Cassazione Civile, Ordinanza n. 02368/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato, quale procuratore antistatario, aveva ottenuto dalla Corte di cassazione una sentenza passata in giudicato che condannava il Ministero della giustizia al pagamento delle spese di un giudizio di equa riparazione. Poiché l’Amministrazione non dava spontanea esecuzione al titolo, il creditore proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Il TAR accoglieva il ricorso, nominava un commissario ad acta e disponeva che il pagamento avvenisse solo previa presentazione, da parte del creditore, di una garanzia autonoma a prima richiesta di pari importo, consentendo inoltre al Ministero di trattenere o compensare quanto allo stesso spettante in forza di una provvisionale liquidata in altro procedimento penale. Il Consiglio di Stato confermava questa impostazione. Contro tale sentenza il creditore proponeva ricorso per cassazione denunciando, in sostanza, carenza/eccesso di giurisdizione e violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché degli artt. 34, 39 e 112 c.p.a. e 99, 101 e 112 c.p.c., oltre che degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU e della L. n. 89/2001. Secondo il ricorrente, il giudice amministrativo, subordinando l’esecuzione del giudicato alla cauzione e consentendo la compensazione con un controcredito derivante da una sentenza penale non irrevocabile, avrebbe alterato il contenuto del giudicato civile e travalicato i limiti esterni della giurisdizione di ottemperanza, con violazione dell’effettività della tutela e della ragionevole durata del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione del Consiglio di Stato non avesse inciso sul contenuto del giudicato civile né avesse esercitato una giurisdizione diversa da quella di ottemperanza, ma si fosse limitata a disciplinare le modalità esecutive del titolo alla luce di sopravvenienze (condanne penali del creditore e relativo controcredito della P.A.). Le censure del ricorrente sono state qualificate come attinenti al modo di esercizio del potere giurisdizionale e quindi ai limiti interni della giurisdizione, non sindacabili in cassazione ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost. Il ricorso è stato dunque respinto sul piano dell’ammissibilità, con condanna alle spese in favore del Ministero.
Norme richiamate
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione del giudicato anche formatosi su sentenza del giudice ordinario, nei confronti della pubblica amministrazione.
il giudice dell’ottemperanza non può alterare il contenuto del giudicato civile, ampliandone o limitandone la portata effettuale.
art. 111, ottavo comma, Cost.
il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione; gli errori sul modo di esercizio del potere restano interni alla giurisdizione.
richiamato come base del sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato limitato ai motivi inerenti alla giurisdizione.
richiamato, insieme all’art. 111 Cost. e all’art. 362 c.p.c., per delimitare il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato.
richiamato per analogia dal Consiglio di Stato come norma che consente la prestazione di cauzione in sede cautelare, utilizzata quale criterio per le modalità esecutive in ottemperanza.
invocato dal ricorrente a sostegno della pretesa intangibilità del giudicato.
invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate dal giudice amministrativo.
invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate dal giudice amministrativo.
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate dal giudice amministrativo.
invocato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
invocato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
invocato dal ricorrente per sostenere il superamento dei limiti del giudicato e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla tutela giurisdizionale effettiva.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente sia per il giusto processo sia per il controllo di legittimità per motivi di giurisdizione.
art. 6, par. 1, CEDU
invocato dal ricorrente in relazione al diritto a un processo equo e alla tutela effettiva.
richiamata per qualificare il giudizio di equa riparazione da cui originava il titolo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può solo attuare il giudicato, senza integrarne o modificarne il contenuto precettivo.
- Se le questioni dedotte riguardano le modalità di esecuzione del titolo, la valutazione di sopravvenienze o l’adozione di cautele esecutive, il vizio è interno alla giurisdizione e non integra eccesso di potere giurisdizionale.
- L’eccesso di potere giurisdizionale censurabile in cassazione ricorre solo quando il giudice speciale superi i limiti esterni della propria giurisdizione, non quando commetta errori di interpretazione o applicazione del diritto nell’esercizio del potere attribuitogli.
- Nel giudizio di ottemperanza è possibile attribuire rilievo a fatti sopravvenuti e a controcrediti successivi al giudicato, ove ciò serva a definire le modalità di esecuzione senza alterare il titolo.
- L’imposizione di una garanzia o di una cauzione, se funzionale a regolare l’esecuzione e a presidiare interessi pubblici o crediti sopravvenuti, non comporta di per sé violazione del giudicato o difetto di giurisdizione.
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