Cassazione Civile, Ordinanza n. 11343/2024 del 29/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di addebito notificati dall'INPS a un'azienda sanitaria locale operante in ambito agricolo, per contributi previdenziali ritenuti dovuti in misura maggiore rispetto a quella versata. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione dell'ente datoriale, ritenendo: 1) illegittimo l'accordo territoriale di riallineamento retributivo del 2004, perché costituente una seconda variazione inammissibile dell'accordo provinciale del 1996 e quindi non opponibile all'INPS; 2) non opponibile all'INPS la pattuizione di un orario di lavoro inferiore a quello ordinario, perché integrativa di un part-time non formalizzato per iscritto; 3) insussistenti, o comunque non provati, i presupposti per le agevolazioni contributive per zone svantaggiate. Con il ricorso per cassazione l'azienda ha dedotto, con due motivi, la violazione di numerose norme di legge e di contratti collettivi. Col primo motivo ha censurato il diniego delle agevolazioni contributive per le zone svantaggiate, sostenendo l'erroneità della valutazione della Corte territoriale. Col secondo motivo ha contestato il criterio di calcolo degli oneri contributivi, assumendo che nel settore agricolo, specie nei rapporti a tempo determinato, la contribuzione dovesse essere commisurata alle ore effettivamente lavorate e non a un orario giornaliero teorico o diverso dalla prestazione resa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, osservando che il ricorso non si confrontava adeguatamente con la ratio della sentenza di appello, in particolare con la statuizione di novità della questione sulle agevolazioni per zone svantaggiate, e comunque risultava infondato nella parte in cui pretendeva di valorizzare la legittimità dell'accordo territoriale di riallineamento del 2004, la cui invalidità era già stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo non corretta l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la contribuzione doveva essere determinata sulla base dell'orario settimanale previsto dalla contrattazione collettiva provinciale, indipendentemente dalle modalità concrete di svolgimento della prestazione. La Corte ha richiamato il principio per cui, per gli operai agricoli a tempo determinato, i contributi vanno calcolati esclusivamente sulle ore effettivamente lavorate, salvo il caso di permanenza in azienda a disposizione del datore per interruzioni dovute a forza maggiore. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve essere specifico, completo e riferito alla decisione impugnata; la mera riproposizione delle tesi difensive già svolte in appello integra un non motivo inammissibile.
La Corte richiama propri precedenti e ne rinvia integralmente alle argomentazioni.
art. 1 D.L. n. 338 del 1989, conv. in L. n. 389 del 1989
È richiamato come base del criterio di determinazione dell'imponibile contributivo e del collegamento tra inadempimento retributivo e inadempimento contributivo.
art. 40 del c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006
Per gli operai agricoli a tempo determinato i contributi devono essere calcolati sulle ore effettivamente lavorate, salvo permanenza in azienda a disposizione del datore per cause di forza maggiore.
art. 20 D.Lgs. n. 375 del 1993
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sulle agevolazioni contributive e sul calcolo della contribuzione.
art. 1 L. n. 389 del 1989
Richiamato dal ricorrente e collegato alla disciplina dell'imponibile contributivo.
art. 5, comma 4, D.L. n. 510 del 1996
Richiamato dal ricorrente in relazione al quadro normativo delle agevolazioni e del rapporto tra contrattazione collettiva e contribuzione.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del primo motivo.
art. 28 CCNL 10 luglio 2002
Richiamato dal ricorrente a sostegno del primo motivo.
art. 28 CCNL 6 luglio 2006
Richiamato dal ricorrente a sostegno del primo motivo.
art. 19 C.P.L. della Provincia di Brindisi del 20 settembre 2004
Richiamato dal ricorrente quale base dell'accordo territoriale contestato.
artt. 10, 14, 27, 30, 40 e 45 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006
Richiamati nel secondo motivo per sostenere che la contribuzione dovesse essere determinata in modo coerente con la disciplina del settore agricolo e con l'orario effettivo di lavoro.
art. 3 C.P.L. per la Provincia di Brindisi
Richiamato nel secondo motivo per il calcolo dell'orario e della contribuzione.
artt. 3 e 16 D.Lgs. n. 66 del 2003
Richiamati dal ricorrente nel secondo motivo in tema di orario di lavoro.
Direttiva 93/104/CE
Richiamata dal ricorrente nel secondo motivo quale parametro sulla disciplina dell'orario di lavoro.
Direttiva 2000/34/CE
Richiamata dal ricorrente nel secondo motivo quale parametro sulla disciplina dell'orario di lavoro.
Decreto interministeriale 28 dicembre 1995
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo.
Delibera CIPE n. 42 del 2000
Richiamata dal ricorrente a sostegno del primo motivo sulle agevolazioni per aree svantaggiate.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, completo e direttamente confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproduzione delle difese di merito o una contrapposizione di valutazioni integra un motivo inammissibile.
- La questione nuova non può essere utilmente dedotta in cassazione se il ricorrente non chiarisce in quale fase del giudizio di merito sia stata tempestivamente e ritualmente devoluta.
- In tema di imponibile contributivo dei lavoratori agricoli a tempo determinato, i contributi vanno calcolati sulle ore effettivamente lavorate e non su un orario teorico previsto dalla contrattazione collettiva, salvo che il datore abbia mantenuto il lavoratore a disposizione in caso di interruzioni dovute a forza maggiore.
- Un accordo territoriale di riallineamento retributivo che costituisca una seconda variazione di un precedente accordo provinciale può essere ritenuto illegittimo e, per tale ragione, non opponibile all'ente previdenziale ai fini del calcolo dei contributi.
- L'invalidità della disciplina retributiva applicata si riflette sull'obbligazione contributiva, quando la contribuzione è parametrata al trattamento economico dovuto secondo la corretta disciplina collettiva.
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