Cassazione Civile, Ordinanza n. 11333/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro part-time verticale instaurato nel 2009. Il lavoratore ha contestato la mancanza, nel contratto individuale, di una puntuale indicazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, perché la lettera di assunzione si limitava a indicare dati complessivi (ore annue, ore giornaliere, numero di turni mensili e mesi di lavoro), prevedendo che i turni sarebbero stati comunicati successivamente anno per anno. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittima tale omissione, applicando la disciplina del d.lgs. 61/2000 e, in via sanzionatoria, aveva liquidato un danno equitativo pari al 5% della retribuzione percepita nei periodi lavorati. La datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che: a) la disciplina applicabile fosse invece quella del d.lgs. 81/2015 e del CCNL di settore; b) il contratto collettivo consentisse il part-time in turni e il rinvio a turni programmati; c) la comunicazione annuale dei turni fosse compatibile con la normativa. Il lavoratore ha proposto a sua volta ricorso incidentale sostenendo che, una volta accertata l'illegittimità della mancata indicazione della collocazione temporale, il giudice avrebbe dovuto determinare egli stesso le modalità temporali della prestazione part-time ai sensi della norma sanzionatoria, tenendo conto delle esigenze familiari del lavoratore e di quelle datoriali.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi. Ha rigettato il ricorso della datrice di lavoro, ritenendo corretta la conclusione della Corte d'appello sull'illegittimità del contratto per mancata puntuale indicazione dell'orario/turni nel contratto individuale. Ha invece accolto il ricorso incidentale del lavoratore, affermando che, accertata l'omissione della sola collocazione temporale dell'orario part-time, il giudice deve determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione secondo i criteri legali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al ricorso accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
consente la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza.
è il vizio dedotto nei ricorsi per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 2, comma 2, d.lgs. 61/2000
Nel contratto di lavoro a tempo parziale e' contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
nel contratto part-time deve risultare una indicazione puntuale della durata e della collocazione temporale dell'orario.
art. 3, comma 7, d.lgs. 61/2000
Ferma restando l'indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, i contratti collettivi... hanno la facolta' di prevedere clausole elastiche...
le clausole elastiche sono ammissibili solo se restano fermi l'indicazione contrattuale della distribuzione dell'orario e le modalità concordate con la contrattazione collettiva.
art. 3, comma 8, d.lgs. 61/2000
L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni.
la variazione unilaterale dell'orario richiede il rispetto del preavviso legale.
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova. 2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. 3. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
anche nel lavoro articolato in turni resta necessaria l'indicazione scritta e puntuale dei turni programmati; il rinvio ai turni non autorizza a omettere ogni specificazione dell'orario.
art. 10, comma 2, d.lgs. 81/2015
Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro.
se manca solo la collocazione temporale, il giudice deve determinarla applicando i criteri legali; se manca la durata, il rapporto si considera a tempo pieno.
art. 8, comma 2, d.lgs. 61/2000
la disciplina sanzionatoria precedente è richiamata come analoga a quella dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 81/2015.
art. 3 CCNL per il personale dipendente da Società e Consorzi Concessionarie di Autostrade e Trafori
disciplina il lavoro part-time e richiede indicazione puntuale della prestazione e della collocazione temporale; consente il lavoro part-time in turni secondo gli schemi previsti.
art. 9 CCNL per il personale dipendente da Società e Consorzi Concessionarie di Autostrade e Trafori
contiene la disciplina generale dell'orario e, per il personale turnista, gli schemi di turno; non legittima la totale omissione dei turni nel contratto individuale part-time.
consente la trattazione in camera di consiglio con riserva di motivazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel contratto di lavoro a tempo parziale la collocazione temporale della prestazione deve essere determinata o almeno determinabile in base a criteri oggettivi già al momento della stipulazione; non è sufficiente un rinvio generico a comunicazioni future del datore di lavoro.
- La possibilità, prevista dalla legge o dal contratto collettivo, di organizzare il part-time in turni non esonera dall'indicare nel contratto individuale i turni programmati o lo schema di turnazione applicabile; il rinvio ai turni non può tradursi in una sostanziale riserva unilaterale del potere di fissazione dell'orario.
- Le clausole elastiche sono ammissibili solo se espressamente concordate e nei limiti previsti dalla disciplina collettiva; in mancanza, il datore non può variare liberamente la collocazione temporale della prestazione.
- Se nel contratto part-time manca soltanto la collocazione temporale dell'orario, il giudice deve determinare le modalità temporali della prestazione applicando i criteri legali, tenendo conto delle esigenze familiari e di integrazione del reddito del lavoratore e delle esigenze dell'impresa.
- La disciplina sanzionatoria del part-time distingue tra mancanza della durata della prestazione, che comporta la conversione a tempo pieno su domanda del lavoratore, e mancanza della sola collocazione temporale, che impone invece un intervento giudiziale di specificazione dell'orario.
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