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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28309/2023 del 10/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società fallita)

La controversia

La controversia nasce da un reclamo ex art. 26 l.fall. proposto contro l'ordinanza del giudice delegato che aveva disposto la vendita del compendio immobiliare di una società fallita. Il Tribunale dichiarò il reclamo inammissibile per difetto di interesse ad agire, rilevando che i reclamanti non rientravano tra i soggetti legittimati dall'art. 26 l.fall. e non avevano dimostrato un interesse concreto. I medesimi soggetti proposero poi revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo un preteso errore di fatto, individuato nella mancata considerazione della qualità di creditrice ammessa al passivo di una di loro e nel mancato esame di un documento ritenuto decisivo ('report di vendita'). Il Tribunale respinse la revocazione ritenendo che la qualità di creditore fosse comunque irrilevante ai fini della legittimazione ex art. 26 l.fall., che la questione dell'interesse ad agire fosse stata oggetto di decisione e quindi non configurasse errore revocatorio, e che, una volta dichiarata l'inammissibilità del reclamo, non vi fosse spazio per esaminare il merito né per rilevare d'ufficio vizi della procedura di vendita. In cassazione i ricorrenti articolavano otto motivi: omessa pronuncia su asserite violazioni degli artt. 107, 108 e 490 c.p.c. e l.fall.; violazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c. per erronea esclusione dell'errore di fatto; violazione degli artt. 25 e 26 l.fall. sul potere di vigilanza del giudice fallimentare e sulla legittimazione/interesse ad agire; erronea applicazione dell'art. 96 c.p.c. sulla condanna per lite temeraria.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha anzitutto respinto l'eccezione di tardività della notifica, affermando che la comunicazione di cancelleria, anche se integrale, non equivale a notificazione ai fini del termine breve, salvo diversa previsione speciale. Nel merito, ha ritenuto inammissibili le censure di omessa pronuncia e quelle dirette a contestare la regolarità della vendita, perché il giudizio impugnato riguardava esclusivamente la revocazione per errore di fatto del decreto che aveva dichiarato inammissibile il reclamo, e perché, una volta negata la legittimazione/interesse ad agire, non poteva aprirsi una fase rescissoria sul merito. Ha inoltre giudicato infondato il motivo relativo all'art. 25 l.fall., ribadendo che l'interesse ad agire è condizione dell'azione e la sua mancanza impedisce la decisione di merito; inammissibile il motivo sull'art. 26 l.fall., perché riproponeva la questione dell'interesse ad agire senza confrontarsi con la ratio decidendi; infondato il motivo sulla lite temeraria, essendo sorretto da un accertamento in fatto non censurato in cassazione. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    stabilisce la legittimazione al reclamo nel fallimento in favore dei soggetti espressamente indicati; i creditori concorsuali non sono ricompresi tra i legittimati e, comunque, occorre l'interesse concreto ad agire.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio non ricorre quando la censura investe un punto controverso già deciso dal giudice; non è utilizzabile per rimettere in discussione valutazioni o questioni di merito.

  • art. 25 l.fall.

    non giustifica l'esame nel merito di una domanda proposta da soggetti privi di legittimazione/interesse; il potere di vigilanza del giudice fallimentare non supera i limiti processuali dell'azione.

  • art. 96 c.p.c.

    la condanna per lite temeraria è legittima quando il giudice accerti la consapevolezza della falsità della circostanza posta a fondamento dell'impugnazione e la mala fede della parte.

  • art. 107 l.fall.

    le doglianze sulla regolarità della vendita non possono essere esaminate se il reclamo è inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 108 l.fall.

    le doglianze sui vizi della vendita restano precluse in mancanza di legittimazione a proporre il reclamo.

  • art. 490 c.p.c.

    le censure sulla pubblicità e sui termini minimi della vendita non sono scrutinabili in sede revocatoria se manca la fase rescissoria conseguente all'errore di fatto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    il motivo per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    l'omessa pronuncia dedotta come vizio processuale è inammissibile se si riferisce a questioni estranee al perimetro decisorio del giudizio di revocazione.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La comunicazione di cancelleria del provvedimento, anche se integrale, non equivale di regola a notificazione ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, salvo espressa deroga normativa.
  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. non sussiste quando la presunta svista riguarda un punto controverso già esaminato e deciso dal giudice, ovvero quando la dedotta circostanza non sarebbe comunque decisiva rispetto alla ratio della decisione.
  • Se un reclamo è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione o di interesse ad agire, il giudice non può entrare nel merito delle censure sulla regolarità dell'atto o della procedura impugnata.
  • La mancanza di legittimazione/interesse ad agire impedisce la pronuncia di merito e non può essere superata mediante il richiamo ai poteri officiosi del giudice fallimentare.
  • In cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi effettiva del provvedimento impugnato, limitandosi a riproporre questioni di merito già precluse.
  • La condanna per lite temeraria può fondarsi sull'accertata consapevolezza della falsità di un fatto dedotto a sostegno dell'impugnazione e tale accertamento di merito, se non specificamente censurato, resta insindacabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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