Cassazione Civile, Ordinanza n. 11334/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di una lavoratrice universitaria, già lettore di madrelingua e poi collaboratore esperto linguistico, di ottenere le differenze retributive maturate dal 22 gennaio 1994. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, valorizzando un precedente giudicato del 2002 che aveva rideterminato il trattamento economico in misura pari allo stipendio del professore associato a tempo definito di prima nomina, con riduzione del 20%, e ritenendo tale parametro salvaguardato dalla normativa successiva sui collaboratori esperti linguistici. L’università ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità di un motivo d’appello; ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; erronea interpretazione del giudicato e omesso esame di un fatto decisivo; falsa applicazione del giudicato esterno, dell’art. 2909 c.c. e della normativa sopravvenuta; erronea applicazione di norme sui diritti quesiti; violazione della disciplina interpretata dall’art. 26, comma 3, l. 240/2010, sostenendo che non vi fossero differenze retributive anche per il numero di ore effettivamente lavorate. La lavoratrice ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’università e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della lavoratrice. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l’omessa pronuncia non è configurabile rispetto a questioni processuali o rilevabili d’ufficio; ha dichiarato inammissibile il secondo per difetto di specificità e di autosufficienza, non essendo riportati in modo adeguato gli atti processuali rilevanti; ha ritenuto inammissibile il terzo nella parte ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché non denunciava un fatto storico omesso ma una valutazione giuridica, e comunque infondato quanto al giudicato; ha dichiarato inammissibile il quarto perché non coglieva la ratio decidendi, che non attribuiva al giudicato ultrattività ma lo valorizzava come parametro di miglior favore salvaguardato dalla clausola dell’art. 1 d.l. 2/2004; ha dichiarato inammissibile il quinto perché riferito a una norma diversa da quella applicata; ha ritenuto infondato il sesto, affermando che l’art. 26, comma 3, l. 240/2010 opera solo nei processi in cui la pretesa sia integralmente coincidente con la disciplina sostanziale dettata dalla norma di interpretazione autentica, mentre nel caso concreto residuavano controversie su giudicato ed entità della prestazione. Le spese sono state poste a carico dell’università.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia non è ammissibile quando riguarda questioni processuali o rilevabili d’ufficio, e non domande, eccezioni o motivi proponibili solo dalla parte.
Richiamato per sostenere il divieto di nuova causa petendi in appello; la Corte però ha dichiarato inammissibile la censura per difetto di specificità dell’esposizione degli atti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
L’onere di specifica indicazione degli atti e documenti è necessario anche nei motivi che denunciano errores in procedendo; non basta un rinvio generico per relationem.
art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura deve consentire l’immediato reperimento degli atti processuali rilevanti; altrimenti è inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per le doglianze di violazione di legge; nel caso concreto i motivi sono stati ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati perché non coglievano la ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la nullità derivante da asserita omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio in relazione a questioni processuali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestazioni sulla valutazione o comparazione giuridica dei fatti.
Il giudicato esterno può incidere sul rapporto di durata, ma nel caso non gli è stata attribuita ultrattività: è stato valorizzato come parametro di miglior favore salvaguardato dalla normativa sopravvenuta.
art. 36 Cost.
È il fondamento originario del contenzioso sulla retribuzione adeguata per il rapporto di lavoro universitario in questione.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure sulla modificazione del rapporto; la Corte non lo ritiene decisivo per il decidere.
Richiamato dalla ricorrente; non assume rilievo decisivo nella ratio della pronuncia.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non lo pone a fondamento della decisione.
La norma, come interpretata dalla giurisprudenza, assicura ai lettori/ex lettori il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, facendo salvi eventuali trattamenti più favorevoli.
Indicava, per il rapporto originario, un parametro massimo di commisurazione al livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito.
d.l. n. 120/1995, conv. in L. n. 236/1995
Richiamato per distinguere la diversa clausola di salvaguardia prevista per i contratti successivi; non è la base della decisione.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla disciplina collettiva e sui diritti quesiti; la Corte non accoglie la tesi difensiva.
Richiamato dalla ricorrente; non è la norma decisiva della fattispecie secondo la Corte.
Rileva come disciplina interpretata dall’art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010 per definire l’ambito di operatività della pretesa dei collaboratori esperti linguistici.
art. 26, comma 3, L. n. 240/2010
"a decorrere da quest’ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l’importo corrispondente alla differenza tra l’ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto legge n. 2 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva"
La Corte afferma che la norma si applica solo quando la pretesa sostanziale coincide con il trattamento e i parametri fissati dalla disciplina interpretata; non comporta l’estinzione di tutti i giudizi, ma solo di quelli pienamente ricompresi nel nuovo assetto legislativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riferimento a questioni processuali o rilevabili d’ufficio, ma solo rispetto a domande, eccezioni o motivi che richiedono una specifica pronuncia perché devoluti dalla parte.
- Il motivo di ricorso che denunci un error in procedendo deve rispettare integralmente gli oneri di specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti e la loro sede processuale, non essendo sufficiente un rinvio generico o per relationem.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per contestare valutazioni, comparazioni o apprezzamenti giuridici del materiale di causa.
- Il giudicato formatosi in un rapporto di durata non si estende automaticamente in senso ultrattivo oltre sopravvenienze normative o fattuali; tuttavia può continuare a rilevare, quale parametro di miglior favore, quando la disciplina sopravvenuta preveda una clausola di salvaguardia dei trattamenti più favorevoli.
- La clausola di salvaguardia prevista dalla disciplina sui collaboratori esperti linguistici tutela anche trattamenti economici riconosciuti in sede giudiziale, che devono essere equiparati ai trattamenti contrattualmente riconosciuti se più favorevoli rispetto al parametro legale.
- L’estinzione dei processi prevista dalla legge di interpretazione autentica opera solo quando la pretesa azionata coincide integralmente con la disciplina sostanziale rideterminata dal legislatore; se permangono contestazioni su giudicato, parametri retributivi o quantità della prestazione, il processo non può essere dichiarato estinto.
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