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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22013/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 17/0687 del 19/09/2017 emessa dall'Ispettorato del Lavoro, che contestava l'impiego di un dipendente nel periodo 2-12 maggio 2011 senza preventiva comunicazione al Centro per l'Impiego. Il ricorrente ha censurato: (1) la tardività della notifica della contestazione, sostenendo che il termine di 90 giorni ex art. 14 l. 689/1981 doveva decorrere dalla data della violazione e non dall'inizio/termine dell'accertamento; ha altresì lamentato carenza di motivazione circa la congruità del differimento delle indagini oltre 16 mesi dalla violazione; (2) l'illegittimità della condanna alle spese di giudizio sostenendo che l'amministrazione era costituita tramite funzionario e pertanto avrebbe avuto diritto al solo riconoscimento delle spese vive, richiamando artt. 91 e 92 c.p.c. e art. 23, comma 5 l. 689/1981.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha confermato che il termine di 90 giorni per la notifica della contestazione ex art. 14 l. 689/1981 decorre dal momento in cui l'amministrazione ha completato l'attività di accertamento (ossia dal 'dies a quo' dell'accertamento), non dalla data di commissione della violazione; la congruità della durata dell'accertamento è valutazione di merito, sindacabile in Cassazione solo se non congruamente motivata. Sul secondo motivo ha ritenuto applicabile ratione temporis la disciplina dell'art. 152‑bis disp. att. c.p.c. (d.l. 1/2012 conv. l. 27/2012) che prevede la riduzione del 20% del compenso per le amministrazioni, e non avendo il ricorrente dedotto censure specifiche sul quantum, il motivo è infondato. Non si è proceduto al regolamento delle spese di lite per mancata attività difensiva della resistente; è stata comunque disposta la maggiorazione (raddoppio) del contributo unificato a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 14 l. 689/1981

    termine di 90 giorni per la notifica della contestazione

    Il dies a quo del termine per la notifica va collocato nella data di completamento dell'attività di accertamento da parte dell'amministrazione e non nella data di commissione della violazione; la congruità della durata delle indagini è valutazione di merito.

  • art. 23, comma 5 l. 689/1981; artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese quando l'amministrazione si costituisce tramite funzionario. La Corte ha esaminato la questione ma ha ritenuto prevalente l'applicazione, ratione temporis, della normativa sopravvenuta (art. 152‑bis disp. att. c.p.c.) sul quantum dei compensi.

  • art. 152‑bis disp. att. c.p.c. (d.l. 1/2012 conv. in l. 27/2012)

    riduzione del 20% dell'importo complessivo del compenso spettante agli avvocati per le amministrazioni assistite dai propri dipendenti

    Disciplina applicabile ratione temporis al ricorso introdotto nel 2017; impone una riduzione del 20% sugli importi liquidabili agli avvocati della parte pubblica, incidendo sulla fondatezza del motivo relativo ai compensi.

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002

    raddoppio del contributo unificato

    Prevede l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (raddoppio) in presenza dei relativi presupposti processuali quando il ricorso è rigettato.

  • art. 366 c.p.c. e art. 269 c.p.c.

    Richiamate nel procedimento: la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha ottemperato agli obblighi di trascrizione/riassunto e indicazione topografica dei documenti impugnati ai sensi dell'art. 366 c.p.c., né risultano allegati documenti prescritti dall'art. 269 c.p.c., con conseguente indebolimento delle censure in Cassazione e rischio di inammissibilità/ improcedibilità.

Massime di principio

  • Il termine di 90 giorni per la notifica della contestazione amministrativa decorre dal completamento dell'attività di accertamento da parte dell'amministrazione, non dalla data della violazione; il giudice di merito valuta la ragionevolezza della durata delle indagini.
  • La lunghezza delle indagini ispettive può essere giustificata dalla complessità del caso e dalla necessità di indagini documentali e sopralluoghi in sede lavorativa; tale valutazione è sostanzialmente insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale rispettare gli obblighi di indicazione, riassunto e collocazione topografica dei documenti (art. 366 c.p.c.) e allegare, ove richiesto, i documenti di cui all'art. 269 c.p.c.; la loro omissione può compromettere l'efficacia delle censure.
  • Per le controversie instaurate in epoca soggetta al d.l. 1/2012 conv. in l. 27/2012 (art. 152‑bis disp. att. c.p.c.) la liquidazione dei compensi a favore degli avvocati delle amministrazioni subisce una riduzione del 20%; chi contesta il quantum deve sollevare censure specifiche.
  • Se la pubblica amministrazione non svolge attività difensiva in Cassazione, il giudice può non procedere al regolamento delle spese di lite; tuttavia la parte soccombente può comunque essere tenuta a maggiorazioni procedurali come il raddoppio del contributo unificato se previsti i presupposti.
  • Nel valutare un eventuale rinvio dell'accertamento nel tempo, è necessario documentare e motivare le ragioni dell'attesa; l'assenza di adeguata motivazione può favorire la declaratoria di tardività della contestazione, ma la prova della congruità spetta all'amministrazione e al giudice di merito.

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