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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22370/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, ragioniere dipendente del Ministero dell’Interno (incardinato nella Prefettura di Napoli), chiedeva il riconoscimento dell’indennità di posizione nella misura prevista dal CCNL del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri (e dunque più elevata) per il periodo di temporanea utilizzazione presso la Struttura straordinaria costituita presso la Prefettura di Napoli per l’emergenza del bacino del fiume Sarno. Sosteneva che la disciplina delle assegnazioni temporanee e le previsioni dei CCNL obbligavano a riconoscere l'indennità secondo la contrattazione dell'amministrazione di destinazione, richiamando anche un precedente della Corte (n. 13482/2018). In primo grado il Tribunale gli aveva dato ragione; la Corte d’Appello aveva riformato rigettando la domanda; il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di norme del T.U. del pubblico impiego (artt. 56, 57), di disposizioni contrattuali (art.22 CCNL Ministeri; art.85 CCNL P.C.M.) e di norme processuali (art. 360 c.p.c. n.3) oltre a richiamare il d.lgs. 276/2003.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur rilevando errori parziali nella motivazione della Corte d’Appello (soprattutto nell’evocazione generale dello "stato di emergenza" e dell’interesse del datore di lavoro), la Cassazione ha ritenuto che il dispositivo della sentenza impugnata sia conforme al diritto. Motivo decisivo: nel caso concreto mancava la netta separazione tra amministrazione datrice di lavoro e amministrazione assegnataria, dato che il ricorrente era un funzionario di Prefettura assegnato alla Struttura straordinaria costituita presso la stessa Prefettura (provvedimento adottato dal Prefetto delegato), con conseguente utilizzazione parziale e disciplinata con modalità che riconducevano alla stessa amministrazione d’origine (anche sul piano retributivo, con remunerazione per ore fissate di straordinario). Per tali ragioni non risultava applicabile la disciplina del comando/distacco che giustificherebbe il riconoscimento dell'indennità nella misura prevista per il comparto P.C.M. La Corte ha anche precisato che le ordinanze sull’emergenza (ex art.5 legge n.225/1992) possono consentire forme atipiche di utilizzazione, ma non eliminano di per sé la necessità di accertare le caratteristiche essenziali del rapporto. Non sono state disposte spese del giudizio di legittimità perché le amministrazioni non hanno svolto difesa; è stata altresì rilevata l’esigenza del versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza per vizio di motivazione; la Corte lo ha esaminato ma ha ritenuto infondati i rilievi nel merito.

  • Testo Unico del pubblico impiego (T.U. 10.1.1957 n.3), artt. 56 e 57

    artt. 56 e 57 T.U. n. 3/1957

    Disciplinano le forme di utilizzazione temporanea del personale pubblico (comando, distacco ecc.); la loro applicazione presuppone una netta separazione tra amministrazione datrice di lavoro e amministrazione assegnataria, condizione non verificata nel caso in esame.

  • D.lgs. 10.9.2003 n. 276, art. 30

    Richiamato dal ricorrente nella prospettazione di analogie con il diritto privato (comando/distacco); la Corte ha ritenuto non pertinente il richiamo ai criteri del rapporto di lavoro privato rispetto alla disciplina pubblicistica applicabile.

  • CCNL comparto Ministeri 2002-2005, art. 22

    art. 22 CCNL Ministeri 2002/2005

    Prevede regole sul trattamento economico in caso di destinazione/assegnazione; il ricorrente sosteneva che imponesse il riconoscimento dell'indennità nella misura prevista dall'amministrazione di destinazione, ma la Corte ha ritenuto che la normativa contrattuale trovasse applicazione solo se sussiste la reale separazione dell'amministrazione assegnataria.

  • CCNL comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri 2002-2005, art. 85

    art. 85 CCNL P.C.M. 2002-2005

    Richiamato per dimostrare la spettanza dell'indennità secondo le previsioni del comparto P.C.M.; la Corte ha comunque escluso l'applicazione di tale misura nel caso concreto, per mancanza degli elementi tipici di una assegnazione temporanea ad amministrazione diversa.

  • Cassazione, sentenza n. 13482/2018

    Precedente citato dal ricorrente in cui venne ricostruita la fattispecie come "comando" in un contesto di emergenza; la Corte ha precisato che quel precedente aveva fattispecie differente e non sovrapponibile a quella attuale, dove il dipendente era già appartenente alla Prefettura.

  • Legge n. 225/1992, art. 5

    Le ordinanze emergenziali consentono al Commissario di avvalersi di personale "anche in deroga" alle procedure ordinarie; la Corte osserva che tale facoltà non elimina automaticamente l'esame delle caratteristiche essenziali del rapporto di lavoro per valutare l'applicazione della disciplina contrattuale.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 4

    Consente alla Corte di Cassazione di correggere parzialmente la motivazione della sentenza impugnata senza riformare il dispositivo; applicato per correggere errori di motivazione della Corte d'Appello mantenendo il suo esito.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.115/2002

    Prevede l'obbligo, in talune ipotesi, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione di tale norma nei confronti del ricorrente.

Massime di principio

  • Per valutare il diritto a trattamenti retributivi previsti per il comparto di destinazione occorre accertare la reale natura e le caratteristiche dell'assegnazione: se il lavoratore resta funzionalmente e contrattualmente ancorato alla medesima amministrazione d'origine, non si applicano automaticamente le tabelle retributive del comparto dell'amministrazione che gestisce la struttura straordinaria.
  • La qualificazione giuridica dell'utilizzazione (comando, distacco, avvalimento o altra forma atipica) dipende dai fatti concreti: occorre verificare chi mantiene la direzione, il potere disciplinare, il rapporto di lavoro effettivo e le modalità retributive. Non basta la mera collocazione organizzativa della struttura di emergenza.
  • Le ordinanze per lo stato di emergenza possono consentire forme atipiche di utilizzazione del personale, ma non abrogano automaticamente le norme ordinarie su comando/distacco: bisogna verificare se il provvedimento di utilizzazione incide sulle caratteristiche essenziali del rapporto.
  • I contratti collettivi rilevano nella determinazione della retribuzione accessoria, ma la loro applicazione dipende dall'esistenza di condizioni che ne giustifichino la previsione (es. trasferimento temporaneo esclusivo ad amministrazione diversa).
  • In giudizio il giudice di merito deve motivare specificamente sulle circostanze fattuali che giustificano o escludono l'applicazione della disciplina del comando/distacco; eventuali errori di motivazione possono essere rettificati in cassazione se il dispositivo è comunque conforme al diritto.
  • Nel dubbio, la prova del trattamento economico effettivamente corrisposto (modalità di remunerazione, ore retribuite, chi ha disposto il provvedimento) è cruciale per decidere quale contratto collettivo e quale misura dell'indennità siano applicabili.

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