Cassazione Civile, Ordinanza n. 28324/2023 del 10/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (privati)
La controversia
La controversia nasce da una complessa operazione negoziale relativa a un'area edificabile e a un futuro appartamento da costruire. I proprietari del terreno avevano inizialmente stipulato un preliminare di permuta con la società costruttrice, prevedendo il trasferimento del terreno in cambio di un'unità immobiliare da edificare. In data successiva furono stipulati due atti notarili: una compravendita del terreno con quietanza del prezzo e un preliminare di vendita dell'appartamento da costruire, anch'esso con quietanza. I proprietari sostenevano che tali atti fossero solo strumenti attuativi e simulatori dell'originaria permuta, con prezzo reale superiore a quello indicato e con garanzia fideiussoria rilasciata a copertura dell'operazione complessiva. Poiché la società non aveva avviato i lavori né ritirato la concessione edilizia, gli attori chiedevano la risoluzione dell'intera operazione negoziale, la restituzione del terreno e, in subordine, l'escussione della fideiussione. La Corte d'appello aveva invece escluso il collegamento negoziale tra gli atti e aveva ritenuto provato solo l'inadempimento del preliminare di vendita dell'immobile da costruire. Nel ricorso per cassazione i proprietari deducevano: violazione dei criteri ermeneutici per non avere la Corte considerato l'unitarietà dell'operazione e la funzione strumentale dei contratti; erronea valorizzazione della quietanza quale prova legale del pagamento, senza tener conto della simulazione delle dichiarazioni inserite negli atti attuativi; omessa considerazione della mancata comparizione dell'amministratore all'interrogatorio formale; e, in via subordinata, vizi relativi alla polizza fideiussoria e alle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso nella parte essenziale. Ha affermato che la Corte d'appello aveva trascurato di verificare la complessiva operazione economica e il collegamento funzionale tra il preliminare originario, la vendita del terreno, il preliminare dell'immobile da costruire e la garanzia, arrestando l'interpretazione a una lettura atomistica e formalistica degli atti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, affinché riesamini il merito alla luce del collegamento negoziale e della volontà effettiva delle parti. Il secondo motivo, relativo alla fideiussione, è stato dichiarato assorbito; anche il terzo motivo, sulle spese, è stato assorbito per effetto della cassazione con rinvio. È stato inoltre respinto l'incidentale istanza di riunione con altro ricorso per difetto di connessione oggettiva sufficiente.
Norme richiamate
La riunione di procedimenti può operare anche in sede di legittimità, ma richiede una connessione oggettiva sufficiente tra le cause; nel caso concreto è stata esclusa.
L'inammissibilità per difetto di chiarezza del ricorso è giustificata solo se il deficit impedisce il rispetto dei requisiti di contenuto-forma; non basta una esposizione non impeccabile se le censure restano intellegibili e distinguibili.
artt. 1362, 1363, 1366, 1369 c.c.
L'interpretazione contrattuale deve considerare non solo il dato letterale, ma anche il collegamento funzionale tra i negozi, la causa concreta e lo scopo pratico perseguito dalle parti.
Richiamati dai ricorrenti in relazione all'asserita novazione, ma la Corte valorizza l'assenza di volontà novativa e la natura strumentale degli atti successivi.
Richiamati in tema di prova del contenuto reale dell'operazione e del carattere apparente delle quietanze; la Corte osserva che non si tratta di provare la simulazione della quietanza in sé, ma il suo inserimento in una più ampia operazione negoziale.
Richiamati dai ricorrenti quanto al valore confessorio delle quietanze e della mancata comparizione all'interrogatorio formale.
artt. 112, 115, 116, 232 c.p.c.
Richiamati dai ricorrenti a sostegno di censure su ultrapetizione, valutazione delle prove e mancata comparizione all'interrogatorio formale.
Richiamato in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento dell'operazione negoziale.
Richiamato dai ricorrenti in relazione a un asserito giudicato interno sulla polizza fideiussoria.
Richiamato per contestare la liquidazione delle spese della fase cautelare anche a una parte che non si era costituita.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 98 L.F.
Richiamato solo nel riferire un diverso ricorso pendente in materia di opposizione allo stato passivo.
Massime di principio
- Quando più contratti sono stipulati nell'ambito della stessa operazione economica, il giudice deve accertare se esista un collegamento negoziale funzionale, valorizzando la causa concreta e lo scopo pratico perseguito dalle parti, e non arrestarsi a una lettura atomistica dei singoli atti.
- Il collegamento negoziale comporta che le vicende di un contratto possano riflettersi sugli altri, secondo la logica del reciproco condizionamento funzionale; perciò la validità, l'efficacia e l'inadempimento devono essere valutati unitariamente quando gli atti sono concepiti come strumenti di una medesima operazione.
- In tema di interpretazione del contratto, il dato letterale non è autosufficiente: occorre coordinare il testo con gli altri criteri ermeneutici, con la condotta complessiva delle parti e con il contesto dell'operazione economica, applicando anche il criterio di buona fede.
- Le quietanze e le dichiarazioni di avvenuto pagamento inserite in atti attuativi possono non essere considerate decisive se, letta l'intera sequenza negoziale, risultino funzionali a realizzare o occultare un assetto diverso da quello formalmente rappresentato.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di specificità non può essere dichiarata in modo eccessivamente formalistico se le censure, pur complesse, restano comunque intellegibili e distinguibili.
- Se il motivo principale conduce alla cassazione con rinvio per nuovo esame del merito, i motivi subordinati relativi a domande o profili dipendenti restano assorbiti.
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