Cassazione Civile, Ordinanza n. 28318/2023 del 10/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva eseguito un sequestro conservativo sui crediti che la sua debitrice vantava verso una società terza. Quest'ultima aveva reso dichiarazione negativa nel procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.; il creditore aveva quindi introdotto il giudizio di accertamento, definito con cognizione piena perché disciplinato dalla previgente formulazione della norma. Il Tribunale aveva accertato l'esistenza del debito del terzo verso la debitrice per euro 50.000 e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società terza ha proposto un unico motivo deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., contestando sostanzialmente la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, in particolare quanto alla prova del pagamento dell'obbligazione prima della notifica del sequestro. In sede di memoria la ricorrente ha anche richiamato la prova presuntiva e la valutazione complessiva degli indizi, ma la Corte ha rilevato che tale censura non era stata specificamente formulata nel ricorso e, comunque, non era fondata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze relative agli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. fossero formulate in modo non specifico secondo i canoni richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e che, nella sostanza, il motivo mirasse a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del fatto storico del pagamento antecedente al sequestro, attività preclusa in cassazione quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione adeguata, non apparente né manifestamente illogica. La Corte ha inoltre respinto il richiamo alla prova presuntiva, osservando che la relativa censura non risultava nel ricorso ed era comunque infondata, poiché i giudici di merito avevano correttamente valutato complessivamente gli indizi e ritenuto non dimostrato il pagamento anteriore alla notifica dell'atto di sequestro. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e sono state applicate anche le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti conseguenti ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
nella formulazione vigente anteriormente al 2012
Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, nella versione applicabile al caso, si svolgeva nelle forme del giudizio a cognizione piena.
La deduzione di violazione dell'onere della prova deve essere specifica; non può risolversi in una generica contestazione della valutazione del fatto operata dai giudici di merito.
La censura per violazione della valutazione delle prove richiede specificità e non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza di violazione di legge, per essere scrutinabile, deve essere formulata in modo specifico e non può mascherare una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto.
È stato richiamato il procedimento di definizione anticipata del ricorso, con rilievo di inammissibilità.
Ha regolato la trattazione in camera di consiglio e il deposito delle memorie delle parti.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Le spese sono state distratte in favore del difensore della parte vittoriosa che aveva dichiarato di averne anticipato il pagamento.
La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma equitativa per la proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile.
È stata irrogata un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, in ragione della manifesta inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La deduzione di violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. è scrutinabile solo se formulata con specifica indicazione dell'errore di diritto o della regola di giudizio violata; non è sufficiente una critica generica alla ricostruzione probatoria dei giudici di merito.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura del fatto storico accertato dal giudice di merito quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione adeguata e logicamente coerente.
- Quando il thema decidendum riguarda la prova del pagamento di un'obbligazione prima di un atto esecutivo o cautelare, la valutazione complessiva degli elementi indiziari spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se assistita da motivazione non apparente.
- La censura relativa alla prova presuntiva deve investire specificamente il ragionamento inferenziale svolto dal giudice; se non formulata nel ricorso, non può essere introdotta o ampliata nelle memorie.
- La manifesta inammissibilità del ricorso può giustificare, oltre alla condanna alle spese, anche l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 96 c.p.c. e gli effetti sul contributo unificato previsti dalla normativa vigente.
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