Cassazione Civile, Sentenza n. 1289/2020 del 22/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 23 gennaio 2015, che aveva accolto gli appelli della società capogruppo Nuova SO.FI.A. e del socio e annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della Novagest s.r.l. e del socio per il recupero della maggiore IVA asseritamente dovuta per il 2009, oltre interessi, con irrogazione della relativa sanzione. La CTR aveva ritenuto illegittimo l’atto perché emanato senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, non ravvisando ragioni di urgenza; aveva osservato, in particolare, che la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 25 gennaio 2011 e che l’Amministrazione non aveva spiegato perché avesse atteso circa diciotto mesi prima di accertare. L’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., ha sostenuto che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla ragione d’urgenza costituita dall’alto profilo di pericolosità fiscale connesso ai meccanismi fraudolenti contestati; con il secondo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, ha contestato l’esclusione dell’urgenza, richiamando la dedotta partecipazione a una frode e la cancellazione della società dal registro delle imprese.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: la CTR si era pronunciata sulla questione del rispetto del termine e sulle ragioni d’urgenza, escludendone implicitamente la rilevanza decisiva sulla base delle circostanze temporali considerate. Ha accolto il secondo motivo. Ha ribadito che l’emissione dell’avviso prima della scadenza del termine di sessanta giorni è illegittima in assenza di specifiche ragioni d’urgenza effettivamente sussistenti al momento dell’emissione e che la loro ricorrenza deve essere provata dall’Ufficio. La partecipazione del contribuente a una frode ai danni dell’Erario, se specificamente riferita al contribuente e al rapporto controverso e dimostrata, può integrare una ragione idonea a giustificare l’anticipazione, anche per prevenire o limitare una perdita fiscale, impedire la prosecuzione o la reiterazione della condotta e tenere conto dell’entità del recupero. La CTR aveva escluso l’urgenza valorizzando la cancellazione della società e il tempo trascorso, senza valutare se la notifica anticipata avrebbe potuto eliminare o circoscrivere il pericolo dedotto dall’Erario. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al secondo motivo e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione. La Corte ha inoltre precisato che la successiva sottoposizione della società ad amministrazione straordinaria non determina interruzione del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.
Il termine dilatorio di sessanta giorni tutela il contraddittorio procedimentale; la sua inosservanza comporta l’illegittimità dell’atto impositivo anticipato, salvo che sussistano specifiche ragioni di urgenza.
art. 112 c.p.c.
Risulta, dunque, essersi pronunciato sulla questione controversa del rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e sulla sussistenza delle ragioni di urgenza allegate dall’Ufficio, con motivazione che, sia pure implicitamente, nega rilevanza determinante alle circostanze fattuali indicate dall’Amministrazione finanziaria, considerando decisive le (riferite) argomentazioni logiche-giuridiche poste a fondamento della sua decisione.
Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice abbia deciso la questione controversa, anche implicitamente, attraverso una motivazione che esclude la rilevanza decisiva degli elementi dedotti dalla parte.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Risulta, dunque, essersi pronunciato sulla questione controversa del rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e sulla sussistenza delle ragioni di urgenza allegate dall’Ufficio, con motivazione che, sia pure implicitamente, nega rilevanza determinante alle circostanze fattuali indicate dall’Amministrazione finanziaria, considerando decisive le (riferite) argomentazioni logiche-giuridiche poste a fondamento della sua decisione.
La censura di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. è infondata se la sentenza ha comunque deciso, anche implicitamente, la questione sottoposta al giudice.
Massime di principio
- L’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso prima della sua scadenza, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza.
- Il vizio dell’avviso anticipato non consiste nella sola mancata indicazione nell’atto delle ragioni d’urgenza: ciò che rileva è l’effettiva sussistenza di tali ragioni al momento dell’emissione, la cui prova grava sull’Ufficio.
- La partecipazione del contribuente a una frode ai danni dell’Erario può giustificare l’anticipazione dell’avviso se la circostanza è dimostrata e specificamente riferita al contribuente e al rapporto tributario controverso; la valutazione deve considerare se l’anticipazione possa prevenire o circoscrivere la perdita fiscale, impedire la prosecuzione o reiterazione della condotta e l’entità del recupero.
- Per valutare le ragioni d’urgenza, il giudice deve esaminare concretamente se l’emissione anticipata dell’atto fosse idonea a eliminare o limitare il pericolo fiscale dedotto; la sola considerazione del tempo trascorso o della cancellazione della società non sostituisce tale valutazione.
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