Cassazione Civile, Sentenza n. 1298/2020 del 22/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Per l'anno d'imposta 2004 l'Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito professionale di un architetto sulla base di indagini bancarie relative a conti correnti cointestati, svolte ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dalla L. n. 311 del 2004. Il contribuente impugnava l'atto sostenendo che, prima della modifica, le risultanze bancarie avessero efficacia presuntiva soltanto per i redditi d'impresa e non per quelli professionali e che la novella, applicabile secondo la sua tesi dal periodo d'imposta 2005, non potesse operare retroattivamente. I giudici di merito accoglievano il ricorso, ritenendo sia l'irretroattività della novella sia l'insufficienza dei dati dei conti cointestati per ricostruire univocamente il reddito professionale, distinguendolo da altre movimentazioni. L'Agenzia proponeva tre motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., oltre a vizio motivazionale, contestando che la CTR avesse dato per scontata la limitazione della disciplina previgente ai soli redditi d'impresa; con il secondo sosteneva che la modifica del 2004 avesse natura procedimentale e fosse quindi applicabile anche ad accertamenti in corso relativi ad anni precedenti; con il terzo censurava l'esclusione della valenza probatoria dei conti cointestati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia e rinviato alla CTR, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto che la presunzione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 avesse, anche prima del 2005, portata generale e fosse applicabile ai redditi di lavoro autonomo e professionale quanto ai versamenti, nonostante il riferimento testuale ai «ricavi». Ha inoltre precisato che l'Amministrazione può svolgere indagini anche su conti intestati a terzi quando sussistano ragioni per ritenerli connessi e inerenti al reddito del contribuente e che, a maggior ragione, l'indagine è consentita in presenza di un conto cointestato, la cui cointestazione denota una stretta connessione con il contribuente accertato. La CTR ha fatto malgoverno di tali principi. I tre motivi, trattati congiuntamente per la loro connessione, sono stati accolti; la Corte non ha disposto una decisione nel merito.
Norme richiamate
art. 32 D.P.R. n. 600/1973
In questo senso la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, era ritenuta avere anche prima del 2005 portata generale, nonostante l’utilizzo – nella versione applicabile ratione temporis – dell’accezione “ricavi” e non anche di quella “compensi” ed è applicabile, quindi, non solo al reddito di impresa, ma anche al reddito da lavoro autonomo e professionale (cfr. Cass., V, n. 14041/2011; Cass., V, n. 14026/2012), sia pure con riguardo ai soli versamenti effettuati su conto corrente bancario, essendo venuta meno, all’esito della pronuncia della Corte Cost. n. 228/14, l’equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti (cfr. Cass., V, n. 16697/2016).
La presunzione bancaria si applica anche al reddito professionale e autonomo per i versamenti, già prima del 2005; dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 228/2014 non è invece equiparabile, per i prelevamenti, l'attività professionale a quella imprenditoriale.
art. 51 D.P.R. n. 633/1972
Va precisato altresì che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti intestati a terzi, purchè si abbia motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito della parte contribuente (così, recentemente, Cass., VI – 5, n. 1898/2016).
Le indagini bancarie possono riguardare conti intestati a soggetti diversi dal contribuente se vi sono ragioni per ritenerli connessi e inerenti al reddito di quest'ultimo.
art. 2697 c.c.
In questo senso la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, era ritenuta avere anche prima del 2005 portata generale, nonostante l’utilizzo – nella versione applicabile ratione temporis – dell’accezione “ricavi” e non anche di quella “compensi” ed è applicabile, quindi, non solo al reddito di impresa, ma anche al reddito da lavoro autonomo e professionale (cfr. Cass., V, n. 14041/2011; Cass., V, n. 14026/2012), sia pure con riguardo ai soli versamenti effettuati su conto corrente bancario, essendo venuta meno, all’esito della pronuncia della Corte Cost. n. 228/14, l’equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti (cfr. Cass., V, n. 16697/2016).
La Corte non enuncia né applica autonomamente una regola sull'art. 2697 c.c.; il richiamo alla disposizione compare nella descrizione del motivo di ricorso.
art. 11 preleggi
In questo senso la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, era ritenuta avere anche prima del 2005 portata generale, nonostante l’utilizzo – nella versione applicabile ratione temporis – dell’accezione “ricavi” e non anche di quella “compensi” ed è applicabile, quindi, non solo al reddito di impresa, ma anche al reddito da lavoro autonomo e professionale (cfr. Cass., V, n. 14041/2011; Cass., V, n. 14026/2012), sia pure con riguardo ai soli versamenti effettuati su conto corrente bancario, essendo venuta meno, all’esito della pronuncia della Corte Cost. n. 228/14, l’equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti (cfr. Cass., V, n. 16697/2016).
La Corte non decide autonomamente la questione della retroattività della novella né formula una regola interpretativa dell'art. 11 preleggi; il riferimento alla disposizione è contenuto nella sintesi del secondo motivo.
L. n. 311/2004, art. 1, comma 402, lett. a), n. 1
In questo senso la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, era ritenuta avere anche prima del 2005 portata generale, nonostante l’utilizzo – nella versione applicabile ratione temporis – dell’accezione “ricavi” e non anche di quella “compensi” ed è applicabile, quindi, non solo al reddito di impresa, ma anche al reddito da lavoro autonomo e professionale (cfr. Cass., V, n. 14041/2011; Cass., V, n. 14026/2012), sia pure con riguardo ai soli versamenti effettuati su conto corrente bancario, essendo venuta meno, all’esito della pronuncia della Corte Cost. n. 228/14, l’equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti (cfr. Cass., V, n. 16697/2016).
La Corte non risolve la questione della natura sostanziale o procedimentale della novella del 2004: decide sulla portata già riconosciuta alla presunzione bancaria prima del 2005.
Massime di principio
- La presunzione prevista dall'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, pur nella formulazione che menziona i «ricavi», si applica anche ai redditi di lavoro autonomo e professionale con riferimento ai versamenti bancari.
- L'Amministrazione finanziaria può svolgere indagini bancarie su conti intestati a terzi quando sussistano ragioni per ritenere che i rapporti siano connessi e inerenti al reddito del contribuente; la cointestazione del conto costituisce, secondo la decisione, indice di stretta connessione tra il contribuente accertato e l'altro contitolare.
- La presunzione bancaria non consente di equiparare i prelevamenti del lavoratore autonomo a quelli dell'imprenditore, venuta meno tale equiparazione dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 228/2014.
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