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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22368/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva che nella base di calcolo dell'indennità premio di servizio (trattamento di fine rapporto) venissero inclusi gli importi percepiti a titolo di riparto degli onorari relativi alle cause vinte dal Comune, sostenendo che tali somme dovessero concorrere alla "retribuzione contributiva" utile al calcolo dell'indennità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il rigetto delle domande già deciso in primo e secondo grado. La Corte ha ritenuto che l'art. 11, comma 5, della legge n. 152/1968 elenchi in modo tassativo le voci che compongono la retribuzione contributiva ai fini dell'indennità premio di servizio (stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura) e che altri emolumenti, come il riparto degli onorari, non possano essere inclusi per interpretazione analogica o sulla base della loro soggettiva imponibilità previdenziale. È stata inoltre esclusa la possibilità che una delibera amministrativa integri tale base di calcolo, atteso che la disciplina del trattamento economico è rimessa ai contratti collettivi nazionali e decentrati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune e dell'INPS (liquidate in € 2.500 ciascuna, oltre 15% spese generali, € 200 per esborsi, oltre accessori di legge) e è stato annotato l'obbligo del versamento del contributo unificato integrativo ai sensi dell'art. 13, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 5, legge n. 152/1968

    è costituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso

    La Corte interpreta questa disposizione in senso tassativo: solo le voci espressamente elencate fanno parte della retribuzione contributiva ai fini dell'indennità premio di servizio; non sono ammesse integrazioni per analogia o includendo altre voci retributive.

  • art. 4, legge n. 152/1968

    Richiamato come norma che definisce la retribuzione contributiva quale base per il calcolo dell'indennità premio di servizio, subordinata alla specificazione di art. 11, comma 5.

  • art. 1, comma 208, legge n. 266/2005

    Rilevata la soggettiva rilevanza contributiva di taluni emolumenti (assoggettamento a contribuzione), ma la Corte afferma che l'imponibilità previdenziale non coincide automaticamente con l'appartenenza alla retribuzione contributiva ai fini dell'indennità premio di servizio.

  • Cass. S.U. n. 3673/1997

    Giurisprudenza di legittimità che conferma l'assenza di principio generale di omnicomprensività della retribuzione-parametro e affida alla contrattazione l'individuazione delle voci computabili, salvo le eccezioni espressamente legislative.

  • Cass. n. 15906/2004

    Conferma che la retribuzione contributiva per l'indennità premio di servizio non coincide con la retribuzione imponibile ai fini previdenziali o con il trattamento pensionistico.

  • Cass. n. 11156/2017

    Affermata interpretazione restrittiva dell'art. 11, comma 5, con esclusione di altre voci retributive non espressamente menzionate dalla base di calcolo dell'indennità.

  • Cass. S.U. n. 7158/2010

    Richiamata in relazione all'analoga disciplina degli avvocati dipendenti degli enti pubblici non economici, anch'essa interpretata in senso restrittivo.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 73/2024

    Ha respinto profili di illegittimità costituzionale relativi all'esclusione di voci retributive non espressamente indicate dalla base parametrica, confermando la legittimità della disciplina restrittiva per ragioni di prevedibilità e controllo della spesa pubblica.

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 2, comma 3 e art. 45, comma 1

    Richiamati per sostenere che il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni è determinato dai contratti collettivi nazionali e decentrati, escludendo la possibilità che delibere amministrative amplino la base di calcolo.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, n. 5) e art. 348-ter c.p.c.

    Utilizzati per giustificare l'inammissibilità del primo motivo di ricorso che lamentava omesso esame: la censura di omesso esame non è ammissibile quando vi sia doppia decisione conforme nei due gradi di merito.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13

    Richiamato in rapporto al contributo unificato: la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo dovuto dal ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater.

Massime di principio

  • Per il calcolo dell'indennità premio di servizio (TFR/indennità di fine rapporto) per i dipendenti degli enti locali, si devono includere solo le voci espressamente menzionate dall'art. 11, comma 5, legge n.152/1968 (stipendio o salario con aumenti periodici, tredicesima e assegni in natura).
  • L'assoggettamento contributivo di una somma (es. riparto onorari) non è sufficiente a farla rientrare nella base di calcolo dell'indennità premio di servizio se non è espressamente prevista dalla norma che definisce la retribuzione contributiva.
  • Non è ammissibile estendere la base di calcolo mediante interpretazione analogica o tramite delibere amministrative: solo la legge o la contrattazione collettiva nazionale/decetrata possono ampliare le voci computabili.
  • Quando entrambe le decisioni di merito (Tribunale e Corte d'Appello) si conformano, la censura per omesso esame in Cassazione è in larga parte inammissibile; il ricorso per cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto ammissibili.
  • La giurisprudenza consolidata e, recentemente, la Corte costituzionale, tendono a confermare la liceità di una interpretazione restrittiva delle basi parametriche dei trattamenti di fine servizio per ragioni di prevedibilità e controllo della spesa pubblica.

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