire la volontà della parte rilevano criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri dell’interpretazione negoziale.
  • La motivazione non è apparente quando il giudice espone un percorso argomentativo intelligibile e individua le ragioni della decisione, anche richiamando le cautele specifiche connesse all’escussione di una polizza fideiussoria e la sospensione della disponibilità della somma fino alla definizione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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