Cassazione Civile, Ordinanza n. 28360/2023 del 10/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un creditore, titolare di un credito già accertato in lodo arbitrale a seguito del recesso dalla propria partecipazione sociale, aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace nei suoi confronti la cessione, compiuta dalla società debitrice, dell'intera quota del 51% detenuta in un'altra società. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello l'ha rigettata ritenendo insussistente l'eventus damni: secondo i giudici di merito, al momento dell'atto dispositivo la debitrice disponeva comunque di un patrimonio immobiliare e finanziario idoneo a garantire ampiamente il credito, e le vicende successive del pignoramento mostravano ulteriormente la capienza del patrimonio. Il creditore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe desunto, senza prova rituale, l'avvenuto pagamento in sede di conversione del pignoramento, l'assegnazione della somma e la liberazione degli immobili; 2) violazione delle norme sul deposito telematico e dell'art. 115 c.p.c., deducendo che eventuali documenti richiamati dalla Corte non erano stati ritualmente prodotti; 3) violazione dell'art. 2901 c.c., perché la Corte avrebbe dato rilievo a vicende successive all'atto revocando, mentre l'eventus damni va valutato alla data dell'atto; 4) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. e degli artt. 115-116 c.p.c., contestando che il patrimonio residuo fosse sufficiente, e censurando l'utilizzo di stime di parte per gli immobili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché, in sostanza, miravano a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, senza individuare reali errori di diritto nella sentenza impugnata; inoltre ha evidenziato che la ratio decidendi effettiva della Corte d'appello non era fondata esclusivamente sulle vicende del pignoramento, ma soprattutto sulla sufficienza del patrimonio della debitrice già alla data dell'atto dispositivo. Il quarto motivo è stato giudicato infondato: la Corte ha ribadito che l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto renda il patrimonio insufficiente, ma anche quando ne peggiori la qualità o aggravi la difficoltà di soddisfazione del credito; tuttavia, se il debitore dimostra che il patrimonio residuo è ampiamente capiente, l'azione revocatoria non può essere accolta. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva accertato tale capienza sulla base dei beni immobili e delle risultanze di bilancio, senza incorrere nei denunciati vizi di legge. Il ricorrente è stato condannato alle spese e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria richiede l'eventus damni, da valutare in relazione alla sufficienza o insufficienza della garanzia patrimoniale del debitore; se il patrimonio residuo è ampiamente idoneo a soddisfare il credito, la domanda non può essere accolta.
La prova dell'alterazione della garanzia patrimoniale incombe sul creditore, mentre spetta al debitore dimostrare che il patrimonio residuo sia comunque sufficiente a soddisfare le pretese creditorie.
La censura sulle presunzioni è inammissibile se mira in realtà a contestare la ricostruzione di fatto compiuta dal giudice di merito anziché la regola di diritto applicata.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, ma la Corte non ravvisa un errore di sussunzione, trattandosi di contestazione di merito sulla prova dei fatti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge deve investire l'erronea selezione o interpretazione della norma, non la mera critica alla ricostruzione fattuale o alla valutazione delle prove.
Non può essere usato per ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio; la sua violazione non è deducibile in modo generico o come pretesto per rivalutare i fatti.
La doglianza è inammissibile se non indica una reale violazione del principio di libera valutazione della prova, ma si limita a chiedere una diversa lettura del compendio istruttorio.
art. 16-bis, primo comma, d.l. n. 179/2012
Il richiamo alla disciplina del processo telematico non è sufficiente a fondare il ricorso quando la sentenza non risulta basata sui documenti che si assumono irregolarmente depositati.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni va verificato con riferimento alla concreta idoneità del patrimonio residuo del debitore a soddisfare il credito; l'atto è revocabile anche se determina solo un peggioramento qualitativo della garanzia, ma non quando il patrimonio residuo resti ampiamente capiente.
- Le vicende patrimoniali successive all'atto dispositivo non sono, di regola, decisive per integrare o escludere l'eventus damni, salvo che confermino il quadro già esistente alla data dell'atto; il giudizio deve concentrarsi sul momento del compimento dell'atto.
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, dietro l'apparenza del vizio di sussunzione, si chiede in realtà una nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa.
- Per contestare efficacemente una sentenza di merito, il ricorrente deve individuare l'esatta affermazione in diritto che si assume errata; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
- In tema di revocatoria ordinaria, il creditore deve provare la diminuzione della garanzia patrimoniale, mentre il debitore può paralizzare l'azione dimostrando che il patrimonio residuo è comunque adeguato a garantire il credito.
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