Cassazione Civile, Sentenza n. 21996/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma in appello della sentenza di primo grado che aveva respinto la sua domanda volta ad accertare la nullità/inesistenza del patto di prova apposto al contratto individuale (sostendo carenza di specificità delle mansioni e mancata indicazione della declaratoria del CCNL), chiedendo quindi il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la declaratoria di illegittimità del licenziamento del 10 aprile 2020 per violazione della disciplina emergenziale sul "blocco dei licenziamenti" (art. 46 d.l. n.18/2020 conv. l.27/2020). Inoltre contestava l'acquisizione d'ufficio, da parte del giudice di primo grado, del testo del contratto collettivo non prodotto dalle parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che la specificità del patto di prova fosse adeguatamente ricavabile dalla lettera di assunzione (mansione indicata come Area Manager Europe, settore Direzione Vendite After Market Industry, rinvio al contratto collettivo e elementi estrinseci come il curriculum) e che la ricorrente non avesse depositato in cassazione il testo e le declaratorie del CCNL né le avesse illustrate nel ricorso, violando così i requisiti di cui all'art. 366 c.p.c. e rendendo impossibile la verifica in sede di legittimità; ciò avrebbe comportato l'improcedibilità del motivo anche ai sensi dell'art. 369, comma 2 n.4 c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto generica la censura sull'acquisizione d'ufficio del contratto collettivo da parte del giudice di prime cure e ha ricordato che in sede di merito il giudice può acquisire d'ufficio il contratto collettivo mentre l'onere di deposito integrale grava sulla parte che fa ricorso per cassazione. Ha inoltre escluso l'applicabilità della disciplina sul "blocco" dei licenziamenti nella fattispecie, poiché l'art. 46 riguarda i licenziamenti collettivi e le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non risultando qui applicabile. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e al raddoppio del contributo unificato secondo l'art. 13, co. 1-quater d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 2096 c.c.
Richiamato a fondamento della censura sulla specificità delle mansioni; la Corte ha valutato che per attività di contenuto intellettuale la descrizione dettagliata delle mansioni non è indispensabile se la clausola e il rinvio al CCNL consentono di identificare l'ambito dell'esperimento della prova.
artt. 416 e 421 c.p.c.
Norme del rito relative all'istruzione e al contraddittorio, evocati dal ricorrente per censurare l'acquisizione d'ufficio del CCNL; la Corte ha ritenuto la censura generica e ha ricordato la possibilità per il giudice di merito di esercitare poteri istruttori d'ufficio.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Richiesta la trascrizione/riassunzione nelle conclusioni del contenuto delle declaratorie del CCNL; la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha adempiuto a tale prescrizione, ostacolando la verifica in sede di legittimità.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Norma che impone il deposito del contratto collettivo in cassazione a pena di improcedibilità; la Corte ha ritenuto che la mancata produzione del testo integrale del CCNL abbia inciso sull'ammissibilità del motivo.
art. 46 d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020
Norma emergenziale sul cosiddetto "blocco dei licenziamenti"; la Corte ha interpretato che detta disciplina riguarda i licenziamenti collettivi e le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non applicabile alle contestazioni svolte dall'attore nel caso di specie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Prevede l'aggravio (raddoppio) del contributo unificato in determinate ipotesi; la Corte ha disposto il raddoppio a carico del ricorrente avendo riconosciuto i presupposti processuali.
art. 1363 c.c.
Citato in motivazione come canone ermeneutico da applicare per l'interpretazione delle declaratorie collettive; la Corte ha ricordato la funzione nomofilattica della Cassazione e la necessità del testo integrale del CCNL per applicare tali criteri in sede di legittimità.
Massime di principio
- Per mansioni di contenuto intellettuale non è necessario elencare tutte le attività in dettaglio: una denominazione chiara della figura professionale e il rinvio al CCNL possono essere sufficienti a rendere specifico il patto di prova.
- In cassazione chi impugna deve depositare il testo integrale del contratto collettivo e riassumerne le declaratorie nel corpo del ricorso; la mancata produzione o esposizione può determinare l'inammissibilità del motivo.
- Il giudice di merito può acquisire d'ufficio il testo del contratto collettivo se ritenuto necessario per la decisione; tale acquisizione non è automaticamente illegittima.
- La disciplina sul "blocco dei licenziamenti" prevista dall'art. 46 d.l. 18/2020 riguarda i licenziamenti collettivi e i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo; non sempre si estende a ogni licenziamento individuale.
- Nel contestare la specificità di un patto di prova è utile documentare oggettivamente (testo del contratto individuale, estratti del CCNL con declaratorie e scala classificatoria, curriculum convergente) e non limitarsi ad affermazioni generiche.
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