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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29732/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un provvedimento di classamento catastale emesso a seguito di denuncia di variazione DOCFA presentata per un immobile di proprietà del contribuente, con conseguente rettifica in aumento della rendita catastale dopo lavori di ampliamento e ristrutturazione. Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato la maggiore rendita. Con sei motivi ha dedotto: 1) violazione del giudicato esterno, sostenendo che una precedente sentenza relativa allo stesso immobile e a un precedente DOCFA avrebbe vincolato anche il nuovo accertamento; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che l'Ufficio avesse usato il metodo del costo di riproduzione deprezzato pur in presenza di un dato storico specifico già disponibile; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto legittimo l'aumento di rendita in ragione della presenza di una piscina senza prova dell'Ufficio e ponendo l'onere probatorio a carico del contribuente; 4) ancora violazione dell'art. 2697 c.c. per la determinazione dell'importo della rendita senza i dati di mercato utilizzati dall'Ufficio; 5) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per asserita insufficiente motivazione dell'atto, in particolare sulla presenza della piscina; 6) erronea condanna alle spese di lite ex art. 91 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato esterno non operava, mancando identità tra i due atti impugnati: vi erano le stesse parti e lo stesso immobile, ma atti impositivi diversi e fondati su presupposti diversi, riferiti a distinte richieste di attribuzione/modifica della rendita. Ha respinto il secondo e il quarto motivo perché le doglianze non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la mancata contestazione, da parte del contribuente, dei criteri di stima applicati dall'Ufficio; tali censure sono state qualificate come nuove e quindi inammissibili. Ha respinto il terzo motivo chiarendo che, nelle controversie sul classamento DOCFA dopo ristrutturazione, l'onere di provare gli elementi giustificativi della pretesa grava sull'Amministrazione, ma nella specie la CTR aveva accertato in fatto l'esistenza della piscina, accertamento insindacabile in cassazione nei limiti dedotti. Ha respinto il quinto motivo affermando che l'obbligo motivazionale dell'atto tributario è assolto con l'enunciazione dei presupposti e delle risultanze poste a base della pretesa, mentre l'idoneità del criterio concreto attiene al diverso piano della prova; l'Ufficio aveva indicato gli elementi fondanti la rettifica, compresa la piscina. Ha respinto il sesto motivo sulle spese perché correttamente poste a carico della parte soccombente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata la base formale delle censure di violazione di legge dedotte nei motivi di ricorso, ma la Corte le ha ritenute infondate o inammissibili per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è stato respinto perché non colpiva la ratio della sentenza impugnata ed era comunque relativo a questioni nuove non dedotte nei gradi di merito.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al giudicato esterno; la Corte ha escluso la sua operatività per difetto di identità dell'oggetto tra i due giudizi.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato esterno; la Corte ha negato che la precedente sentenza potesse vincolare il nuovo giudizio, essendo diversi gli atti impositivi.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare gli elementi di fatto giustificativi della maggiore rendita, nel contraddittorio con il contribuente, grava sull'Amministrazione; tuttavia il contribuente può provare l'infondatezza della pretesa. Nel caso concreto, però, la CTR aveva già accertato in fatto la sussistenza della piscina e le censure non potevano trasformarsi in una diversa valutazione del fatto.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento/rettifica è assolto con l'indicazione dei presupposti e delle risultanze poste a base della pretesa, così da consentire al contribuente di difendersi; le contestazioni sull'idoneità del criterio di stima attengono invece alla prova della pretesa.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese è stata ritenuta corretta perché posta a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • d.m. Finanze 19 aprile 1994, n. 701

    È richiamato come disciplina della procedura DOCFA nell'ambito del classamento catastale oggetto di contestazione.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno in materia tributaria opera solo se vi è piena identità oggettiva tra la controversia definita e quella successiva; la sola identità delle parti e del bene non basta quando gli atti impositivi siano diversi e fondati su presupposti distinti.
  • Nelle controversie sul classamento catastale conseguente a DOCFA e a successive variazioni dell'immobile, l'onere di dimostrare gli elementi fattuali posti a base della maggiore rendita incombe sull'Amministrazione, ferma la facoltà del contribuente di contrastare la pretesa con prova contraria o con il raffronto con immobili omogenei.
  • La censura di violazione dell'onere della prova non è ammissibile se, in realtà, mira a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, insindacabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale dedotto nei modi di legge.
  • L'obbligo di motivazione dell'avviso di rettifica catastale è soddisfatto quando l'atto indichi i presupposti e gli elementi essenziali della pretesa; la completezza o correttezza del metodo di stima adottato attiene al diverso tema della prova della pretesa nel giudizio.
  • Le censure in cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mancata contestazione in fatto o in diritto dei criteri di stima in sede di merito può rendere inammissibili doglianze nuove formulate solo nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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