Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28322/2023 del 10/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e notificata alla controparte, dichiarando l’estinzione del processo di cassazione ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, perché la resistente non aveva svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio già affermato da Cass. n. 25485/2018.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo ottenuto da una creditrice per il pagamento di una somma di denaro. L’ingiunto propose opposizione; il Tribunale di Napoli, pronunciando in grado di appello, accolse solo in parte l’impugnazione e condannò l’opponente al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella originariamente azionata, pari a euro 3.447,97. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile il successivo gravame, il soccombente propose ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di varie disposizioni processuali e di competenza (artt. 7, 8, 9, 34, 35, 36, 46, 50, 353, 354 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c.). Prima della decisione, tuttavia, il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, personalmente sottoscritto e notificato alla controparte, che non svolgeva difese.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, validamente proposta e notificata, determina l’estinzione del processo di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso.

  • artt. 7, 8, 9, 34, 35, 36, 46, 50, 353, 354 c.p.c.

    Erano richiamati come parametri della censura proposta nel ricorso, ma non sono stati scrutinati nel merito per effetto della rinuncia.

  • art. 360, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c.

    Indicati come basi del motivo di ricorso per cassazione, non esaminato nel merito a seguito della rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente depositata e notificata alla controparte, comporta l’estinzione del giudizio senza necessità di pronuncia sul merito dei motivi.
  • Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia e la parte intimata non svolge attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
  • L’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l’applicazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.