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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1288/2020 del 22/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)

La controversia

Per l’anno d’imposta 2007 la società controllante aveva effettuato la liquidazione IVA di gruppo includendovi il credito IVA automaticamente trasferito da una società controllata. L’Agenzia delle entrate recuperò il credito, ritenendolo derivante da operazioni oggettivamente inesistenti. La contribuente impugnò l’atto sostenendo, tra l’altro, che l’importo fosse già stato riscosso dall’Agenzia mediante escussione di una polizza fideiussoria stipulata a suo beneficio. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza depositata il 12 maggio 2017, accolse invece l’appello dell’Agenzia, ritenendo che la polizza fosse stata attivata soltanto per la parte del credito della controllata utilizzata in compensazione e condividendo l’accertamento della consapevole partecipazione della controllante alla frode. La società ricorse per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992 per novità del motivo d’appello dell’Agenzia relativo all’estensione della polizza; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente sull’oggetto della garanzia; (3) omissione di pronuncia sulla dedotta inesistenza dell’atto presupposto, riferito a una società già cancellata dal registro delle imprese; (4) omissione di pronuncia sulla nullità dell’atto di recupero perché non preceduto da avviso di accertamento; (5) omissione di pronuncia sulla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo. La ricorrente aveva inoltre chiesto l’interruzione del giudizio per l’intervenuta amministrazione straordinaria.

La decisione

La Cassazione ha escluso l’interruzione del giudizio di legittimità richiesta in ragione dell’amministrazione straordinaria. Ha respinto il primo motivo, ritenendolo inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non riportava le controdeduzioni svolte in primo grado, e comunque infondato, poiché dagli stessi elementi esposti nel ricorso risultava che l’Ufficio aveva contestato l’attinenza della polizza all’atto impugnato. Ha respinto il secondo motivo: la sentenza regionale spiegava le conclusioni sull’estensione della garanzia attraverso l’esame delle dichiarazioni IVA e della polizza. Ha esaminato per primo il quarto motivo, ritenendolo infondato: nel regime dell’IVA di gruppo applicabile ratione temporis, il controllo e l’accertamento possono essere rivolti direttamente alla controllante, senza una previa rettifica nei confronti delle controllate, perché la controllante presenta e fa propri i contenuti delle dichiarazioni del gruppo ed è il soggetto cui fanno capo gli obblighi dichiarativi e il diritto alla compensazione o al rimborso. In conseguenza di tale principio, il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse: l’atto impugnato riguardava la contribuente e prescindeva dall’atto presupposto riferito alla società cancellata. Ha respinto anche il quinto motivo: la contestazione non superava la prova di resistenza richiesta per il contraddittorio preventivo in materia IVA; la documentazione che la società affermava avrebbe prodotto, comprese fatture ricevute dalla controllata, è stata giudicata manifestamente irrilevante in quanto facilmente falsificabile, a fronte dell’accertata partecipazione consapevole della controllante al meccanismo fraudolento. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. La società è stata condannata a pagare le spese di lite in favore dell’Agenzia, liquidate in euro 15.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; la Corte ha inoltre dichiarato sussistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 57 D.Lgs. n. 546/1992

    Esso è comunque infondato giacchè, già in base a quanto dedotto in ricorso, emerge che l’Ufficio ha comunque contestato l’attinenza della polizza fideiussoria rispetto all’atto di recupero impugnato.

    La censura di novità del motivo d’appello non è fondata quando, dagli stessi elementi dedotti nel ricorso, risulta che l’Ufficio aveva già contestato la riferibilità della polizza fideiussoria all’atto di recupero.

  • art. 73, comma 3, D.P.R. n. 633/1972

    Va difatti ribadito l’orientamento già espresso da questa Corte in relazione alla medesima società in base al quale in tema di liquidazione dell’iva di gruppo, nel regime di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, comma 3, ratione temporis vigente, la speciale modalità di compensazione infragruppo dell’obbligazione tributaria, che consente il sollecito rimborso dei crediti iva vantati da una, o da alcune società del gruppo, mediante compensazione con l’eventuale iva a debito delle altre del medesimo gruppo, presuppone che la controllante presenti, unitamente al prospetto di liquidazione, la propria dichiarazione e quelle delle controllate, di cui fa propri i contenuti tramite la sottoscrizione del proprio legale rappresentante, sicchè l’attività di controllo e accertamento è legittimamente esercitata, senza la necessità di pregiudiziali rettifiche alle controllate, nei confronti della sola controllante e, cioè, del soggetto fiscale sul quale ricadono gli obblighi della dichiarazione ed a favore del quale matura il diritto ad ottenere il rimborso o la compensazione dell’eccedenza detraibile (Cass. 18 maggio 2016, n. 10207).

    Nel regime dell’IVA di gruppo previsto dalla norma, la controllante presenta e fa propri i contenuti delle dichiarazioni delle controllate; perciò l’Amministrazione può svolgere il controllo e l’accertamento direttamente nei suoi confronti, senza dover prima rettificare le dichiarazioni delle controllate.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di cui al del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dichiara sussistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel regime dell’IVA di gruppo previsto dall’art. 73, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, la controllante che presenta la propria dichiarazione e quelle delle controllate, facendone propri i contenuti, è il soggetto nei cui confronti l’Amministrazione può legittimamente effettuare il controllo e l’accertamento, senza una preventiva rettifica delle dichiarazioni delle controllate.
  • La censura di novità di un motivo d’appello va respinta quando dagli stessi elementi riportati dal ricorrente risulta che la questione era già stata contestata in primo grado; la relativa censura è inoltre inammissibile per difetto di autosufficienza se non trascrive il contenuto degli atti processuali necessari a verificarla.
  • La prova di resistenza per la violazione del contraddittorio preventivo in materia IVA non è superata dalla mera allegazione di documenti o fatture facilmente falsificabili, quando, alla luce dell’accertamento di partecipazione consapevole alla frode, tali elementi siano manifestamente inidonei a incidere sull’esito dell’accertamento.
  • Non sussiste interesse a denunciare l’omessa pronuncia sull’inesistenza di un atto presupposto riferito a un soggetto diverso, se l’atto impugnato è autonomamente rivolto alla contribuente e, in base alla disciplina applicabile, prescinde da quell’atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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