Cassazione Civile, Ordinanza n. 11335/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza statuire sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, osservando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si riferisce ai soli casi di rigetto o inammissibilità e non anche all'estinzione.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Gli eredi di un ex lettore di madrelingua inglese, divenuto dal 1 marzo 1994 collaboratore esperto linguistico presso un'università, avevano chiesto il pagamento di differenze retributive per il periodo 1 marzo 1994 - 3 agosto 2007, assumendo che al dante causa spettasse un trattamento economico corrispondente a quello del professore associato a tempo definito, oltre al riconoscimento dell'anzianità dal 1986. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo che per il rapporto successivo al 1 marzo 1994 trovasse applicazione la disciplina legale dettata per i lettori di lingua straniera, che parametrava la retribuzione a quella del ricercatore confermato a tempo definito e non consentiva di mantenere il più favorevole trattamento riconosciuto in precedenza per il periodo di lettorato. La Corte territoriale aveva inoltre escluso che il precedente giudicato potesse estendersi al nuovo segmento di rapporto, rilevando anche che la conciliazione giudiziale del 22 gennaio 1999 aveva definito ogni aspetto controverso fino al 28 febbraio 1994. In cassazione i ricorrenti avevano proposto tre motivi, ma nelle more avevano depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.
Norme richiamate
"sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ. perché venga dichiarata l’estinzione del processo"
la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo di cassazione.
"nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ."
in caso di estinzione per rinuncia la Corte non provvede sulle spese secondo la regola indicata nel testo.
d.l. n. 2 del 2004, conv. in l. n. 63 del 2004
la Corte territoriale, richiamata nel provvedimento, ha ritenuto che la disciplina per i lettori di lingua straniera parametrasse la retribuzione a quella del ricercatore confermato a tempo definito e non riconoscesse una funzione docente.
art. 1, comma 1, d.l. n. 2 del 2004
la disciplina legale deve applicarsi al rapporto anche in presenza di un precedente accertamento giudiziale del rapporto a tempo indeterminato, per adeguare l'ordinamento interno a quello dell'Unione europea.
secondo la Corte di merito, per la fase successiva alla conciliazione e al nuovo contratto del 1 marzo 1994, la disciplina applicabile era quella prevista da tale decreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, poiché la norma riguarda solo rigetto e inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte resistente, comporta l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per i soli esiti di rigetto o inammissibilità.
- Quando il rapporto di lavoro sia stato scandito da fasi distinte e una conciliazione abbia definito le questioni fino a una certa data, le pretese retributive per il periodo successivo devono essere valutate autonomamente rispetto a quelle già coperte dal precedente accordo o giudicato.
- Un precedente giudicato favorevole su un determinato periodo lavorativo non estende automaticamente i suoi effetti a un diverso periodo del rapporto, specie se nel frattempo la disciplina legale applicabile è mutata.
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