Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28319/2023 del 10/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

In una procedura esecutiva presso terzi, il creditore procedente aveva pignorato i crediti che il debitore vantava verso un ente sanitario pubblico e, ottenuta la dichiarazione positiva del terzo, aveva conseguito l'assegnazione ex art. 553 c.p.c. Il debitore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di assegnazione e, dopo la fase sommaria, aveva introdotto la fase di merito nei termini assegnati. Il giudice del procedimento contenzioso, però, aveva disposto l'archiviazione del fascicolo e ordinato la trasmissione/iscrizione degli atti nel registro delle esecuzioni, come se la fase sommaria dovesse essere nuovamente svolta. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento con quattro motivi: (1) nullità/inesistenza del provvedimento per violazione dell'art. 10, commi 11 e 12, D.Lgs. 116/2017; (2) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 101, comma 2, e 183 c.p.c.; (3) violazione degli artt. 112, 113 e 132, comma 4, c.p.c.; (4) violazione degli artt. 474 e 543 c.p.c. e dell'art. 39 TUB. La censura centrale era che il provvedimento del tribunale avesse di fatto definito l'opposizione, rendendolo impugnabile in cassazione.

La decisione

La Corte ha qualificato il provvedimento impugnato come atto meramente organizzativo interno, relativo alla distribuzione del fascicolo tra giudice dell'esecuzione e giudice del contenzioso, privo di natura decisoria e quindi non impugnabile con ricorso per cassazione. Ha osservato che, pur essendo il provvedimento ambiguo e persino erroneo, esso non decideva la controversia oppositiva ma disponeva sostanzialmente la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione, con effetti solo interni all'ufficio. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso la condanna ex art. 96 c.p.c. perché la decisione non era pienamente conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ha compensato integralmente le spese per le oggettive difficoltà interpretative del provvedimento impugnato. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio azionato dal debitore contro l'ordinanza di assegnazione, ma il provvedimento impugnato in cassazione non aveva natura decisoria tale da essere direttamente censurata con tale opposizione o con ricorso straordinario.

  • art. 553 c.p.c.

    L'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati è stata emessa a seguito di pignoramento presso terzi e dichiarazione positiva del terzo.

  • art. 616 c.p.c.

    La fase di merito dell'opposizione esecutiva va instaurata con le forme previste dopo la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione.

  • art. 83 ter disp. att. c.p.c.

    Le contestazioni sulla distribuzione interna del fascicolo tra magistrati dell'ufficio devono essere risolte dal Presidente del tribunale, con decreto non impugnabile.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La proposta di definizione anticipata non vincola il Collegio; la mancata piena conformità della decisione alla proposta esclude la condanna ex art. 96 c.p.c. prevista per la sola decisione conforme.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale che ha governato la trattazione camerale e il deposito della memoria.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro di nullità del provvedimento impugnato, ma la Corte ha escluso che il provvedimento fosse decisorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra le censure per ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non accolto.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato tra le censure per violazione dei criteri decisori, ma non accolto.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Invocato per dedotta violazione del contraddittorio, ma non rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione allo sviluppo del contraddittorio nel giudizio di merito dell'opposizione.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto che l'inammissibilità del ricorso non pregiudicasse la possibilità di ottenere la decisione dell'opposizione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato quale parametro del giusto processo, ma non idoneo a mutare la natura organizzativa del provvedimento impugnato.

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo insieme agli artt. 543 c.p.c. e 39 TUB, ma non decisivo ai fini dell'ammissibilità.

  • art. 543 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione al pignoramento presso terzi e agli effetti dell'esecuzione.

  • art. 39 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)

    Richiamato nel quarto motivo, ma senza incidere sulla qualificazione processuale del provvedimento impugnato.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna aggravata non è stata irrogata perché prevista dalla disciplina della definizione anticipata solo in caso di decisione conforme alla proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Un provvedimento del giudice che si limiti a ridistribuire internamente un fascicolo tra le articolazioni del medesimo ufficio giudiziario ha natura organizzativa e non decisoria; perciò non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione.
  • Quando l'opposizione esecutiva abbia già esaurito la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione ed sia stata correttamente introdotta la fase di merito, un successivo provvedimento che rimetta gli atti al giudice dell'esecuzione, pur se erroneo o illegittimo, resta un atto interno sull'assegnazione del fascicolo e non una sentenza o un'ordinanza decisoria.
  • Le contestazioni sulla ripartizione interna degli affari giudiziari devono essere rimesse al Presidente del tribunale ai sensi dell'art. 83 ter disp. att. c.p.c.; tale meccanismo non incide sulla corretta qualificazione della domanda né vincola il giudice definitivamente assegnatario a decidere in modo difforme dalla natura effettiva del procedimento.
  • L'eventuale errore nella distribuzione tabellare o nella trasmissione degli atti non determina di per sé nullità degli atti compiuti dal giudice nell'esercizio della giurisdizione e non preclude la decisione della controversia con le forme corrette.
  • Ai fini dell'impugnabilità, occorre guardare al contenuto sostanziale del provvedimento e non alla sua formulazione letterale: espressioni ambigue o improprie non trasformano un atto organizzativo interno in un provvedimento decisorio.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione contro un atto organizzativo interno non priva la parte del diritto di ottenere la decisione dell'opposizione, che dovrà comunque essere definita dal magistrato effettivamente assegnatario del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.