Cassazione Civile, Ordinanza n. 28312/2023 del 10/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (null)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Varese n. 790/2018, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso una precedente sentenza dello stesso Tribunale n. 95/2015. La ricorrente sosteneva di poter impugnare in cassazione la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., assumendo che la Corte d'appello di Milano avesse dichiarato inammissibile il suo appello e che ciò rendesse ricorribile la decisione di primo grado. La Corte rileva invece che la Corte d'appello di Milano non ha pronunciato un'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., ma una sentenza ex artt. 352 e 281-sexies c.p.c., dopo aver esaminato i motivi di appello e giudicato che essi erano generici, inconferenti e non si confrontavano con la ratio decidendi del primo giudice. In particolare, il primo giudice aveva fondato il rigetto sulla non impugnabilità con revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento quando sia stato proposto reclamo, profilo contro cui non era stata mossa specifica censura. Da ciò la Corte di cassazione ha tratto la conclusione che non era consentita l'impugnazione diretta della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha spiegato che la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di primo grado presuppone la speciale ipotesi dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello prevista dall'art. 348-ter c.p.c., mentre nel caso concreto la Corte d'appello aveva pronunciato una sentenza, non un'ordinanza, dopo esame nel merito dei motivi di gravame. Non essendosi costituita la parte intimata, la Corte ha disposto nulla sulle spese. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
La ricorribilità per cassazione della sentenza di primo grado è limitata all'ipotesi speciale in cui l'appello sia dichiarato inammissibile con ordinanza succintamente motivata; non opera quando il giudice d'appello decide con sentenza dopo avere esaminato i motivi di gravame.
L'appello può essere dichiarato inammissibile per genericità dei motivi e per mancato confronto con le ragioni della decisione impugnata.
È richiamato come base procedimentale della decisione d'appello resa con sentenza dopo discussione dei motivi.
È richiamato come forma di decisione della Corte d'appello mediante sentenza resa all'esito dell'esame dei motivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La facoltà di impugnare direttamente in cassazione la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. è circoscritta al caso in cui l'appello sia dichiarato inammissibile con ordinanza ai sensi della norma stessa; non è estensibile alla diversa ipotesi in cui il giudice di appello decida con sentenza.
- Quando l'atto di appello non si confronta in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata e contiene doglianze generiche o inconferenti, l'inammissibilità dell'appello può essere pronunciata con sentenza dopo esame dei motivi, ma ciò non abilita il ricorso per cassazione diretto contro la decisione di primo grado.
- La proposizione del ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado richiede la verifica rigorosa del presupposto processuale previsto dall'art. 348-ter c.p.c.; in difetto, il ricorso è inammissibile.
Come è indicizzato
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