Cassazione Civile, Sentenza n. 22362/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava la sentenza di merito che aveva accertato l'illegittimità delle trattenute operate sullo stipendio dei dipendenti a titolo di rimborsi per i costi di gestione amministrativa connessi alla cessione del quinto dello stipendio, e l'aveva condannata alla restituzione delle somme. In cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1260 c.c., in relazione agli artt. 1196 e 1175 c.c., sostenendo che la cessione del quinto costituisce un'operazione distinta rispetto all'obbligo retributivo unitario e che le attività aggiuntive di contabilizzazione e gestione amministrativa non rientrano nelle ordinarie incombenze datoriali e dunque potevano dar luogo a rimborso di costi, dovendosi tenere conto della maggiore gravosità delle prestazioni rese dagli uffici rispetto all'organizzazione aziendale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la gestione delle operazioni necessarie per l'esecuzione della cessione del quinto rientra, di regola, nelle ordinarie operazioni di gestione del rapporto di lavoro e che il datore di lavoro deve provare, con fatti positivi, l'insostenibilità o la sproporzione dei costi rispetto alla propria organizzazione aziendale per ottenere il rimborso. PAM Panorama non ha fornito prove adeguate della maggiore gravosità rispetto alla propria organizzazione; quindi la decisione di merito è stata confermata e la società è stata condannata alle spese di giudizio (liquidate nella sentenza).
Norme richiamate
art. 1260 c.c.
La cessione del credito non richiede il consenso del debitore ceduto per la sua validità, purché questi ne sia a conoscenza; la sentenza sottolinea che la cessione può però incidere sul profilo dell'adempimento e delle spese connesse al pagamento.
art. 1196 c.c.
Dispone che le spese del pagamento sono a carico del debitore; la Corte osserva che tale onere può essere derograto da accordi fra le parti (anche fra debitore ceduto e cessionario) e che la questione riguarda chi deve sostenere i costi dell'adempimento.
art. 1175 c.c.
Principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto: la modifica della situazione per effetto della cessione del credito non deve risultare eccessivamente gravosa per il debitore ceduto; la valutazione si rimette al bilanciamento degli interessi e alla proporzionalità.
art. 1375 c.c.
Richiama l'obbligo di comportarsi secondo correttezza nella fase precontrattuale e nella esecuzione dei negozi, usato dal giudice come criterio interpretativo insieme all'art. 1175 c.c.
d.p.r. 180/1950, art. 5
"Gli impiegati e salariati dipendenti dello Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico"
Testo richiamato a titolo storico/ordinamentale per evidenziare l'origine della cessione del quinto e la disciplina speciale che ha giustificato l'estensione dell'istituto anche al settore privato; conferma la natura lavoristica della cessione del quinto.
d.lgs. 385/1993 (T.U.B.), artt. 121 ss.
La Corte paragona la cessione del quinto ad uno strumento di finanziamento assimilabile al credito al consumo, regolato dal T.U.B., sottolineando l'esigenza di trasparenza e tutele informative a protezione del debitore.
d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo), artt. 6 ss.
Ricorda i principi di informazione chiara e trasparente imposti al mercato creditizio, che caratterizzano anche le operazioni di finanziamento del lavoratore tramite cessione del quinto.
d.lgs. 14/2019, art. 375 e art. 2086 c.c. (modifica)
La modifica normativa impone all'imprenditore societario il dovere di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensione dell'impresa: elemento richiamato per valutare la capacità dell'azienda di sopportare oneri amministrativi derivanti dalle cessioni senza diritto a rimborso.
Cass. civ. 4 ottobre 2019, n. 24877
Giurisprudenza richiamata che nega il diritto del datore di lavoro al rimborso dei costi di servizio aggiuntivo, salvo prova dell'insostenibilità dell'onere rispetto all'organizzazione aziendale; utile per il principio della valutazione di proporzionalità.
Cass. S.U. 21 dicembre 2005, n. 28269
Principio che l'eccessiva gravosità dell'onere può giustificare l'inadempimento del datore di lavoro, ma solo ove sia stata esperita la collaborazione del creditore per una modifica delle modalità di esecuzione e si sia valutata l'equità del contemperamento degli interessi.
Cass. civ. 2 agosto 2012, n. 13886
Stabilisce che l'insostenibilità dell'onere non può essere provata solo dal numero elevato di dipendenti; occorre una valutazione comparativa tra la gravosità dell'onere e l'entità dell'organizzazione aziendale.
Cass. civ. 13 settembre 2021, n. 24640
Conferma che le spese del pagamento possono essere regolate da accordi e che un patto con il finanziatore (o con il cessionario) può prevedere l'assunzione degli oneri; tuttavia nel caso in esame non era allegato alcun accordo di tal sorta.
Cass. civ. 29 luglio 1964, n. 2155; Cass. civ. 20 novembre 1975, n. 3887
Precedenti storici che affermano l'autonomia della cessione del credito rispetto al consenso del debitore ceduto, citati per ribadire la regola di opponibilità della cessione al debitore noto.
Massime di principio
- Di regola le attività amministrative necessarie per eseguire la cessione del quinto (contabilizzazione, trattenute, comunicazioni) rientrano nelle ordinarie incombenze del datore di lavoro e non danno automaticamente diritto a rimborso.
- Il datore di lavoro che pretenda il rimborso dei costi deve allegare e provare, con fatti positivi, che l'onere è ingiustamente gravoso o sproporzionato rispetto alla propria organizzazione aziendale.
- La valutazione della gravosità è soggetta a un criterio di proporzionalità: va comparata all'entità e alla struttura amministrativa dell'impresa; un elevato numero di dipendenti non è di per sé sufficiente a dimostrare l'insostenibilità.
- La validità della cessione del credito non richiede il consenso del debitore ceduto, ma le conseguenze pratiche sull'adempimento (chi paga e chi sostiene le spese) devono rispettare i canoni di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).
- È possibile che le parti (o anche il finanziatore/cessionario) stipulino accordi per la ripartizione o l'assunzione dei costi di gestione: tali patti, se esistenti e provati, possono derogare all'onere ordinario del debitore.
- In sede giudiziale il ricorrente deve produrre prove concrete (documentazione dei tempi, costi comparati con costi aziendali standard, mancanza di strutture adeguate) per ottenere riconoscimento di rimborsi; mere elencazioni o calcoli unilaterali sono normalmente insufficienti.
- Per evitare contenziosi, è consigliabile per il datore di lavoro prevedere, nei regolamenti interni o nei contratti con i finanziatori, clausole chiare sulla gestione tecnica delle cessioni e sulla ripartizione degli oneri, e per i lavoratori ottenere trasparenza sulle condizioni del finanziamento.
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