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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11341/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda un docente che aveva prestato servizio per molti anni con una successione di contratti a tempo determinato presso istituti scolastici pubblici. In primo grado era stata accertata l'illegittimità dei termini apposti ai contratti e il Ministero era stato condannato al risarcimento del danno, oltre al pagamento di differenze retributive correlate all'anzianità di servizio, entro i limiti della prescrizione quinquennale. In appello, il Ministero aveva ottenuto il rigetto della domanda risarcitoria, mentre era stata confermata, con parziale correzione del dies a quo della prescrizione, la condanna al pagamento delle differenze retributive. Il ricorrente per cassazione ha censurato la sentenza d'appello: con i primi due motivi ha dedotto violazione dell'art. 4 L. 124/1999, dell'art. 1218 c.c. e, inoltre, degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non aveva correttamente verificato la natura delle supplenze e aveva escluso l'abuso in base al solo dato dell'assegnazione a istituti diversi, dato non decisivo e comunque contestato; ha sostenuto che alcuni incarichi annuali o sino al termine delle attività didattiche erano stati reiterati per oltre 36 mesi e che ciò integrava la fattispecie di abuso sanzionabile con il risarcimento del danno secondo i principi di legittimità e delle Sezioni Unite. Con il terzo motivo ha contestato la prescrizione quinquennale applicata alla domanda di equiparazione stipendiale, sostenendo che si trattasse di pretesa risarcitoria soggetta a prescrizione decennale, per violazione degli artt. 1218 e 2935 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo errato il criterio utilizzato dalla Corte d'appello per escludere l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine: non è sufficiente valorizzare il fatto che il docente abbia operato presso scuole diverse, poiché occorre distinguere tra supplenze annuali, supplenze sino al termine delle attività didattiche e supplenze temporanee, accertandone durata, qualificazione e concrete condizioni di utilizzo. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, affinché riesamini il merito applicando correttamente i principi in tema di abuso della reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego scolastico e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è stato rigettato: la domanda di equiparazione retributiva del lavoratore a termine è soggetta a prescrizione quinquennale, non decennale, anche nel pubblico impiego contrattualizzato e anche in caso di illegittimità del termine, con decorrenza dal momento di insorgenza dei singoli crediti o dalla cessazione del rapporto per quelli maturati allora.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 124/1999

    La reiterazione dei contratti a termine stipulati per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili, nei limiti e alle condizioni indicate dalla giurisprudenza di legittimità e della direttiva 1999/70/CE, può integrare abuso se supera il limite temporale complessivo di 36 mesi; la Corte richiama la necessità di distinguere la tipologia di supplenza e di accertare in concreto l'uso distorto del termine.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma di riferimento per la responsabilità da inadempimento e per la tutela risarcitoria derivante dall'illegittima apposizione del termine; la Corte non sviluppa un'autonoma interpretazione della norma oltre a ricondurre la domanda risarcitoria ai principi elaborati dalla giurisprudenza sul contratto a termine illegittimo.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per censurare la pretesa omessa pronuncia o la non corretta corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella valutazione delle prove e della natura delle supplenze.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato quale parametro della valutazione delle risultanze documentali e testimoniali che, secondo il ricorrente, avrebbero dimostrato l'utilizzo di contratti a termine per esigenze permanenti.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, ritenuto dal ricorrente non coerente con la documentazione versata in atti.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge con riguardo alla disciplina dei contratti a termine e della prescrizione.

  • art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Richiamato per la seconda censura, che cumula violazioni di legge, vizi processuali e vizio motivazionale in ordine alla qualificazione delle supplenze e alla valutazione delle prove.

  • art. 2935 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che la prescrizione della pretesa retributiva/risarcitoria non potesse decorrere prima dell'esigibilità del diritto; la Corte non aderisce a tale tesi per il profilo dell'equiparazione stipendiale.

  • art. 2948 nn. 4 e 5 c.c.

    La Corte afferma che la domanda con cui il dipendente a termine rivendica il medesimo trattamento retributivo del lavoratore a tempo indeterminato soggiace alla prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche e per le indennità di fine rapporto.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie in vista della decisione camerale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per aderire alla motivazione di precedenti conformi sulla prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 4 della Direttiva 1999/70/CE

    Richiamata come parametro europeo di non discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori a termine; la Corte ne fa derivare la tutela retributiva e il controllo sull'abuso della reiterazione dei contratti.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego scolastico, la reiterazione di contratti a tempo determinato può integrare un abuso solo se il giudice accerta in concreto la tipologia delle supplenze, la loro durata complessiva e le circostanze sintomatiche dell'uso distorto del termine; non è sufficiente il solo dato formale dell'avvicendamento di sedi scolastiche diverse.
  • Le supplenze annuali per posti vacanti e disponibili e le supplenze temporanee non possono essere trattate in modo indistinto: ai fini della verifica dell'abuso occorre distinguere tra incarichi fino al 31 agosto, incarichi fino al 30 giugno e supplenze meramente temporanee, valutando separatamente i relativi indici sintomatici.
  • Nelle ipotesi di reiterazione illegittima dei contratti a termine nel comparto scuola, il lavoratore non stabilizzato può ottenere il risarcimento del danno secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ma solo se ricorrono i presupposti dell'abuso così come concretamente accertati.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda del dipendente a termine che rivendica il medesimo trattamento retributivo del dipendente a tempo indeterminato soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., non a quella ordinaria decennale, e la decorrenza segue l'insorgenza dei singoli crediti o la cessazione del rapporto per quelli finali.
  • La qualificazione della pretesa come equiparazione retributiva impedisce di applicare un regime prescrizionale più favorevole rispetto a quello del lavoratore comparabile, altrimenti si determinerebbe una discriminazione inversa in favore del dipendente assunto a termine.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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