Cassazione Civile, Sentenza n. 22007/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento intimato il 21/09/2020 per omessa motivazione; questioni processuali sulla tempestività dell'opposizione promossa dalla datrice di lavoro alla ordinanza emessa nella fase sommaria del rito Fornero e sulla tutela applicabile (inefficacia del licenziamento e misura del risarcimento/ reintegra). Il ricorrente censurava altresì l'approccio della Corte d'appello in relazione alla decorrenza del termine per proporre opposizione, all'onere della prova sulla motivazione del recesso e alla interpretazione della tutela applicabile alla luce delle norme emergenziali anti-Covid.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. Ha confermato l'esito della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento per omessa motivazione e condannato Seaboats al pagamento, a titolo risarcitorio ai sensi dell'art. 8 legge n. 604/1966, di sei mensilità pari all'ultima retribuzione globale di fatto (€ 6.133,14), oltre rivalutazione e interessi. La Cassazione ha inoltre enunciato il principio di diritto secondo cui, quando la parte convenuta sia contumace nella fase sommaria del rito Fornero, il termine di 30 giorni per proporre opposizione (art. 1, comma 51 legge n. 92/2012) decorre dalla notificazione, a cura del ricorrente, dell'ordinanza integrale (richiamando per analogia l'art. 643, secondo comma c.p.c.). Per ragioni di particolare complessità ha compensato le spese di giudizio tra le parti.
Norme richiamate
legge n. 92/2012 (ritorno Fornero)
art. 1, commi 48-51, 61, 64 (art. 1, comma 49; art. 1, comma 51; art. 1, commi 61 e 64)
L'opposizione di cui al comma 51 non è un atto dell'ordinario sistema delle impugnazioni; è prosecuzione, a cognizione piena, della fase sommaria. In assenza di previsione di comunicazione all'atto contumace, la Cassazione stabilisce che il termine di 30 giorni per l'opposizione decorre dalla notificazione integrale dell'ordinanza, a cura del ricorrente.
art. 327 c.p.c.; art. 292 c.p.c.; art. 426 c.p.c.; art. 643, secondo comma c.p.c.; artt. 644, 645, 647, 650 c.p.c.; art. 384 c.p.c.
Art. 327 c.p.c. (decorrenza termini impugnazioni) non è applicabile all'opposizione ex art. 1, comma 51 legge 92/2012 in caso di contumacia. Per analogia col procedimento monitorio (art. 643 c.p.c.), la Corte dispone che l'onere di notificare l'ordinanza al contumace spetta al ricorrente e che da tale notificazione decorre il termine per proporre opposizione. Art. 292 e 426 sono ritenuti non obbligatori per la notifica dell'ordinanza nella formulazione normativa precedente e secondo la giurisprudenza costituzionale; da qui la necessità dell'interpretazione integrativa.
legge n. 604/1966 (licenziamenti)
Art. 2: esclusa l'applicazione della disciplina del lavoro domestico alla fattispecie. Art. 5: grava sul datore l'onere della prova circa la legittimità del recesso per giusta causa o giustificato motivo. Art. 8: in presenza di omessa motivazione e se ricorre il requisito dimensionale, la tutela è risarcitoria; la Corte ha applicato art. 8 con condanna a sei mensilità.
legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)
Il sesto comma prevede una tutela indennitaria (inferiore) laddove il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione; il giudice può, su domanda del lavoratore, accertare anche il difetto di giustificazione e applicare misure più gravi (reintegrazione o maggior indennizzo). Nel caso in esame il lavoratore non ha chiesto tale accertamento; pertanto la Corte d'appello ha applicato la tutela risarcitoria prevista per omessa motivazione.
decreti-legge emergenziali (anti-Covid)
art. 46 d.l. 18/2020 conv. in legge n. 27/2020 e art. 80 d.l. 34/2020 conv. in legge n. 77/2020
La disciplina emergenziale ostava al licenziamento per ragioni economiche, ma la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, l'asserita motivazione disciplinare del datore — allegata in opposizione — avrebbe potuto essere indagata su richiesta; il lavoratore però si è opposto a tale indagine e non ha chiesto l'accertamento della natura economica del recesso, con la conseguenza che è stata applicata la tutela risarcitoria per omessa motivazione.
Norma sulonere della prova: la Corte ha ritenuto che non vi sia stata inversione dell'onere probatorio operata dalla Corte territoriale; resta salva la posizione che il datore deve provare il fatto posto a fondamento del licenziamento e il lavoratore può produrre elementi giustificativi.
decisione Corte Costituzionale
Riferimento alla giurisprudenza secondo cui non è sempre prevista la notifica al contumace di determinate ordinanze e mutamenti di rito, da cui deriva la necessità di integrare la disciplina per contemperare la tutela del contumace e la certezza del titolo giudiziale.
Massime di principio
- Nelle controversie instaurate con il rito Fornero (legge 92/2012) l'opposizione di cui all'art. 1, comma 51 è una fase a cognizione piena successiva alla fase sommaria e non rientra nel tradizionale sistema delle impugnazioni disciplinato dall'art. 327 c.p.c.; pertanto non si può automaticamente far decorrere i termini come previsto da quest'ultimo per la parte contumace.
- Se la parte convenuta è contumace nella fase sommaria del rito Fornero, il ricorrente che ottenga un provvedimento favorevole ha l'onere di notificare integralmente l'ordinanza al contumace: da tale notificazione decorrerà il termine per proporre opposizione (30 giorni ex art. 1, comma 51), a tutela della conoscenza certa e della stabilità del titolo.
- Il datore di lavoro conserva l'onere di provare la giustificazione del licenziamento; tuttavia, se il lavoratore non chiede espressamente l'accertamento (ex art. 18, comma 6 o normativa applicabile) circa l'inesistenza del motivo, il giudice può limitarsi ad applicare la tutela risarcitoria per omessa motivazione quando ricorre il relativo requisito dimensionale.
- L'assimilazione al procedimento monitorio (art. 643 c.p.c.) è utile come criterio interpretativo: l'ordinanza sommaria può rimanere priva di effetti nei confronti del contumace finché non sia effettuata la notificazione, evitando così un periodo indefinito di incertezza per il ricorrente e garantendo al contempo il diritto di difesa del contumace.
- In presenza di misure emergenziali (divieto generalizzato di licenziamento), per ottenere la tutela reintegratoria il lavoratore deve far valere e chiedere l'accertamento della natura economica del recesso; l'omessa richiesta può comportare l'applicazione della sola tutela risarcitoria per omessa motivazione.
- In caso di contumacia occorre porre attenzione alle formalità di notificazione degli atti decisivi: la mancata notificazione del provvedimento che conclude la fase sommaria può essere sanata dal comportamento processuale, ma il modo più sicuro è sempre la notifica dell'ordinanza integrale per far decorrere i termini in modo certo.
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