Cassazione Civile, Ordinanza n. 11647/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un ex dipendente della fondazione, in pensione, aveva chiesto che nella base di calcolo della pensione integrativa di previdenza e quiescenza fosse incluso un superminimo retributivo che assumeva percepito in forma fissa e continuativa. La Corte d'appello aveva negato il diritto ritenendo non provata la percezione del superminimo per tutto il periodo allegato, valorizzando la contestazione tempestiva dell'ente, la mancanza di documenti idonei a dimostrare l'erogazione fino al 2009, il limitato periodo pattuito (diciannove mesi) e la scrittura di conferimento dell'incarico dirigenziale, da cui risultava l'assorbimento dell'emolumento nei rinnovi contrattuali. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sul computo della pensione integrativa e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, essendo in servizio alla data di soppressione del fondo integrativo, il trattamento doveva essere calcolato secondo le regole vigenti al 1 ottobre 1999 e che la documentazione utile era solo quella relativa a tale data; con il secondo motivo ha censurato l'art. 5 del regolamento Enasarco nella parte in cui subordinava al Consiglio di amministrazione il computo dei compensi fissi e continuativi ai fini pensionistici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la documentazione prodotta solo in sede di legittimità e ha giudicato assorbente il fatto che la statuizione di merito, fondata sulla pattuizione di assorbimento del superminimo e sul mancato assolvimento dell'onere della prova circa la non riassorbibilità, non era stata efficacemente censurata. Ha quindi affermato che, essendo emerso un superminimo pattuito come assorbibile, esso non poteva essere incluso nella retribuzione globale di fatto ai fini del calcolo della pensione integrativa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riguardava questioni rimaste assorbite nei gradi di merito e quindi non scrutinabili in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma invocata dal ricorrente per sostenere il corretto computo della pensione integrativa.
Richiamato per affermare che, alla soppressione dei fondi integrativi, il lavoratore ancora in servizio conserva il diritto al trattamento pensionistico integrativo secondo le norme regolamentari vigenti e con riguardo alle anzianità contributive maturate alla data del 1 ottobre 1999.
art. 5 del regolamento Enasarco approvato con d.m. Ministro del lavoro e previdenza sociale 2 febbraio 1972
Norma invocata per contestare la subordinazione del computo dei compensi fissi e continuativi a una deliberazione del Consiglio di amministrazione.
art. 36 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sul trattamento retributivo e pensionistico.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto non assolto l'onere probatorio circa la non riassorbibilità del superminimo e la sua percezione continuativa.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Chi invoca l'inclusione di un emolumento nella base di calcolo di un trattamento pensionistico integrativo deve provare i fatti costitutivi della pretesa, compresa la percezione continuativa e la non assorbibilità dell'emolumento quando tale profilo sia contestato.
- La presenza di una pattuizione di assorbimento del superminimo esclude, in radice, la sua stabilizzazione nella retribuzione globale di fatto e impedisce di computarlo ai fini pensionistici come voce fissa e continuativa.
- La censura in cassazione deve colpire efficacemente la ratio decidendi decisiva della sentenza impugnata; se il nucleo argomentativo fondato sull'onere della prova e sulla qualificazione dell'emolumento resta intatto, il ricorso va respinto.
- Documenti prodotti soltanto in sede di legittimità sono inammissibili se mirano a introdurre nuovi elementi probatori non esaminabili nel giudizio di cassazione.
- Questioni non esaminate dal giudice di merito perché assorbite non possono essere riesaminate per la prima volta in cassazione.
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