Cassazione Civile, Sentenza n. 1302/2020 del 22/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società contribuente)
La controversia
A seguito di un processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate notificò alla società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2002, con maggiori imposte IVA, IRPEG e IRAP, sulla base di sei rilievi: omessa fatturazione in vendita per rettifiche inventariali negative pari a Euro 34.625,55; omessa fatturazione in acquisto per rettifiche inventariali positive pari a Euro 24.395,75; indebita deduzione, per difetto di competenza, di costi per provvigioni pari a Euro 402.758,42 e di costi pubblicitari pari a Euro 23.444,28; omessa variazione in aumento, ai fini IRAP, della base imponibile per oneri finanziari pari a Euro 2.866.037,65; insufficiente esecuzione e versamento di ritenute sugli interessi da obbligazioni, con maggior debito di Euro 37.381,00. La Commissione tributaria provinciale di Torino respinse il ricorso della società. In appello, la Commissione tributaria regionale del Piemonte accolse parzialmente l’impugnazione, annullando i rilievi 2, 3 e 6 e confermando i restanti. La società ricorse per cassazione con sei motivi; l’Agenzia delle Entrate resistette e propose ricorso incidentale affidato a tre motivi. Nel giudizio di cassazione la società documentò il perfezionamento della definizione agevolata della controversia prevista dall’art. 11, comma 10, del D.L. n. 50/2017, avendo presentato tempestivamente la domanda e pagato quanto dovuto. La decisione non esamina nel merito i motivi del ricorso principale né quelli del ricorso incidentale, rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, rilevando che la società aveva comprovato il perfezionamento della definizione agevolata ai sensi dell’art. 11, comma 10, del D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017: la domanda era stata presentata nei termini, il pagamento dovuto era stato effettuato e non risultava notificato un diniego dell’Amministrazione finanziaria entro il 31 luglio 2018. Il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate è rimasto assorbito. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione dell’effetto della definizione agevolata sul costo del processo pendente. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, in considerazione della definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 11, comma 10, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96
Va dichiarata l’estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, avendo la ricorrente comprovato, con la documentazione allegata alla memoria depositata in atti, il perfezionamento della definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2017, n. 96, avendo presentato la relativa domanda nei termini ed avendo effettuato, come da ricevuta di versamento allegata, il pagamento di quanto dovuto, non risultando notificato da parte dell’Amministrazione finanziaria diniego della definizione agevolata della lite entro il termine del 31 luglio 2018, ciò comportando altresì l’assorbimento del ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate.
La definizione agevolata perfezionata con domanda tempestiva e pagamento di quanto dovuto, in assenza di diniego dell’Amministrazione finanziaria entro il termine previsto, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, con assorbimento del ricorso incidentale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo di cui all’art. 13, comma 1-quater, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, stante la definizione agevolata della controversia (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14872).
Quando la controversia è definita in via agevolata, non ricorrono i presupposti per porre a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato previsto dalla norma.
Massime di principio
- Il perfezionamento della definizione agevolata della lite tributaria ai sensi dell’art. 11, comma 10, del D.L. n. 50/2017, comprovato dalla presentazione tempestiva della domanda e dal pagamento di quanto dovuto, in assenza di diniego notificato entro il termine previsto, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio pendente.
- La definizione agevolata che estingue il giudizio principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale proposto nella medesima controversia.
- In presenza della definizione agevolata della controversia non è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 22 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1299/2020 del 22/01/2020
- Sentenza civile · 22 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1298/2020 del 22/01/2020
- Sentenza civile · 22 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1300/2020 del 22/01/2020
- Sentenza civile · 22 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1289/2020 del 22/01/2020
- Sentenza civile · 22 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1288/2020 del 22/01/2020
- Sentenza civile · 22 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1290/2020 del 22/01/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →