Cassazione Civile, Ordinanza n. 11332/2024 del 29/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dalla domanda proposta dagli eredi di un ex dipendente di azienda pubblica locale del servizio idrico, volta a ottenere l'inclusione, nella base di calcolo della pensione aziendale, dell'indennità di incentivazione pari all'80% dello stipendio lordo, ritenuta dalla parte attrice un elemento fisso e continuativo della retribuzione, con conseguente condanna al pagamento delle differenze pensionistiche maturate. Dopo alterne vicende di merito e di legittimità, la ricorrente ha proposto ricorso per revocazione contro l'ordinanza della Corte di cassazione che aveva respinto il precedente ricorso. Con l'unico motivo ha dedotto errore di percezione, assumendo che l'ordinanza revocanda avesse ignorato il principio, desunto dalla sentenza rescindente, secondo cui il documento prodotto dalla parte convenuta avrebbe assolto agli oneri probatori gravanti sulla parte attrice, e avrebbe erroneamente escluso che tale principio fosse stato affermato dalla precedente decisione di cassazione. La resistente ha contestato il ricorso e ha chiesto anche l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di revocazione. Ha chiarito che la precedente sentenza rescindente aveva affermato soltanto che, nel giudizio di cassazione allora definito, l'allegazione del documento della controparte soddisfaceva gli oneri di autosufficienza ex artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 c.p.c., in relazione alla dedotta non contestazione; non aveva invece statuito sulla concreta idoneità di quel documento a provare i fatti costitutivi del diritto azionato, accertamento riservato al giudice di merito. Non essendovi stato l'errore percettivo dedotto, il ricorso è stato rigettato. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato; ha invece escluso l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per mancanza di elementi ulteriori di abuso dello strumento processuale.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c.
è la base del rimedio straordinario di revocazione proposto avverso l'ordinanza di cassazione
art. 380 bis.1 c.p.c.
disciplina la trattazione in camera di consiglio e il termine per il deposito dell'ordinanza
art. 366 n. 4 c.p.c.
richiamato per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
art. 369 n. 6 c.p.c.
richiamato per l'onere di deposito e di indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda
art. 96, comma 3, c.p.c.
la Corte esclude la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo che non bastino la soccombenza o l'infondatezza delle tesi difensive
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il rigetto del ricorso comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione per errore percettivo, il vizio è configurabile solo se la decisione impugnata abbia realmente supposto inesistente un fatto processuale o documentale invece esistente; non è revocatorio l'errore che investa la valutazione giuridica o la portata della precedente decisione.
- La statuizione della Corte di cassazione sul rispetto del principio di autosufficienza riguarda l'adempimento degli oneri di allegazione e deposito nel giudizio di legittimità, non anche la prova nel merito dei fatti costitutivi del diritto azionato, che resta riservata al giudice di merito.
- L'errore revocatorio non può essere dedotto per trasformare in vizio percettivo una contestazione sul significato giuridico attribuito a una precedente pronuncia.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede elementi ulteriori rispetto alla mera soccombenza o alla infondatezza, anche manifesta, della tesi difensiva.
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